Data: 11/03/2009
Numero: 4-02505
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
alla Direzione provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena è stata inoltrata, il 9 gennaio 2009, una segnalazione formale nei confronti del Comune di Cesena in merito alla gestione del personale co.co.co. in servizio presso l'Istituto musicale Corelli, inserito all'interno del Settore cultura dello stesso Comune;
l'articolo 49 della legge 133 del 6 agosto 2008 (finanziaria 2009) al comma 1 precisa che «per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure...», e ancora al comma 2 «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili...»;
in data 11 ottobre 2005 è stato siglato tra l'Amministrazione comunale di Cesena e le organizzazioni sindacali un protocollo che disciplina il lavoro parasubordinato, dove all'articolo 1 si legge «...il Comune di Cesena potrà ricorrere a contratti diversi da quelli di lavoro dipendente... solo in casi straordinari...»;
la circolare della funzione pubblica n. 2/2008 detta vincoli precisi per le collaborazioni coordinate e continuative: viene, infatti, vietata la possibilità di conferimento di questi incarichi per lo svolgimento delle funzioni ordinarie e i soggetti che dispongono questa utilizzazione diventano responsabili in via amministrativa e contabile;
la stessa sanzione deve essere irrogata nel caso di utilizzazione impropria dei collaboratori coordinati e continuativi, cioè con modalità analoghe a quelle adottate per i lavoratori subordinati;
per eliminare ogni residuo dubbio sulla possibilità di conferire incarichi di co.co.co. per lo svolgimento di funzioni ordinarie è stato abrogato il secondo periodo dell'articolo 1 comma 9, del decreto-legge n. 168 del 2004;
a seguito di detta abrogazione il conferimento di incarichi di collaborazione deve essere motivato esclusivamente sulla base delle ragioni previste dall'articolo 7, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 2001;
il rapporto di lavoro tra il Comune di Cesena, responsabile dell'Istituto musicale Corelli, e gli insegnanti deve essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato e non autonomo in quanto i docenti, pur avendo una certa autonomia e discrezionalità nell'esecuzione della prestazione, mettendo a disposizione le loro energie lavorative in modo continuativo e sistematico, devono svolgere il programma di insegnamento senza alcun rischio economico inerente la gestione della scuola;
in particolare, il professor Castri opera da oltre venti anni (anno 1986/1987) come co.co.co., come altri professori di musica che continuano a lavorare con forme di rapporto precario presso l'Istituto Corelli di Cesena;
secondo l'interrogante l'amministrazione comunale di Cesena sta contravvenendo alla normativa vigente sui rapporti di lavoro sul piano delle collaborazioni coordinate e continuative, penalizzando dal punto di vista normativo ed etico le posizioni di professori di musica in oggetto, il che giustificherebbe, sempre ad avviso dell'interrogante, un'iniziativa di verifica -:
se sia a conoscenza che a tutt'oggi la Direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena non ha dato risposta alla segnalazione richiamata in premessa;
quali iniziative di competenza intenda assumere in ordine alla questione che qui interessa, anche al fine di un puntuale e doveroso rispetto della normativa vigente in materia. (4-02505)
