Camera

Decreto Ronchi: fase operativa

Data: 25/05/2005
Numero: 4-14695
Soggetto: Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio
Data Risposta: 25/05/2005

Per sapere - premesso che:

l'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22», avvia la fase operativa del cosiddetto «decreto Ronchi» (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

paradossalmente, ad avviso dell'interrogante, dopo l'entrata in vigore dell'evocato decreto ministeriale, la via del recupero risulta più complessa e, a volte, impossibile da percorrere. Le difficoltà, se non addirittura l'impossibilità a procedere nel settore dei recuperi, derivano da evidenti imprecisioni della legge, da errori grossolani e contraddizioni scientifiche, nonché da dimenticanze;

i conseguenti effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti, tant'è che molte attività di recupero sono bloccate. Molti produttori di rifiuti infatti, non sanno più dove collocare i residui derivanti dalla propria attività; il decreto attuativo risulta essere «rivoluzionario» a tal punto che molte attività di recupero (tanto auspicate dal «decreto Ronchi») non potranno proseguire con gravi danni alle aziende (sia per quelle produttrici, sia per quelle riutilizzatici) all'ambiente e all'economia;

l'industria cartaria produce, in grandi quantità, un rifiuto non pericoloso noto come fango di cartiera, rifiuto solido costituito da una miscela di argilla bianca, pasta di cellulosa e pasta di carta. Questo rifiuto, descritto nel decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 al punto 12.1, può essere reimpiegato nel settore dei rilevati, dei sottofondi stradali e dei ripristini ambientali con notevoli vantaggi economici da parte delle aziende che operano in questi settori (basti pensare che per fare dei rilevati stradali e dei riempimenti si utilizza della terra che spesso viene prelevata da colline e cave con operazioni di un certo impatto ambientale). Il fatto di recuperare un materiale sostitutivo alla terra consente enormi risparmi - a volte guadagni - e una diminuzione dello sfruttamento ambientale (dovuto ad un minore utilizzo delle cave di terra). I costi per le industrie cartarie risultano largamente inferiori rispetto a quelli sostenuti conferendo i rifiuti in discarica, con differenza anche di 45 euro/tonnellata. Il decreto in esame, pur consentendo il recupero dei fanghi da industria cartaria nelle attività sopra esposte, impedisce, di fatto, la possibilità del recupero in quanto vengono posti dei limiti di controllo, sulla composizione chimica del rifiuto, impossibili da rispettare. L'assurdità di questi limiti sta nel fatto che sono eccessivamente rigorosi; la severità di queste restrizioni non trova argomentazioni logiche da un punto di vista ambientale; se ne dimostra l'assurdità in quanto la legge richiede, per poter recuperare questi rifiuti, una composizione chimica dei rifiuti che nemmeno un terreno naturale della Pianura Padana è in grado di soddisfare. È, infatti, possibile confrontare la composizione di terreni posti nella Pianura Padana per poter vedere come molti di essi non potrebbero essere utilizzati per effettuare dei ripristini ambientali: in moltissimi casi gli stessi terreni, ove si realizza un ripristino ambientale, potrebbero non rispettare i limiti richiesti dal punto 12.1.3, lettera f, del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Le concentrazioni limite richieste sul fango di cartiera non vengono, peraltro, richieste su altre tipologie di rifiuto che vengono destinate ai ripristini o ai sottofondi stradali che provengono da attività a rischio molto maggiori dei fanghi di cartiera; a titolo di esempio si citano: i fanghi di perforazione - cod. 7.15 - (non vengono richiesti dei limiti se non per gli idrocarburi, oli minerali ed Ipa), i caldi di defecazione - cod. 7.16 - (non viene richiesta nessuna analisi sul rifiuto tal quale) e i fanghi di drenaggio - cod. 12.2 - (non vengono richieste le determinazioni dei metalli pesanti); non solo, nel caso dei fanghi dell'industria cartaria, la considerazione tra gli inquinanti del parametro COD è in contrasto con i ripetuti pareri di autorevoli organi tecnico-scientifici che qualificano lo stesso un costituente e non un inquinante;

la produzione di rifiuti frutto del processo di depurazione dei fumi è immensa e l'apporto principale verrà dato dalle centrali dell'Enel, grazie agli impianti di desolforazione delle emissioni che verranno installati su quasi tutte le centrali elettriche d'Italia. Il quantitativo è così elevato che non è ancora possibile stimarne la produzione. Questa tipologia di rifiuto è costituita, per più del 70 per cento, da gesso: da analisi di laboratorio il materiale è risultato senza materiali pesanti o altri composti che rendano il rifiuto temibile per l'ambiente. Anche in questo caso il rifiuto, con le vigenti normative, non può essere riutilizzato presso le attività di recupero previste. Ciò non a causa di un particolare rigore ambientale, ma per una contraddizione della legge stessa; nel decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, al punto 13.6, vengono segnalate le attività di recupero per i gessi chimici da desolforazione che sono, tra le altre, i rilevati stradali e i ripristini ambientali, però, per legge, i gessi non possono essere ritirati. L'impossibilità del reimpiego di questo rifiuto sta nel fatto che viene richiesto il rispetto di un parametro analitico di controllo che mai potrà essere rispettato. In questo modo, non è possibile recuperare in certe attività un rifiuto che consentirebbe a numerosi operatori di economizzare sulle materie prime con vantaggi economici ed ambientali; inoltre i produttori del rifiuto avrebbero la possibilità di realizzare dei risparmi molto elevati. L'impossibilità di riutilizzare questo rifiuto è dovuta al fatto che si richiede al materiale di non cedere solfati nell'ambiente quando proprio dai solfati questo rifiuto è costituito: il gesso è solfato di calcio (CaSO4) e, per sua natura, è stechiometricamente costituito dal 70,55 per cento di solfati (SO4). È evidente che, in test di cessione, il rifiuto non potrà mai rispettare il limite richiesto dalla tabella 1, dell'allegato 3, del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, proprio per la natura del materiale. Il problema assume una certa importanza in quanto le previsioni della produzione di gesso di desolforazione sono tali che, se non sarà possibile recuperare un rifiuto di questo tipo nel campo dei ripristini, i costi di smaltimento saranno oltremodo gravosi. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per il recupero dei rifiuti gessi chimici, in quanto hanno la stessa composizione del materiale considerato nel secondo caso e subiscono le identiche limitazioni di legge;

anche per quanto riguarda il recupero del cloruro di sodio greggio la legge contiene una contraddizione colossale: il rifiuto, cloruro di sodio greggio, proveniente dai processi di dissalazione, può essere avviato al recupero utilizzandolo come antighiaccio stradale. Di fatto stando al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sarà mai possibile utilizzare questo rifiuto come antighiaccio in quanto la normativa vigente impone che vengano effettuate analisi sulla cessione del materiale con il rispetto di limiti che mai potranno essere esauditi in quanto, se ciò accadesse, si andrebbe contro tutti i principi della chimica. Infatti si chiede al cloruro di sodio (costituito dal 60,57 per cento di cloro) di non cedere cloro nell'ambiente, Ciò, evidentemente è assurdo: un sale solubile come il cloruro di sodio cederà sicuramente cloruri in abbondanza -:

alla luce dei fatti esposti, delle considerazioni svolte e degli esempi rappresentati, se e quali urgenti iniziative intenda assumere per impedire il perpetuarsi di una situazione che, a giudizio dell'interrogante, è del tutto assurda e ciò anche in relazione all'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e in prospettiva della prossima scadenza del termine del 16 luglio 2005, con riguardo alla normativa sulle discariche. (4-14695)

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl