Data: 24/02/2009
Numero: 5-01051
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta:
28/07/2009
Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo n. 194 del 2008 si gravano le imprese agroalimentari, e fra esse quelle agricole che effettuano la manipolazione e/o la trasformazione del prodotto, dei costi relativi ai controlli igienico-sanitari;
infatti, le dette aziende sono chiamate a sostenere i costi della struttura pubblica per essere controllate e, nel caso, sanzionate;
il decreto legislativo che qui interessa recepisce il Regolamento CE n. 882 del 2004, anche se in verità quest'ultimo non prevede che siano i produttori a sostenere i costi dei controlli;
infine, nelle procedure applicative della normativa in questione non si tiene alcun conto degli autocontrolli effettuati dalle aziende e delle certificazioni da esse ottenute, spesso affrontando costi rilevanti anche dal punto di vista organizzativo;
alla luce di quanto sopra le norme introdotte rappresentano un nuovo balzello per le aziende interessate, senza nulla aggiungere alla sicurezza alimentare -:
se non ritenga indispensabile assumere iniziative volte ad una modifica delle norme che qui interessano, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali interessate.
(5-01051)
Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati di seguito.
Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 è attuativo dell'articolo 26 del Regolamento CE 882/2004, in base al quale gli Stati membri dell'U.E., per poter predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli sanitari ufficiali, devono garantire la disponibilità di adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o con l'imposizione di diritti o tasse.
La disciplina normativa comunitaria dispone per tutti gli operatori del settore alimentare l'obbligo di effettuare un programma di autocontrollo, mirato al rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti commercializzati, e pone a carico degli stessi la responsabilità primaria della salubrità degli alimenti.
Infatti, i controlli ufficiali, finanziati con le risorse derivanti dall'applicazione del Decreto suddetto, sono quelli previsti dalle norme comunitarie (Regolamenti CE del cosiddetto «pacchetto igiene» nn. 178 del 2002 e nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004), e sono finalizzati alla verifica delle procedure di autocontrollo messe in atto dagli operatori del settore alimentare.
Va ribadito che la sicurezza degli alimenti è un diritto del consumatore: pertanto i costi dei controlli sanitari, precedentemente a carico della fiscalità generale (e quindi degli stessi cittadini-consumatori), vengono oggi correttamente addebitati agli operatori alimentari, che usufruiscono anche di un sistema di controllo pubblico che consente alle imprese la commercializzazione dei propri prodotti in ambito comunitario ed internazionale.
Preciso, inoltre, che i finanziamenti derivanti dal decreto legislativo n. 194/2008 servono a garantire i controlli su tutti i settori alimentari compresi quelli che fino ad ora, in carenza di risorse finanziarie adeguate per le autorità sanitarie della prevenzione alimentare non sono stati considerati prioritari, pur presentando un livello di rischio non trascurabile.
Per quanto riguarda la produzione primaria (aziende agricole e di allevamento, compresa la fase primaria della pesca), il programma di autocontrollo non richiede l'applicazione degli specifici principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ovvero l'analisi dei pericoli, la valutazione del rischio ed il controllo dei punti critici, ma bensì quella delle procedure generali delle buone pratiche di lavorazione; pertanto l'esclusione della produzione primaria dal campo di applicazione del citato Decreto risponde alla logica di non caricare sul produttore agricolo e sull'allevatore, che sono alla base della filiera produttiva, ulteriori oneri economici.
Si segnala inoltre che a seguito dell'Accordo relativo a linee guida applicative del Regolamento 852/2004, adottato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 9 febbraio 2006, sono state concesse specifiche deroghe per quanto riguarda i requisiti igienici, sanitari ed operativi, nonché le procedure di autocontrollo, allo scopo di tenere conto della posizione geografica, delle dimensioni, dei fattori di rischio e dei quantitativo di produzione delle aziende.
Peraltro va sottolineato che il carattere artigianale di molte attività produttive alimentari non costituisce un elemento di riduzione del rischio sanitario: al contrario l'esigenza del controllo sanitario ufficiale è semmai più importante per quelle imprese che, proprio per le loro caratteristiche produttive, non sono in grado di porre in essere procedure di autocontrollo adeguate ed affidabili, necessitando di una maggiore attenzione da parte delle Autorità, preposte al controllo.
Per queste imprese non si ritiene opportuno prevedere fasce di esenzione, né oneri aggiuntivi.
Relativamente ai cosiddetti «prodotti poveri» (stomaci, vesciche, budella, grassi fusi, gelatine, collagene, eccetera), segnalo che a fronte di una remuneratività economica elevata, considerato il costo estremamente basso della materia prima, talora anche nullo, possono comportare un elevatissimo rischio sanitario.
Per quanto concerne l'individuazione di ulteriori fasce di pagamento, come richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che le tariffe previste sono già di importo annuale assai ridotto (400 euro la fascia più bassa e 1500 euro quella più alta).
Abbiamo già detto dell'esclusione della produzione primaria dal pagamento delle tariffe. Al contrario l'esclusione dal campo di applicazione del decreto del 2008 della commercializzazione al dettaglio, e non della grande distribuzione organizzata ha lo scopo di consentire la sopravvivenza del piccolo dettaglio; sono invece sottoposte a tariffazione le attività dei depositi e dei laboratori di produzione aventi natura centralizzata.
Per quanto riguarda la fase di commercializzazione e vendita al dettaglio, si è ritenuto di non dover prevedere il pagamento di alcuna tariffa, per evitare che su uno stesso prodotto gravassero più contributi, considerando la fase di commercializzazione come attività soggetta a vigilanza ai fini della completa tutela del consumatore.
Per quanto riguarda l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008, di ristoranti, mense ospedaliere, vendita diretta al consumatore, eccetera, si precisa che di fatto è già prevista, in quanto tali attività rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari del pacchetto-igiene ossia fra le ordinarie attività di controllo svolte dalla pubblica amministrazione a tutela della salute dei consumatori.
Alla luce delle considerazioni finora sviluppate, questo Ministero non ritiene che si debbano adottare ulteriori iniziative normative, tenuto conto che il decreto legislativo n. 194/2008 è conforme alle determinazioni contenute nel Regolamento CE 882/2004.
Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto.
