Camera

Energia nucleare

Data: 09/12/2009
Numero: 4-05283
Soggetto: Al Ministro dello sviluppo economico.
Data Risposta: 01/03/2010

Per sapere - premesso che:

gli articoli 25 e 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prevedono un futuro utilizzo dell'energia nucleare;

si tratta di una scelta importante e fondamentale per l'indipendenza energetica del nostro Paese che deve accompagnarsi ad una serena ed approfondita valutazione delle questioni rimaste aperte riferite alla passata generazione del nucleare: in particolare, quella relativa alle compensazioni ambientali - assegnate agli enti locali che hanno ospitato gli impianti nucleari - previste dalla legge n. 368 del 2003;


le leggi finanziarie del 2005 e del 2006, infatti, hanno sottratto ai detti enti locali una parte delle risorse agli stessi destinate, provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica che era stata istituita in ragione della sopra citata legge;

sul punto è intervenuta anche la segnalazione dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas del 19 aprile 2008, atto n. 17/07, che ha richiesto che le somme in origine destinate alle servitù nucleari venissero riassegnate -:

se non ritenga di assumere iniziative di carattere normativo finalizzate al ripristino della originaria disciplina afferente le compensazioni a favore degli enti locali sedi di impianti nucleari, secondo la lettera della legge n. 368 del 2003.
(4-05283)

RISPOSTA DEL GOVERNO

In relazione all'atto in esame, con il quale l'interrogante lamenta la sottrazione agli enti locali, sedi di impianti nucleari, di una parte delle risorse ad essi destinate, occorre precisare, in premessa, che lo stesso fa riferimento a due diverse tipologie di riduzioni di stanziamento:a) quella prevista dal disposto di cui all'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005), relativa alla riduzione delle compensazioni territoriali previste dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge del 24 dicembre 2003, n. 368 (componente tariffaria MC7). In base a tale previsione, a decorrere dal 1o gennaio 2005 viene versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi delle suddette compensazioni;b) quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 298 della legge finanziaria per il 2005 ed anche dall'articolo 1, comma 493 della legge finanziaria per il 2006, relativa ad un gettito a valere sulle entrate derivante dagli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.Riguardo a tali tipologie di riduzioni, entrambe afferenti agli oneri di sistema, si evidenzia che quella che incide sulle compensazioni territoriali in parola è ricompresa unicamente nella tipologia riportata alla lettera a).Si precisa, inoltre, che la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'atto 19 aprile 2007, n. 17/07, che l'interrogante richiama a supporto della propria richiesta, è finalizzata alla richiesta al Parlamento e al Governo di una abrogazione degli articoli sopra menzionati a motivo della rilevanza «di tipo fiscale di natura sostanzialmente occulta» del prelievo sulla componente A2, e non a motivo della opportunità/necessità di ripristino dell'integrità delle compensazioni territoriali.In merito alla prima assegnazione delle misure compensative effettuate ex legge 368 del 2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006 (delibera CIPE del 28 settembre 2007) e alla seconda assegnazione per l'anno 2007 (delibera CIPE del 18 dicembre 2008), occorre specificare che le stesse sono state inquadrate «nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attività per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi, nonché dei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari». Pertanto, sia dalla lettera che dallo spirito della suddetta legge, si evince che i contributi in parola si riferiscono specificamente alle passate attività nucleari sviluppate nel nostro Paese e nulla hanno a che vedere con le misure compensative da riconoscere alle popolazioni residenti nei territori circostanti i siti dei futuri impianti nucleari.Si specifica, altresì, che tali misure compensative sono determinate annualmente sulla base di un «inventario radiometrico» dei siti elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).Sulla base delle precisazioni sopra riportate, si rappresenta che:ogni determinazione circa la rimodulazione dei contributi di cui alla componente tariffaria MCT resta rimessa alla condivisione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che, per motivi di vincolo di bilancio, non ha, fin qui, corretto la norma in parola (articolo 4, commi 1-bis, legge n. 368 del 2003) o proceduto all'abrogazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 298 della legge finanziaria per il 2005;la definizione delle misure compensative a sostegno delle persone residenti, degli enti locali e delle imprese operanti nel territorio circostante i siti interessati dai futuri impianti nucleari troverà la sua sede istituzionale nei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo), che dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Stefano Saglia.

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