Camera

Istituto del deposito IVA

Data: 12/01/2011
Numero: 5-04029
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:
la base giuridica dell'istituto del deposito IVA è rappresentata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (la cosiddetta direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto);
in ragione di quanto disposto dall'articolo 157 della predetta direttiva, l'operazione di mera presa in carico documentale delle merci equivale a tutti gli effetti all'introduzione (fisica) in deposito delle merci, atteso che rimane impregiudicato l'accertamento dell'imposta da parte delle autorità doganali, realizzandosi di fatto solamente una modalità diversa della corresponsione dell'IVA (non più versata in dogana, ma assolta tramite «reverse charge»);
la detta direttiva, dunque, ed il codice doganale comunitario consentono ad un cittadino comunitario identificato ai fini IVA - direttamente o mediante rappresentante fiscale in un Paese membro - di immettere la merce in libera pratica e trasferirla in un altro Paese membro, dove, sulla base di una documentazione commerciale (bolletta doganale, documento di trasporto ed altro) provvederà ad assolvere l'IVA mediante il sistema del «reserve-charge»);
l'amministrazione finanziaria, di recente, ha contestato ad alcuni operatori l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito fiscale ai fini IVA, sul presupposto che la disciplina dell'istituto che qui interessa presuppone la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito e non ritenendo, dunque, più sufficiente la sola annotazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Alla luce di detta interpretazione della norma in questione, l'amministrazione procede al recupero dell'imposta non assolta in dogana dagli operatori in ragione dell'esenzione di cui al comma 4, lettera b), del predetto articolo 50-bis;
l'orientamento assunto sul punto dall'amministrazione finanziaria comporta, tuttavia, come conseguenza paradossale ed inaccettabile, in fatto e in diritto, la duplicazione nell'applicazione dell'IVA sul medesimo presupposto impositivo sostanziale, disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972 e rappresentato dall'importazione di beni nel territorio nazionale. L'imposta che l'amministrazione finanziaria pretende di recuperare sui beni risulta, infatti, già assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito fiscale IVA ai sensi del comma 6, dell'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993;
il mancato allineamento alle disposizioni comunitarie espone l'Italia al rischio di eventuali sanzioni per violazione ed errata trasposizione del diritto comunitario, ma, cosa sicuramente più grave, finisce per produrre effetti pregiudizievoli sul piano economico per gli operatori nazionali, di fatto disincentivati ad utilizzare il deposito IVA;
i giudici tributari aditi (si veda al riguardo la decisione 74/2008 della Commissione tributaria regionale di Torino) hanno in più occasioni accolto i ricorsi presentati dagli operatori a fronte del summenzionato orientamento dell'amministrazione finanziaria e ciò fino alla pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 12262/10), che non pare - a giudizio dell'interrogante - tenere nel debito conto la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008 (che considera «introduzione» le prestazioni di servizi di cui al comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 rese sui beni consegnate al depositario), né quanto specificatamente disposto dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, in ragione dei quali risulta consentito alle parti del contratto di deposito di concordare liberamente il luogo di consegna e quello di restituzione dei beni da custodire;
l'istituto del deposito IVA - va ricordato - è stato introdotto dalla normativa comunitaria al fine di concedere un vantaggio agli operatori localizzati all'interno dell'Unione, consentendo agli stessi di posticipare il pagamento dell'IVA dal momento dell'immissione in libera pratica a quello dell'immissione in consumo. La situazione sopra rappresentata determina, senza alcun dubbio, l'instradamento di una parte dei traffici in altri Stati membri dell'Unione, con perdite di entrate fiscali e tasse portuali, oltre che di opportunità, sia per l'Italia che per gli operatori nazionali, con prevedibili e gravi ripercussioni sui livelli occupazionali nel settore logistico -:
se non ritenga improcrastinabile l'adozione di adeguate iniziative volte ad assicurare una corretta ed autentica interpretazione alla normativa vigente e a chiarire definitivamente che:
a) i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993;
b) l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, a termini del comma 6 del citato articolo 50-bis e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, precisando che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
(5-04029)

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TommasoFoti
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