Camera

Consiglio comunale di Piacenza

Data: 10/01/2006
Numero: 4-19417
Soggetto: Ministro dell'Interno
Data Risposta: 10/01/2006

Per sapere - premesso che:
per i giorni 12, 16, 19 e 20 dicembre 2005 veniva convocato il consiglio comunale di Piacenza con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione 2006, del pluriennale 2006-2008, della relazione previsionale e programmatica 2006-2008;
l'articolo 174, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recita: «il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo»;
il regolamento di contabilità del comune di Piacenza all'articolo 10, comma 4, riserva ai consiglieri comunali «la facoltà di formulare alla Presidenza del consiglio comunale emendamenti allo schema di bilancio e ai relativi allegati»;
la relazione previsionale e programmatica costituisce allegato del bilancio di previsione di competenza del consiglio comunale e, come tale, è emendabile;
inspiegabilmente e comunque con argomentazioni, a parere dell'interrogante, speciose e prive di ogni e qualsiasi legittimità, il Presidente del consiglio comunale di Piacenza, avvocato Benedetto Ricciardi, male avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 65, comma 8, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, dichiarava inammissibili tutti gli emendamenti presentati dal consiglieri comunali d'opposizione, mentre ne dichiarava parzialmente ammissibile uno presentato a nome e per conto della Giunta comunale;
rispetto alla predetta dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti presentati, giova qui rilevare che l'articolo 65, comma 1, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Piacenza, così recita «Gli emendamenti sono proposte motivate di aggiunte, modifiche, soppressioni al testo del documento da porre in votazione». Il Presidente del consiglio comunale di Piacenza - in carica dal luglio 2002 e che dal suo insediamento aveva sempre ritenuto ammissibili gli emendamenti purché «non fossero estranei alla proposta, redatti in termini sconvenienti o preclusi da precedenti decisioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima seduta» (articolo 65, comma 6, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Piacenza) e/o quelli «la cui adozione abbia per conseguenza sia una diminuzione delle entrate in precedenza deliberate, sia la creazione o l'aggravamento di un onere per il comune o aventi tra loro un contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione» (articolo 65, comma 7, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Piacenza) - decideva invece di ritenere inammissibili praticamente tutti gli emendamenti, come più sopra evidenziato, ritenendo gli stessi privi di motivazione;
giova qui ricordare che gli emendamenti presentati per iscritto, su di un modulo stampato fornito ai consiglieri comunali dai competenti uffici comunali, venivano redatti con le stesse modalità seguite in occasione dell'approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche negli anni 2003, 2004, 2005. Non solo: se agli emendamenti - secondo l'interpretazione innovativa e prima della seduta del consiglio comunale del 20 dicembre 2005 mai resa dal Presidente del consiglio comunale di Piacenza - deve essere allegata una motivazione per renderli «proposte motivate» non si capisce il motivo per cui per anni, e comunque in tutte le sedute successive al luglio 2002 in cui siano stati presentati emendamenti, il Presidente del consiglio comunale di Piacenza non abbia preteso che la formulazione degli stessi avvenisse in tal modo, omettendo quindi i doveri del proprio ufficio in modo reiterato e continuato, ed inducendo sistematicamente in errore, e a loro insaputa, i consiglieri comunali, sindaco compreso;
appare chiaro, invece e per contro, secondo l'interrogante, che il Presidente del consiglio comunale di Piacenza abbia inteso dare un'interpretazione del regolamento partigiana e del tutto nuova rispetto al passato, al solo fine di impedire la discussione sugli emendamenti presentati, compresi quelli che non potevano essere dichiarati inammissibili, essendo sugli stessi stato reso parere contabile favorevole dal competente servizio ragioneria, nonché da parte dei servizi competenti per materia e dal Collegio dei Revisori dei conti, così come previsto dall'articolo 10, comma 5, dei regolamento di contabilità del comune di Piacenza;
i fatti testé rappresentati, che appaiono all'interrogante di un'inaudita gravità e censurabili sotto più profili, essendo evidente, secondo l'interrogante, la volontarietà di agire contra legem - sia che ciò sia accaduto nei precedenti anni, quando vennero ammessi emendamenti non accompagnati da una specifica motivazione (se quest'ultima era davvero indispensabile), sia che ciò sia accaduto nell'ultima seduta riservata all'approvazione da parte del consiglio comunale di Piacenza del bilancio di previsione 2006 (quando, come detto, detta motivazione è stata per la prima e unica volta pretesa) - hanno leso le prerogative proprie dei consiglieri comunali volute dalla legge che, non a caso, come risulta dalle norme sopra richiamate, espressamente riserva a questi ultimi la facoltà di presentare proposte emendative al bilancio e ai suoi allegati, e ciò in ragione soprattutto del fatto che costituendo la relazione previsionale e programmatica atto fondamentale, la sua approvazione la eleva al rango di atto fondamentale dal quale promanano la maggior parte delle determinazioni assunte dai dirigenti comunali;
anche in presenza di un annunciato ostruzionismo non si è mai dato di vedere un'applicazione della norma inerente l'ammissibilità, degli emendamenti che nei fatti ha negato ai singoli consiglieri di potere esercitare il proprio diritto-dovere di concorrere alla modifica dello schema di bilancio proposto all'organo consiliare dalla giunta comunale;
particolarmente grave appare all'interrogante sul punto l'atteggiamento assunto dal segretario generale del comune di Piacenza, dottor Enrico Gadola, cui - giusto appunto quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, del vigente decreto legislativo 267/2000 - compete di svolgere «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti». Il predetto segretario generale si è, infatti, ben guardato - come invece, secondo l'interrogante sarebbe stato e per contro suo preciso dovere era - di far rilevare a verbale l'irregolarità e la contrarietà alle leggi, allo statuto e al regolamento del consiglio comunale di Piacenza, della azione posta in essere - nel passato o nel presente, poco rileva - dal Presidente del consiglio comunale di Piacenza -:
se non ritenga opportuno valutare se sussistano i motivi per procedere secondo quanto previsto dall'articolo 138 del testo unico 267/2000 all'annullamento straordinario della delibera con cui è stato approvato il bilancio di previsione del comune di Piacenza per l'anno 2006 e di ogni altro atto allo stesso allegato, attesa l'evidente violazione di legge che inficia il regolare iter amministrativo della stessa;
se risulti che il Prefetto di quella Provincia abbia d'ufficio, giusto il disposto dell'articolo 135 del testo unico 267/2000, richiesto ai competenti organi gli interventi di controllo e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione;
se e quale sia la valutazione del Ministro interrogato in ordine ai fatti su esposti e quali conseguenti iniziative intenda assumere, anche eventualmente attraverso l'emanazione di apposita circolare esplicativa volta a ribadire quali requisiti formali specifici debbano avere le «proposte emendative» che la legge, come visto, consente ai consiglieri comunali di potere presentare in occasione dell'approvazione dei bilanci di previsione e delle relazioni previsionali e programmatiche agli stessi allegate.
(4-19417)


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