Data: 07/11/2007
Numero: 5-01718
Soggetto: Al Ministro dell'interno.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
nella risposta resa dal Sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno alle interrogazioni nn. 4-04988 e 4-04989 è detto che il giudice di pace di Borgonovo ha «accertato l'insussistenza di una servitù di uso pubblico» sulla via alla chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino, mentre la sentenza in questione nulla ha invece «accertato», essendosi il giudice limitato a dichiarare che il comune non aveva «provato» (nonostante la facilità della cosa!) la sussistenza della servitù di cui trattasi;
anche il Tribunale di Piacenza non ha dichiarato l'insussistenza in parola, limitandosi a stabilire che la sentenza del giudice di pace precitata impediva ad esso Tribunale di entrare nel merito della vicenda e quindi di stabilire alcunché;
lo «stradello carrabile» di cui alla precitata risposta è in realtà una striscia di terreno non coltivata che si stacca dalla strada comunale che risale il colle sul quale si trova la chiesa, striscia di terreno impercorribile tant'è che - non potendo essere percorsa dai carri funebri - le bare dei defunti vengono in atto portate in chiesa a braccia, salendo la ripida scalinata prospiciente la chiesa parrocchiale;
la già citata risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante non chiarisce se le opere definitive ingiunte con l'ordinanza del sindaco del comune di Ziano Piacentino del 7 agosto 2006 siano state eseguite o meno, parendo anzi di capire il contrario;
non si capisce come abbia potuto non essere irrogata la sanzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del Codice della strada, la cui irrogazione discende dal solo fatto dello stato di pericolo creato (come fa chiaro il primo comma della stessa norma), a nulla rilevando che siano fatti salvi (anzi, proprio per questo) altri provvedimenti per la tutela della pubblica incolumità;
la strada per la chiesa è stata chiusa dai proprietari del castello prospiciente la stessa dopo la (e in conseguenza della) citata sentenza del Tribunale di Piacenza, i cui effetti sono stati peraltro sospesi con ordinanza 18 settembre 2007 della Corte d'appello di Bologna -:
se alla luce di quanto sopra in proposito considerato, il Prefetto di Piacenza non intenda rivedere la propria decisione ed irrogare la sanzione di cui all'articolo 30 del codice della strada, prima che la stessa si prescriva;
se la stessa Autorità, essendo accertato - per quanto emerge dalla stessa risposta alle precitate interrogazioni - che l'ordinanza del sindaco di Ziano Piacentino del 7 agosto 2006 non è stata osservata né revocata, nella sua parte relativa ai provvedimenti definitivi ingiunti per la messa in sicurezza del fabbricato in questione, non ritenga di assumere i provvedimenti surrogatori di competenza, anziché mantenere il suo attuale e da tempo perdurante atteggiamento;
se la stessa Autorità non intenda intervenire, nelle forme consentite, presso il sindaco di Ziano Piacentino perché venga ordinata la riapertura della strada in questione a seguito del provvedimento della Corte d'appello citato e, comunque, perché la strada in parola venga reiscritta nell'elenco delle strade ad uso pubblico, dalla quale è stata cancellata dopo la sentenza del Tribunale di Piacenza ora sospesa - come detto - nei suoi effetti;
se il comune di Ziano Piacentino abbia ripetuto (e, in caso, in che data) dalla proprietà del castello di cui trattasi le spese sostenute per spese ed onorari in favore del tecnico abilitato citato nella più volte richiamata risposta ministeriale e, in caso negativo, cosa intenda fare al proposito il Prefetto di Piacenza, in via surrogatoria o di segnalazione alle competenti autorità anche contabili;
quali iniziative si intendano assumere per assicurare il transito dei parrocchiani sulla strada per secoli dagli stessi percorsa, dovendo la situazione di fatto da secoli esistente, essere comunque ripristinata atteso che nessuna Autorità giudiziaria ha ad oggi affrontato nel merito il problema dell'esistenza o meno della servitù di uso pubblico della strada di cui trattasi;
se l'ordinamento giuridico non offra proprio alcun rimedio definitivo ad una situazione come quella attualmente esistente e se il Prefetto di Piacenza non intenda promuoverlo.
(5-01718)
