Data: 23/09/2009
Numero: 4-04294
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
la generalità dei comuni procede ad integrare le rette di degenza in forza di regolamenti che prevedono la compartecipazione alle spese dei familiari;
detta compartecipazione trova legittimazione in ragione del generale principio di cui all'articolo 438 del codice civile e i comuni, sempre in base ai regolamenti, definiscono la quota parte del comune stesso e quella a carico dei familiari, in base ai redditi ISE di quest'ultimi;
i Comuni quindi procedono all'integrazione della retta, lasciando che la restante quota venga direttamente versata dai familiari alla struttura;
l'evoluzione normativa contrasta, però, con la prassi sopra descritta seguita dai comuni. Infatti, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 109, esclude espressamente che il comune possa esercitare la facoltà di cui al menzionato articolo 438 del codice civile (quindi la richiesta di alimenti) nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente. Ne deriva che solo l'interessato può agire per gli alimenti. Inoltre, l'articolo 3, comma 2-ter, del sopra richiamato decreto-legge n. 109 del 1998 precisa che ai fini dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie erogate a domicilio o in struttura per i disabili ivi previsti, debba essere evidenziata la situazione economica del solo assistito. Ne segue che il comune non avrebbe nemmeno il diritto di richiedere ai familiari la situazione reddituale degli stessi ai fini - peraltro non consentiti, come sopra evidenziato - di eventuale richiesta di partecipazione alle rette;
gli organi giurisdizionali aditi (soprattutto i tribunali amministrativi regionali, ma anche i giudici ordinari di merito) hanno sancito l'impossibilità per i comuni chiamati in causa di richiedere i dati economici dei familiari del richiedente e, dall'altro, hanno imposto ai comuni medesimi di accollarsi integralmente la retta assistenziale -:
se non ritenga di assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare la disciplina vigente recuperando in qualche modo il principio generale di rivalsa verso i congiunti ricoverati tenuti agli alimenti a suo tempo previsto dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1980 - principio richiamato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3629 del 2004) per legittimare il diritto dei comuni alla richiesta di contribuzione - ma oggi non più evocabile in ragione dell'espressa abrogazione di detta legge da parte dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008.
(4-04294)
