Soggetto: MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Data Risposta: -
Per sapere - premesso che:
risulta assegnato il 12 Aprile 2018 alla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.01.2016 sulla distribuzione assicurativa, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 08.02.2018;
con riferimento ad alcune specifiche norme che verrebbero introdotte, il predetto atto è oggetto di fondate contestazioni, ad avviso dell'interrogante, da parte degli agenti di assicurazione, non risultando le dette ipotizzate norme conformi alla ratio della legislazione comunitaria;
l'approvazione delle prospettate norme (in particolare: l'articolo 19 che introduce il comma 1 bis dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni, l'articolo 43 che introduce l'articolo 308 bis e l'articolo 54 che reca un nuovo testo dell'articolo 324 del Codice delle Assicurazioni) risulterebbe effettivamente oltremodo penalizzante e dannosa per gli agenti d'assicurazione;
in particolare:
a) le previste sanzioni amministrative pecuniarie appaiono inopinatamente gravose per la categoria degli intermediari assicurativi, trattandosi d importi del tutto sproporzionati ove rapportati all'effettiva capacità economico finanziaria dei soggetti destinatari, siano esse persone fisiche, piccoli imprenditori o imprenditori commerciali strutturati in forma societaria. L'applicazione delle predette sanzioni comporterebbe il concreto rischio di chiusura di numerose agenzie e sub agenzie, con evidenti ripercussioni negative per gli operatori del settore e i dipendenti degli stessi, oltre che in termini economici, anche in termini occupazionali;
b) l'obbligo per i clienti degli agenti assicurativi e dei sub agenti di effettuare il pagamento dei premi delle polizze direttamente alle compagnie - eliminando così il vigente sistema che prevede il versamento sui conti correnti intestati agli agenti (come ad oggi previsto dall'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni) - finirebbe per limitare del tutto il ruolo proprio dell'intermediario, relegando quest'ultimo a ricoprire la sola funzione di venditore di prodotti assicurativi, con grave nocumento per la professionalità e l'autonomia che l'attività in questione richiede;
-se il Ministro interrogato intenda fornire adeguate assicurazioni sulla disponibilità del Governo a soprassedere alle sopra ipotizzate modifiche normative che, all'evidenza, risulterebbero solamente foriere di danni (economici ed occupazionali per chi opera nel settore), senza beneficio alcuno per gli assicurati.
On. Tommaso Foti
