Numero: 4-04397
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze
Data Risposta: 05/01/2008
Per sapere - premesso che:
il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato, con decreto del 7 marzo 2007, n. 45, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007) il regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP;
il detto regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
l'articolo 2 del regolamento in questione iscrive di diritto i pensionati di cui sopra alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dalla legge n. 662 del 1996, con obbligo di versamento del contributo pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione, con esclusione di coloro che risultano titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili;
in buona sostanza la disdetta può operare in due tempi: o entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Ministeriale 45 del 2007 (e cioè entro il 25 ottobre 2007), oppure entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la detta ritenuta;
la procedura seguita per l'applicazione della ritenuta appare oltremodo penalizzante per gli interessati ai quali si sarebbe dovuto chiedere se intendevano o meno iscriversi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpad, anziché prevedere l'iscrizione d'ufficio degli stessi, salvo esplicita rinuncia;
anche il notevole lasso di tempo intercorso tra l'introduzione della norma di legge (anno 1996) e la sua effettiva applicazione (anno 2007) avrebbero dovuto consigliare d'inviare una preventiva comunicazione in merito agli interessati -:
se non ritenga comunque doverosa l'emanazione di disposizioni operative che rendano obbligatoria la comunicazione ai singoli interessati relativamente all'applicazione della trattenuta del contributo di cui sopra, salvo esplicita rinuncia dei medesimi;
se, per agevolare, gli interessati alla rinuncia intenda differire, quanto meno al 31 dicembre 2007, il termine entro cui far pervenire la disdetta.
(4-04397)
Si rispondo su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 7 marzo 2007, si fa presente quanto comunicato in merito dai competenti uffici di questo Ministero e dall'Inpdap.
In particolare, l'istituto di previdenza, al fine di chiarire la portata delle previsioni recate dal regolamento n. 45 del 2007, ha reso noto che con l'articolo 1, commi 242 e seguenti della legge 662 del 1996, è stata istituita presso l'Inpdap la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, disciplinata dal relativo regolamento di esecuzione decreto ministeriale n. 463 del 1998, che ricomprende sia i dipendenti statali che i dipendenti pubblici iscritti a fini pensionistici presso una delle Casse pensioni amministrate dall'Inpdap.
L'iscrizione comporta il versamento di un contributo obbligatorio a carico dell'iscritto dello 0,35 per cento, trattenuto e versato dall'Amministrazione d'appartenenza, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile.
In considerazione del fatto che i dipendenti precedentemente iscritti, all'atto del collocamento in quiescenza, restavano esclusi dalle prestazioni della Gestione, col su menzionato decreto ministeriale 45 del 2007, ne è stata prevista l'iscrizione mediante versamento di un contributo ridotto allo 0,15 per cento e la possibilità , per quanti non intendessero aderire, di esercitare il diritto di recesso entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto 45 del 2007, ovvero entro il 31 ottobre 2007, oppure entro sei mesi a decorrere dalla prima trattenuta contributiva effettuata sul cedolino di stipendio o di pensione.
Dall'imposizione contributiva sono esclusi i pensionati che percepiscono una pensione lorda inferiore relativa ai 600 euro.
L'Inpdap ha precisato che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di legge e di fornire una corretta informativa all'utenza, ha predisposto una serie di comunicazioni dirette ai pensionati, agli enti ed alle Amministrazioni pubbliche, il contenuto delle quali è stato concordato e condiviso con i Ministeri vigilanti e con le organizzazioni sindacali di categoria.
Sul sito dell'istituto, inoltre, dall'inizio del mese di luglio 2007, risultano disponibili tutte le notizie riguardanti e prestazioni erogabili e le modalità da seguire per non aderire alla Gestione.
L'istituto, in considerazione della difficoltà di rendere prontamente operativa la propria banca-dati, attraverso l'inserimento di tutte le «non adesioni» pervenute entro il 31 ottobre 2007, ha previsto il differimento, al mese di dicembre 2007, dell'applicazione della trattenuta in parola.
Si fa presente, infine, che l'istituto medesimo, nell'ambito della sua autonomia operativa, ha ritenuto di sospendere l'attuazione della trattenuta, secondo le previsioni del più volte richiamato decreto ministeriale n. 45 del 2007, nelle more della conversione del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007 (collegato alla legge finanziaria per il 2008, attualmente all'esame della Camera), che prevede la modifica delle modalità di adesione alla Gestione credito Inpdap, da «silenzio-assenso» a comunicazione scritta della volontà di adesione.
Ad oggi, quindi, l'istituto opera la trattenuta di che trattasi solo nei confronti di coloro che, volendo fruire delle prestazioni erogate dalla Gestione, confermano formalmente la volontà di adesione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.
