Camera

Cessazione della trattenuta per il cosiddetto «contributo ex-ONPI»

Data: 18/03/2009
Numero: 5-01149
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 481 del 1978 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1978, nel prevedere la soppressione e la liquidazione dell'Onpi, non ha previsto altresì la cessazione della relativa contribuzione, sicché ogni rateo di pensione espone la voce «contributo ex-Onpi» come trattenuta per un importo equivalente a 20 delle vecchie lire;
la predetta norma ha previsto che le entrate dell'Onpi dovevano essere ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati Inps residenti, nel 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli o associati (articolo 1-sexies, comma 2) e, inoltre, che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani (comma 3);
i fondi riscossi dall'Inps e già destinati all'Onpi hanno trovato collocazione nelle uscite del bilancio dell'istituto (titolo IV, categoria 21) quale «partita di giro», dal momento che per espressa previsione dell'articolo 1-duodecies tali fondi vengono trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni;
le somme introitate dalle regioni, formalmente con destinazione a favore degli anziani, sono in realtà finite indistintamente nel calderone dei bilanci regionali, cosicché ciascuna regione pensa ai «propri» pensionati;
alcune regioni hanno avuto trasferito il patrimonio immobiliare dell'ex-ONPI, acquisendo case destinate ad ospitare i «propri» pensionati; altre regioni nulla hanno avuto, perché nel proprio territorio non si trovavano beni dell'Onpi. Le prime hanno potuto inviare i pensionati bisognosi nelle case acquisite; le altre, no. Ma tutte hanno incassato e incassano;
i pensionati pagano, pur ricevendo in cambio un beneficio soltanto alcuni di loro, sulla base della territorialità regionale e in ogni caso in maniera del tutto scollegata rispetto al versamento;
l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia) è sciolta e liquidata ormai da tempo, sicché non si capisce per quali motivi si debba tenere in vita una norma in ragione della quelle l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continua ad operare la trattenuta destinata all'ex-Onpi -:
se risulti quale sia stata la destinazione delle somme incassate e quale utilizzo ne sia stato fatto dalle singole regioni beneficiarie;
se non appaia necessario eliminare una trattenuta che, indipendentemente dalla sua entità, è ormai priva di significato, se non altro perché appare grottesca la soppressione di un ente e la contemporanea persistente operatività del contributo destinato al medesimo.
(5-01149)


Silvano MOFFA, presidente, avverte che l'interrogazione in titolo è stata testé sottoscritta dal deputato Vincenzo Antonio Fontana.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

Sulla interrogazione indicata in oggetto, concernente il contributo ex-ONPI, posso rappresentare quanto segue.
Il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'ONPI - Opera Nazionale Pensionati Italiani - ma non anche la cessazione della relativa contribuzione.
L'articolo 1-sexies della citata legge 641/78 ha, infatti, stabilito, al comma 2, che le entrate dell'ONPI fossero ripartite tra le regioni in proporzione del numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli e associati. Il 3° comma del medesimo articolo ha, altresì, previsto che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani.
L'articolo 1-duodecies della citata legge 641/1978 ha previsto che, a decorrere dal 1o aprile 1979, l'INPS e INAIL provvedessero a trasferire al Ministero del Tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le Regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL.
Con successiva legge 1o febbraio 1989, n. 40, articolo 1, il Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è stato rideterminato in misura tale da comprendere taluni fondi spettanti per legge alle Regioni a statuto ordinario, tra cui le predette somme già destinate all'ONPI.
Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3 comma 1, sono cessati determinati finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario, tra cui anche il predetto fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, a seguito del trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni. Pertanto, è stata prevista l'istituzione di un fondo perequativo tale da garantire l'originario ammontare dei trasferimenti cessati.
Tale fondo, soppresso dall'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, è stato poi ripristinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e le relative spettanze sono erogate alle Regioni a valere sul gettito dell'IRAP.
Conseguentemente, l'attuale quadro normativo, come sopra descritto, non consente allo Stato di conoscere l'effettivo utilizzo dei contributi ex-ONPI da parte delle Regioni, dal momento che tali somme sono confluite nell'ambito delle entrate proprie regionali prive di vincoli di destinazione, perdendo quindi la loro originaria finalizzazione.
Si fa, infine, riserva di acquisire direttamente dalle regioni elementi di informazione in proposito, che appena possibile. saranno forniti all'Onorevole interrogante.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto dell'approfondita risposta del rappresentante del Governo, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto, in attesa di conoscere con maggiore puntualità quale sarà il riparto dei fondi in questione in favore delle regioni aventi diritto.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

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