Camera

Integrazione documenti per pratica di risarcimento

Data: 05/09/2008
Numero: 4-00976
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Data Risposta: 07/11/2008

Per sapere - premesso che:

a seguito della richiesta inviatagli dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con nota di protocollo 55215, riferita alla posizione 51070/KX, Coronica Ottaviano (nato a Korenizi - Croazia - il 3 maggio 1928 e residente a Caorso, in provincia di Piacenza, in Via Ottone Mondello 11) con nota del 4 settembre 2007 inviava agli stessi tutta la documentazione richiesta, ivi compreso il rapporto delle TODT dalle quali risulta la sottoposizione dello stesso alla sorveglianza continua e sistematica delle SS, con conseguenti perquisizioni personali;

nonostante l'invio della predetta documentazione, il Coronica Ottaviano più nulla ha saputo dello stato della pratica che lo riguarda, contraddistinta - come detto - dalla posizione 51070/KZ;

che cosa osti alla definizione della pratica in questione e i motivi per i quali al Coronica Ottaviano non sia stata più data alcuna informazione sullo stato della stessa.
(4-00976)

RISPOSTA DEL GOVERNO

Si risponde all'interrogazione in esame, intesa a conoscere lo stato della pratica del signor Ottaviano Coronica, nato a Korenizi (Croazia), il 3 maggio 1928.Al riguardo, sentita la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi, si fa presente che, il signor Coronica, in data 23 aprile 2007, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'assegno vitalizio previsto dalla legge n. 791 del 1980, quale civile internato a Lazzaretto di Muggia, adibito al lavoro coatto, inoltrando relativa documentazione in data 4 settembre 2007. In data 11 dicembre 2007, la competente commissione interministeriale ha emesso la deliberazione n. 051829 di non accoglimento della citata domanda, in quanto non risultava che il richiedente fosse stato deportato in un campo di sterminio nazista K.Z., ma soltanto internato in un campo di lavoro.A tal proposito giova rammentare che i benefici previsti dalla legge n. 791 del 1980 possono essere concessi, ove ricorrano le condizioni alle quali il riconoscimento del beneficio è subordinato, ossia ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2043 del 1963, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti o siano stati ristretti nella risiera di san Sabba di Trieste, cioè campi sottoposti alla vigilanza ed all'amministrazione della «Gestapo» o delle «SS» e destinati a fini di sterminio.Il suddetto provvedimento è stato trasmesso all'interessato, per la notifica, lo scorso 14 gennaio.Avverso la deliberazione in questione, è consentito presentare:1) ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi, del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, di questa amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso;2) ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica del provvedimento stesso.Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Alberto Giorgetti.

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