Numero: 4-04989
Soggetto: Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia
Data Risposta: 19/10/2007
Per sapere - premesso che:
dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale il Giudice unico dello stesso Tribunale ha ritenuto di non poter entrare nel merito dell'uso pubblico o meno della Via della Chiesa sita in provincia di Piacenza, segnatamente a Vicobarone di Ziano Piacentino, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, la situazione di pericolo paventata a proposito della vecchia casa di proprietà privata prospiciente la detta strada, sembra essersi subitaneamente (e fortunatamente) risolta;
il Comune di Ziano Piacentino ed il Comando provinciale Vigili del Fuoco non sembrano ora ritenere necessarie opere provvisionali e/o definitive per la tutela della pubblica incolumità;
nessun organo giuridicamente ed istituzionalmente competente, in via diretta o di surroga, sembra più occuparsi dell'adempimento dell'ordinanza sindacale 7 agosto 2006;
non risulta all'interrogante che l'ordinanza anzidetta sia stata revocata, né eventualmente sulla base di quali esatti e specifici motivi -:
quali opere esatte siano state eseguite per la messa in sicurezza del fabbricato di cui trattasi e quali opere, separatamente, i soggetti deputati istituzionalmente a farlo (il Comune di Ziano Piacentino e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza) abbiano accertato come eseguite, giudicandole e ritenendole sufficienti a scongiurare i gravi pericoli solo pochi mesi fa paventati;
se le opere eseguite siano state previamente autorizzate dalla competente Soprintendenza;
in ragione di quali motivazioni tecniche il Comune e il Comando VVFF nonché la Soprintendenza non abbiano più ritenuta necessaria l'esecuzione di ulteriori opere;
se risultino avviate indagini relativamente ai fatti in questione.
(4-04989)
Si ritiene, in via preliminare, di dover riepilogare brevemente la vicenda sulla quale, com'è noto, si è tenuta in I Commissione una seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni in data 14 febbraio 2007.
La «Strada della Chiesa» una delle vie di accesso al sagrato della locale parrocchia e costeggia un castello di proprietà privata.
Originariamente era inserita nell'elenco - risalente al 1964 -, delle strade soggette a pubblico transito del comune di Ziano Piacentino. Tuttavia nel vigente Piano regolatore generale, la via risulta di proprietà privata, anche perché l'elenco comunale ha natura meramente dichiarativa.
Il contenzioso nasce nel 1998, quando i proprietari del castello propongono un'azione nei confronti del comune per ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati alla proprietà a seguito di operazioni per sgombero neve disposte dall'amministrazione comunale sulla via. Il comune, in quell'occasione, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e il riconoscimento della strada quale strada pubblica.
La sentenza n. 17 del 28 dicembre 1999 del giudice di pace di Borgonovo, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni, ha accertato l'insussistenza di una servitù di uso pubblico che consentisse il passaggio dei cittadini per recarsi in Chiesa.
Tale sentenza è passata in giudicato.
Malgrado la pronuncia del giudice di pace, gli abitanti della zona continuavano a percorrere la «Strada della Chiesa», pertanto i proprietari del Castello hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, il parroco ed un altro privato chiedendo che fosse loro inibito il transito sulla strada.
Questi ultimi, in via riconvenzionale, chiedevano nuovamente che venisse accertato il pubblico uso della strada, in quanto esercitato ab immemorabili. Nel giudizio si costituivano ad adiuvandum il comune di Ziano ed altri tredici cittadini.
Con sentenza n. 80 del 19 febbraio 2007 il Tribunale di Piacenza ha dichiarato l'insussistenza di servitù di uso pubblico sulla strada, già esclusa dal precedente giudicato del giudice di pace di Borgonovo, ordinando ai convenuti di astenersi dal passaggio.
Si precisa che avverso tale sentenza è stato proposto appello il 27 aprile 2007 e che il giudizio è ancora pendente.
Secondo quanto riferisce la Prefettura di Piacenza l'accesso alla Chiesa è oggi possibile sia dalla scalinata che sale al sagrato dalla via principale del paese, sia da uno stradello carrabile di proprietà della Parrocchia, al quale si accede da un'altra via comunale.
In ordine alle specifiche problematiche sollevate dall'interrogante, concernenti la messa in sicurezza dell'area del castello al fine di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità , si rappresenta quanto segue.
Nel 2006, i vigili del fuoco, dopo aver constatato che la facciata del castello prospiciente il sagrato della Chiesa presentava parti di intonaco pericolante ed una fratturazione nello sperone di base, hanno proceduto ad un transennamento provvisorio della «Strada della Chiesa».
Per tali ragioni i proprietari del castello, anche a seguito di solleciti della Prefettura di Piacenza, sono stati diffidati ad eseguire le dovute indagini e le eventuali idonee «opere provvisionali» dirette a ridurre la pericolosità del sito.
Data l'inerzia dei proprietari, il Comune formalizzava le precedenti richieste nell'ordinanza contingibile ed urgente del 7 agosto 2006, ragion per cui gli stessi proprietari si attivavano per chiedere alla competente Soprintendenza informazioni sulle procedure di autorizzazione previste per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza.
La Soprintendenza di Parma e Piacenza rispondeva precisando che l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, salvi i casi di assoluta urgenza nei quali, per l'esecuzione degli interventi provvisori e reversibili, è sufficiente la previa comunicazione alla Soprintendenza stessa. Pertanto, attesa la possibilità di eseguire senza ulteriori formalità le opere provvisionali di cui all'ordinanza del 7 agosto 2006, la medesima Soprintendenza invitava i proprietari a trasmettere il progetto relativo alle opere definitive di restauro, per la conseguente autorizzazione.
Nel successivo mese di ottobre 2006, constatato il perdurare dell'inerzia dei proprietari, il Comune di Ziano ha incaricato un tecnico abilitato di individuare le opere provvisionali necessarie ad eliminare i pericoli per la pubblica incolumità già indicati nella precedente ordinanza.
Il professionista, il 30 novembre 2006, ha steso una relazione con la quale ha individuato le suddette opere provvisionali urgenti.
Si trattava in particolare:
1) della verifica puntuale di tutto l'intonaco della facciata, compresa la cornice di gronda, da eseguirsi mediante battitura e rimozione delle parti distaccate;
2) della verifica della struttura in legno della gronda;
3) del puntellamento del tratto soprastante la finestra verso est in modo da evitare futuri anche se remoti pericoli di distacco dei conci fessurati;
4) di mantenere transennata, in via prudenziale, una striscia di terreno di metri 2,60 dal fabbricato in prossimità della facciata.
Il 6 aprile 2007, dopo vari solleciti della Prefettura al Comune e del Comune ai proprietari, sono state eseguite le citate opere provvisionali.
Il tecnico incaricato dal Comune ha dichiarato che esse erano state eseguite in conformità alle indicazioni contenute nella sua relazione del 30 novembre 2006, ed ha concluso che le condizioni del sito erano sufficientemente sicure e pertanto non era più necessario il transennamento precedentemente disposto.
Parimenti i vigili del fuoco hanno autorizzato il Comune di Ziano a rimuovere le transenne.
Pertanto, in base a quanto precisato dal Comune di Ziano, allo stato le prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale del 7 agosto 2006, risultano soddisfatte con riferimento all'incolumità pubblica, essendo state individuate e rimosse le cause di pericolo o di danno attuali ed imminenti.
Per quanto riguarda le opere di consolidamento statico dell'edificio, le stesse dovranno essere direttamente eseguite dai proprietari a seguito dell'autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio delle province di Parma e Piacenza.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 30 del Codice della strada, si ricorda che tale norma, facendo salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, attribuisce al Prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, il potere surrogatorio di ordinare la demolizione o il consolidamento dei fabbricati e dei muri che minaccino rovina, a spese del proprietario se quest'ultimo nonostante diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
Nel caso di specie, il sindaco - come ha riferito la Prefettura di Piacenza -, ha adottato i provvedimenti di competenza nel giugno 2006 e conseguentemente sono venuti meno i presupposti che legittimavano l'azione surrogatoria del Prefetto.
Questo è lo stesso motivo che ha indotto il Prefetto a non irrogare la sanzione citata dall'interrogante.
Si precisa, inoltre, che secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, il Procuratore della Repubblica di Piacenza, a seguito degli accertamenti eseguiti dai carabinieri e dai vigili del fuoco, non ha ritenuto di iscrivere a carico dei proprietari del castello alcun procedimento in relazione al pericolo di crollo del fabbricato o alla minaccia all'incolumità pubblica.
Tuttavia a carico dei proprietari del castello, sono attualmente iscritti presso la locale Procura della Repubblica altri procedimenti penali relativi all'accertamento di reati connessi alla vicenda in questione.
Fra questi, un procedimento per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale. Ai proprietari del castello è stato contestato di avere eluso l'esecuzione del provvedimento del tribunale di Piacenza con il quale era stato loro ordinato di reintegrare nel possesso del passaggio pedonale sulla «Strada della Chiesa» il parroco ed un altro privato, mediante rimozione delle transenne e conseguente arretramento del cantiere allestito a tutela della pubblica incolumità per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza.
Il procedimento in questione è stato definito, il 20 aprile 2007, con l'emissione di un decreto penale di condanna, avverso il quale i proprietari del castello hanno proposto opposizione il 15 giugno 2007.
Allo stato, il procedimento è pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari, in attesa di fissazione dell'udienza dibattimentale secondo il rito ordinario.
Si soggiunge, infine, che presso la medesima Procura è altresì pendente un procedimento relativo al restauro dell'immobile storico.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alessandro Pajno.
