Data: 30/07/2008
Numero: 4-00839
Soggetto: Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
la legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, si è posta l'obiettivo di favorire la locazione degli immobili ad uso abitativo, attenuando il regime vincolistico che, nel decennio precedente, aveva del tutto depresso il mercato;
tra le vigenti norme l'articolo 5, comma 1, della predetta legge disciplina la locazione ad uso abitativo di natura transitoria che consente la stipula del contratto per una durata limitata anche a pochi mesi, con conseguente cessazione degli effetti senza necessità di disdetta;
non avendo ottemperato un locatario al termine fissato in due mesi per il rilascio di un immobile per cui era stato stipulato un contratto di locazione ai sensi della predetta normativa, non è restato al locatore che procedere con l'intimazione di sfratto per finita locazione;
il giudice del Tribunale di Piacenza, con recente provvedimento ha sì convalidato, come richiesto dal locatore, lo sfratto per finita locazione che qui interessa, ma ha fissato per il 30 ottobre 2008 la data di rilascio dell'immobile in questione;
appare del tutto sconcertante che un contratto di locazione della durata di due mesi, frutto della libera volontà delle parti, di fatto venga prorogato di ben sei mesi con provvedimento del giudice competente -:
se e quali iniziative anche di carattere legislativo intendano prevedere per impedire che contratti di durata limitata come quello sopra citato possano essere di fatto prorogati con provvedimento del giudice per un periodo complessivamente superiore di due o tre volte a quello autonomamente fissato dalle parti.
(4-00839)
