Camera

Contenziosi AIMA

Data: 15/03/2005
Numero: 4-13423
Soggetto: Ministro delle POlitiche Agricole e Forestali
Data Risposta: 09/05/2005

Per sapere - premesso che:

il titolare di un'azienda agricola per la produzione lattiera aveva deciso di sospendere la produzione a far data dal 1984, in considerazione del fatto che non riteneva più remunerativa l'attività svolta per effetto della normativa comunitaria vigente;

secondo la normativa in vigore (decreto ministeriale 30 settembre 1995) l'impresa agricola risultava comunque censita avendo prodotto latte nell'anno di riferimento 1983;

l'imprenditore agricolo in questione ebbe a convenire avanti il Tribunale di Roma l'AIMA asserendo di avere diritto ex articolo 2, comma secondo, della legge n. 486/92 ad una quota di produzione A pari al quantitativo prodotto nel 1983, non aderendo il predetto imprenditore agricolo ad alcuna associazione, non avendo usufruito di contributo alcuno e avendo cessato l'attività prima del periodo 1990-1991;

con decisione del Tribunale di Roma del 9 settembre 2002 è stato riconosciuto all'imprenditore agricolo il diritto al riconoscimento di una quota latte A sulla base della produzione dell'anno 1983 -:

se e quali iniziative intenda assumere al riguardo per i casi identici a quello sopra prospettato, al fine di evitare un inutile contenzioso che vedrebbe comunque soccombere l'AIMA. (4-13423)

RISPOSTA DEL GOVERNO


Con riferimento alla problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, si rileva che la casistica evidenziata ricade nella generale gestione dei ricorsi giurisdizionali da parte dell'Amministrazione.
Al riguardo, si ricorda che qualora un organo giurisdizionale emetta un provvedimento favorevole al produttore, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare esecuzione allo stesso, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, proporre appello.
La casistica evidenziata nell'atto in oggetto non può essere estesa in automaticoa tutti i soggetti eventualmente ricadenti nella stessa situazione, in quanto, l'Amministrazione, in attuazione della legge n. 468/92, articolo 2, ha posto in essere le determinazioni che la normativa le demandava, compresa la valutazione di istanze di riesame a più riprese presentate nel corso degli anni da parte dei produttori.
A seguito delle negative determinazioni assunte, era nella facoltà del produttore interessato valutare se ricorrere presso gli organi giurisdizionali.
Pertanto, si fa presente che la situazione evidenziata nell'interrogazione non può essere valutata complessivamente dall'Amministrazione con una iniziativa unilaterale ma può essere definita singolarmente previa presentazione di un ricorso presso l'organo giurisdizionale competente da parte del produttore interessato.

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TommasoFoti
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