Camera

Contenzioso relativo ai contributi in favore dei consorzi di bonifica.

Data: 24/11/2008
Numero: 5-00643
Soggetto: Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Data Risposta: 04/12/2008

Per sapere quante cause di contestazione di richiesta di contributo consortile abbiano in corso i Consorzi di bonifica italiani e a quanto assommino le spese dagli stessi sopportate nell'anno 2007 per difendersi in giudizio.
(5-00643)

Il Ministro Luca ZAIA, rispondendo all'interrogazione in titolo, precisa che il Ministero non ha i dati relativi alle cause in corso con i consorzi di bonifica. Intende tuttavia precisare che i relativi oneri non sono consistenti, in quanto tali cause hanno un valore ridotto che non determina la necessità di assistenza legale esterna agli stessi consorzi. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi di seguito).


In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante quante cause di contestazione di richiesta contributo consortile abbiano in corso i Consorzi di bonifica italiani e a quanto assommino le spese sopportate nell'anno 2007 dai Consorzi di bonifica per difendersi nei giudizi promossi nei loro confronti al fine di contestare i contributi di bonifica e di irrigazione, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, occorre fare presente che i contributi emessi dai consorzi di bonifica nei confronti dei proprietari dei beni immobili ricadenti nei comprensori consortili possono essere distinti in due differenti tipologie:
il contributo di bonifica che consente il recupero delle spese sostenute annualmente dai consorzi per la gestione e la manutenzione delle opere irrigue (ovvero impianti di sollevamento, collettori, canali e vasche di accumulo), dalla cui efficienza e funzionalità dipende la sicurezza idraulica dei territori di riferimento;
il contributo di irrigazione che rappresenta il canone compensativo delle spese variabili (energia elettrica, personale stagionale eccetera), nonché dei costi fissi (canoni di concessione della risorsa idrica, manutenzione della rete di distribuzione eccetera) sostenuti annualmente dai consorzi.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che gli articoli 10 e 17 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215 - cosiddetta Legge Serpieri - recante «Nuove norme sulla bonifica integrale», riconoscono ai Consorzi di bonifica la potestà di imporre detti contributi ai proprietari degli immobili che, essendo situati nei comprensori consortili, traggono beneficio dall'attività di bonifica.
Tale principio, che rappresenta l'elemento cardine posto alla base del sistema contributivo consortile, è codificato anche nelle disposizione dettate dall'articolo 860 del codice civile che statuiscono che i «proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».
In particolare, i beni immobili oggetto del suddetto potere impositivo, definiti ai sensi dell'articolo 812 del Codice Civile, sono «il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, i manufatti, ancorché questi ultimi siano uniti al suolo a scopo transitorio, ed in genere tutto ciò che risulta naturalmente o artificialmente incorporato al suolo medesimo».
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che i contributi consortili debbano essere corrisposti ai consorzi di bonifica nella misura congrua determinata dai relativi «Piani di classifica», in quanto agli stessi consorzi è riconosciuto detto potere impositivo sulla base della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
Tali presupposti sono rappresentati dalla:
qualità di proprietario o titolarità di altri diritti reali su beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile; configurabilità di un beneficio che i beni medesimi traggono dalle opere e delle attività svolte dal consorzio di bonifica.

A tale proposito, copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 8956/1996, n. 8960/1996, n. 968/1998 e sentenza n. 7240/2003 della Sezione Tributaria della medesima Corte), ha chiarito che per legittimare la richiesta di detti contributi non è sufficiente una mera utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile da cui il proprietario di un fondo trae vantaggio, ma è necessario che tale utilità si traduca in un beneficio diretto, specifico, conseguito e conseguibile, ovvero di tipo fondiario in quanto riferito alla qualità acquisita dal fondo per effetto della possibilità di avvalersi delle opere irrigue realizzate dal consorzio.
Tale principio è stato recentemente ribadito dal dispositivo della sentenza della Cassazione vile a Sezioni Unite n. 16428/2007 che assimila il contributo di bonifica ad un esborso di natura pubblicistica che non rappresenta il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma bensì una forma di finanziamento pubblico che permette di imporre dei costi sull'area sociale che ricava benefici dall'attività svolta nell'area stessa.
D'altra parte, questa Amministrazione ha sempre ribadito l'importanza dei contributi di bonifica e di irrigazione che, configurandosi quali oneri reali sui fondi dei contribuenti, assicurano la partecipazione degli stessi alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
Ed infatti, la rilevanza della contribuenza consortile è stata riaffermata anche nel testo della proposta di questa amministrazione, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, riguardante i criteri di riordino dei consorzi di bonifica, sulla quale è stata sancita l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con il parere del 18 settembre 2008.
In particolare, al punto n. 6 dell'anzidetta proposta, intitolato «il regime finanziario degli interventi e partecipazione privata», è stato chiarito che il concetto di «beneficio» consiste nel vantaggio che tutti gli immobili traggono dalle attività di bonifica messe in atto dai consorzi.
Tale beneficio, come detto, rappresenta il presupposto fondamentale dell'attività impositiva dei consorzi ed è stato spesso, fino ad oggi, motivo di contenzioso di fronte agli organi di giustizia tributaria.
Inoltre, questo Ministero, in attesa delle necessarie modifiche alle legislazioni regionali in materia, auspica che i consorzi possano da subito improntare la loro attività ai criteri di trasparenza ed efficienza sanciti dall'intesa raggiunta, migliorando i rapporti con i consorziati e ponendosi sul territorio come soggetti privilegiati atti a garantire una gestione ottimale del ciclo integrato delle acque, così che le risorse idriche siano utilizzate con maggiore efficienza ed intelligenza, sia per l'uso agricolo che per quello civile ed industriale.
Per quanto riguarda gli oneri sopportati dai consorzi di bonifica per la difesa nei giudizi tributari, si fa presente che la proposizione dei ricorsi davanti alle commissioni provinciali tributarie non determina specifici oneri in quanto, in caso di contributi al di sotto dei 2.582 euro, importo sotto al quale normalmente vertono le liti, non è necessaria l'assistenza di un professionista.
Tale gratuità, peraltro, ha fatto si che tale contestazione proliferasse anche con ricorsi per somme minime, immotivati e addirittura compilati su modelli prestampati.
Quasi tutti gli atti di costituzione per i consorzi di bonifica associati all'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni sono stati predisposti dall'ANBI (attraverso i dipendenti addetti all'ufficio legale) nell'ambito dell'ordinaria attività di assistenza e non ha determinato, pertanto, costi aggiuntivi per i consorzi. Allo stato attuale quasi tutti i ricorsi sono stati respinti dalle commissioni provinciali tributarie e, nei casi di appello, anche dalle commissioni regionali.

Carlo NOLA (PdL), replicando per l'interrogazione, di cui è cofirmatario, e dichiarandosi soddisfatto, rileva che l'interrogazione è volta ad acquisire informazioni difficilmente reperibili, per avere contezza del fenomeno e valutare anche le iniziative più opportune per rendere i rapporti del cittadino con i consorzi di bonifica più semplici e meno suscettibili di dar luogo a contenzioso.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che il contenzioso di cui si discute è certamente oneroso, se non per gli enti, per i cittadini e meriterebbe pertanto gli opportuni approfondimenti.

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