Camera

Phone center

Data: 03/06/2003
Numero: 5-02051
Soggetto: Al Ministro delle Attività Produttive
Data Risposta: 21/09/2004

Per sapere - premesso che:
si assiste ad una vera e propria proliferazione di aperture di centri telefonici privati (i cosiddetti phone center), la cui funzione consiste nel mettere a disposizione del pubblico i servizi di telefonia;
lo svolgimento della predetta attività non risulta necessitare di autorizzazione alcuna, neppure da parte dei comuni, atteso che è sufficiente presentare, per iniziare l'attività che qui interessa, una denuncia di inizio attività di «servizio telefonico pubblico» al registro imprese della Camera di commercio;
anche per quanto riguarda il controllo dei locali in cui detta attività viene svolta, l'assenza di una normativa di riferimento ne impedisce l'effettuazione;
i predetti phone center vengono generalmente ubicati nelle aree a forte presenza di immigrati, il che determina problemi di vario tipo (igienico-sanitari e di ordine pubblico) -:
se non ritenga, il Ministro interrogato, intraprendere ogni utile iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a disciplinare normativamente l'apertura di detti centri telefonici.

già atto 4-03940

RISPOSTA DEL GOVERNO


Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

In relazione all'atto parlamentare in esame nel far presenta che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione - inizialmente attuata con decreto legislativo n. 103/95 e con decreto del Presidente della Repubblica 420/95 e successivamente con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00 - ha reso possibile la diffusione di attività concernenti la messa a disposizione del pubblico di posti telefonici pubblici, i phone center, nonché di punti di accesso alla rete internet, gli internet point.
Il codice delle comunicazioni elettroniche - di cui al decreto legislativo n. 259/03 - ha abolito la citata normativa ed ha stabilito la possibilità di espletare i suddetti servizi attraverso la presentazione di una semplice dichiarazione.
Tali centri che, peraltro, sono costantemente monitorati e controllati delle forze dell'ordine, anche in collaborazione con personale specializzato della società Telecom per le necessarie verifiche tecniche, risultano gestiti in prevalenza da cittadini extracomunitari che costituiscono imprese individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, che hanno come oggetto sociale le attività commerciali legate alla telefonia cui, spesso vengono associati altri servizi quali invio e ricezione fax, fotocopiatura di documenti, commercializzazione di prodotti legati alla telefonia e, talvolta, il servizio di trasferimento e spedizione di denaro in Italia ed all' estero.
Quanto, infine, alla possibilità che il gestore di un esercizio commerciale di altra natura che, pertanto, non ha come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni offra alla propria clientela tali servizi, si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 102/03/CONS del 14 aprile 2003 ha stabilito di non considerare fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazione gli esercenti che mettono a disposizione dei propri clienti solo le apparecchiature terminali di rete, esonerandoli pertanto dall'obbligo di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i fornitori di servizi di telecomunicazioni.

Tommaso FOTI (AN), replicando, intende in primo luogo sottolineare l'opportunità che il Governo approfondisca attentamente tutte le questioni - di particolare rilievo e delicatezza - connesse all'apertura dei phone center. Ritiene infatti che si tratti di un fenomeno che necessita di costanti verifiche e controlli: prende atto del fatto che viene svolto uno specifico monitoraggio da parte delle forze dell'ordine su tali centri, ma rileva come ciò non sia sufficiente, comportando peraltro una distrazione di parte delle forze dell'ordine dall'ordinario servizio di pattugliamento per di più nella fase più delicata, vale a dire di notte. Occorrono in realtà altri interventi considerato che al momento non sussistono di fatto restrizioni di orario per l'attività dei phone center, se non quando intervengano ordinanze dei sindaci, che d'altra parte possono essere, come è noto, impugnate innanzi al TAR ed essere rimesse in discussione.
Occorre pertanto, a suo avviso, prevedere un controllo preliminare all'apertura dei centri in questione, che deve essere subordinata al rilascio di una autorizzazione, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività che è prevista oggi. Manca, inoltre, un controllo anche dal punto di vista urbanistico, come ad esempio sulla destinazione d'uso di tali locali e sugli allestimenti di sicurezza per le relative sale, le quali non di rado accolgono anche cento o centocinquanta persone.
In definitiva, sottolinea come la proliferazione indiscriminata dei phone center richieda una particolare attenzione da parte del Governo e l'adozione di specifici interventi volti a disciplinare adeguatamente il fenomeno che provoca, di fatto, un danno per la quiete pubblica ed una disparità di trattamento, considerato che la disciplina agli stessi applicabile è oggi più favorevole e permissiva di quanto non sia per le altre attività commerciali e rischia anche di consentire trasferimenti di denaro all'estero in maniera non controllata.

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TommasoFoti
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