Camera

Centro culturale islamico di via Mascaretti; lo Stato si occupi degli adeguati controlli

Data: 24/03/2021
Numero: 5-05584 / Interrogazione a risposta in commissione
Soggetto: MINISTRO DELL'INTERNO
Data Risposta: -

Per sapere – premesso che: 

con nota del 17 ottobre 2013 prot. gen. 7810 veniva notificata dal comune di Piacenza al Centro culturale islamico, occupante in persona del legale rappresentante pro tempore, e alla proprietaria dell'immobile posto a Piacenza in via Mascaretti 7, « diffida » ad utilizzare l'immobile in modo difforme dall'uso dichiarato ed autorizzato; 

l'immobile in questione, infatti, collocato in zona classificata dal regolamento urbanistico edilizio « tessuto a bassa densità », non poteva, né può, ospitare funzioni religiose; 

ciò nonostante sono continuate a pervenire al comune di Piacenza segnalazioni che l'immobile in questione veniva utilizzato di fatto quale sede di culto, con notevole afflusso di persone; 

a seguito del reiterato utilizzo del sopra menzionato immobile – con cadenza ripetuta, regolare, costante e prolungata – in modo difforme dalla sua destinazione d'uso catastale funzionale ed in assenza di agibilità come luogo di culto, il competente dirigente del comune di Piacenza emanava il 15 maggio 2018 l'ordinanza n. 206 di immediata cessazione dell'utilizzo, quale luogo di culto, dell'immobile in questione e l'applicazione della prevista sanzione; 

con ordinanze n. 63/2019 del Tar di Parma e n. 03593/2019 del Consiglio di Stato, venivano respinte le istanze cautelari proposte dal Centro culturale islamico, nel ricorso dallo stesso presentato contro il divieto di utilizzo come luogo di culto dell'immobile che qui interessa; 

pare evidente che, anche in ragione dei possibili problemi di ordine pubblico, non è possibile lasciare alla sola polizia locale la verifica del rispetto dell'ordinanza comunale sopra indicata e risulta necessario, pertanto, predisporre adeguati e ripetuti controlli anche da parte delle Forze dell'Ordine; 

va sottolineato, tra l'altro, che « tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra – sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza » e che « Tuttavia, il perseguimento di tali interessi è affidato dalla Costituzione, con l'articolo 117, secondo comma, lettera h), in via esclusiva allo Stato » (Corte Costituzionale, sentenza n. 63/ 2016) –: 

se e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare affinché il prefetto e il questore della provincia di Piacenza predispongano un efficace sistema di controllo che impedisca l'utilizzo ai fini di culto dell'immobile di cui in premessa.

Interrogazione sottoscritta dai parlamentari: Foti, Lucaselli, Butti, Mantovani, Osnato e Zucconi. 

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl