Camera

Misure a tutela della parità di trattamento dei destinatari delle norme sui requisiti acustici

Data: 25/11/2009
Numero: 5-02162
Soggetto: Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per le politiche europee.
Data Risposta: 20/01/2010

Per sapere - premesso che:

la legge quadro sull'inquinamento acustico, legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce, all'articolo 3 comma 1, le competenze dello Stato in materia;

in attuazione della predetta legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997, risultano determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, senza che tuttavia risultino inseriti nel testo legislativo disposizioni ed indirizzi di tipo procedurale per rendere attuative le norme introdotte e, quindi, per garantire in concreto la conformità degli edifici ai suddetti requisiti acustici;

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già nell'anno 2003, in risposta ad un quesito formulato dall'Ordine professionale degli ingegneri, aveva rilevato alcune carenze del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alla definizione dei parametri riportati nella Tabella «B» e nell'indicazione delle modalità di verifica dei requisiti acustici;

la legge n. 447 del 1995 attribuisce alcune competenze direttamente all'ex Ministero dei lavori pubblici relativamente alla definizione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

a tal fine, con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 settembre 1996, risulta istituita una Commissione di studio per la predisposizione di uno schema di normativa tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge n. 447 del 1995;

in ordine alla bozza di decreto predisposta dalla citata Commissione di studio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva espresso la necessità di apportare modifiche, evidenziando altresì l'opportunità che i decreti previsti dalla legge n. 447 del 1995 fossero coordinati tra di loro per rispondere più adeguatamente alle finalità della legge;

l'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa il Governo adotti decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, tra cui quella sui requisiti acustici passivi degli edifici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici, nel rispetto della normativa comunitaria in materia d'inquinamento acustico;

in particolare, l'articolo 11, comma 5, testualmente recita «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

il Governo, nella seduta del 23 giugno 2009 della Camera dei deputati, nel corso dell'approvazione del menzionato provvedimento legislativo, accoglieva l'ordine del giorno 9/2320-bis-B/2 che lo impegnava ad adoperarsi, con specifico riferimento alla norma che qui interessa, affinché venissero adottate le opportune iniziative per fare fronte al preoccupante fenomeno del contenzioso tra cittadini ed imprese;

nulla è detto e quindi previsto, nella lettera dell'articolo 11, in ordine ai rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge n. 88 del 2009, con conseguente grave disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche -:

se e quali urgenti iniziative s'intendano assumere al riguardo.
(5-02162)


Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.


Riguardo la problematica inerente l'applicazione della normativa sui requisiti acustici negli edifici, si segnala che all'interno dell'Atto Senato 1781 - Legge comunitaria 2009 -, in corso di esame presso la XIV Commissione parlamentare, è presente all'articolo 11, una disposizione sostitutiva del comma 5 dell'articolo 11 della precedente legge comunitaria 2008, con la quale, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della citata legge 447 del 1995.
La disposizione prevede che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovi applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.
La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e, di conseguenza, è applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti; il giudicato si pone come limite suscettibile di impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma di interpretazione autentica al caso concreto.
Pertanto, la portata di interpretazione autentica di tale disposizione sembra fornire una adeguata soluzione alle problematiche rappresentate dall'interrogante, eliminando il pregiudizio derivante dalla disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche che, effettivamente, inficiava la precedente formulazione della legge comunitaria 2008.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide pienamente l'obiettivo di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa in materia di inquinamento acustico, ribadendo la piena disponibilità a fornire il contributo alla formulazione di quelle che saranno poi le norme tecniche che dovranno essere elaborate.

Tommaso FOTI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto. Essa accoglie, infatti, pienamente le ragioni che sono alla base del proprio atto di sindacato ispettivo e pone le premesse per una soluzione positiva della questione posta in evidenza. In particolare, prende atto con soddisfazione del fatto che il disegno di legge n. 1781, attualmente in discussione al Senato, reca una norma che, modificando la disposizione contenuta nella legge comunitaria 2008 consente di rimuovere completamente la inaccettabile situazione di discriminazione prodottasi a seguito dell'approvazione di quella disposizione. Conclude, formulando l'auspicio che tale disegno di legge sia al più presto trasmesso alla Camera per essere approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento.

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TommasoFoti
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