Data: 15/09/2009
Numero: 4-04122
Soggetto: Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Data Risposta:
17/11/2009
Per sapere - premesso che:
è data facoltà agli Stati membri dell'Unione europea di autorizzare, sul proprio territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli che trasportano merci pericolose, costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 e aventi requisiti non conformi a quelli introdotti dalla direttiva 2008/68/CE ma che risultino costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, purché cisterne e veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti;
è previsto altresì che le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1o gennaio 1997 aventi requisiti non conformi a quelli introdotti dalla direttiva 2008/68/CE, ma costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 94/55/CE, in vigore alla data della costruzione degli stessi possono continuare ad essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale;
la crisi economica ha indubbiamente colpito in modo massiccio il mondo dell'autotrasporto e il venire meno delle facoltà in premessa evocate fatalmente aggraverebbe la situazione in cui le imprese del settore versano, non potendo più le stesse utilizzare sul territorio nazionale le cisterne e i veicoli per i quali fino ad oggi opera il regime della deroga -:
se intenda avvalersi, anche per i prossimi anni, della facoltà di deroga sopra richiamata nell'applicazione delle norme citate in premessa.
(4-04122)
RISPOSTA DEL GOVERNO
In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.In ambito europeo, al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, si è ritenuto opportuno sostituire la direttiva 94/55/CE, relativa al trasporto di merci pericolose su strada e la direttiva 96/49 CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia, con la direttiva 2008/68/CE che comprende anche le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose mediante le vie navigabili interne.Per il recepimento della citata direttiva 2008/68/CE è in itinere l'emanazione di un apposito decreto legislativo che, per gli aspetti operativi di dettaglio, demanda a successivi provvedimenti di rango inferiore da emanarsi a cura del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le altre amministrazioni dello Stato interessate.Coerentemente con la previgente direttiva 94/55/CE è stata mantenuta la possibilità accordata agli stati membri di autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 non conformi alla direttiva purché mantenuti in condizioni tali da garantire i livelli di sicurezza richiesti.La questione assume importanza e delicatezza, poiché i provvedimenti attuativi da emanarsi a cura dell'amministrazione, nel rispetto della sicurezza, debbono tenere conto della situazione economica delle aziende di autotrasporto prevedendo un graduale ricambio del parco circolante.Sul medesimo argomento la Francia ha previsto una progressiva fuoriuscita dei veicoli non conformi all'Adr (Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) utilizzati per il trasporto merci pericolose, dopo 25 anni dalla loro immatricolazione.Analoga previsione è stata adottata per le cisterne destinate al trasporto merci pericolose.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.
