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Piacenza: rifacimento e riqualificazione della strada Caorsana

Data: 05/08/2008
Numero: 5-00314
Soggetto: Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

sono in corso, oramai da alcuni mesi, nella Città Piacenza, segnatamente sulla strada caorsana, i lavori di «riqualificazione» (secondo l'amministrazione comunale di quella città), di «rifacimento» (secondo l'interrogante) della stessa;

la realizzata soletta sopraelevata che divide oggi le due carreggiate presenta aspetti di grave pericolosità, come denunciato sia da alcuni graduati dei Vigili del fuoco, sia da addetti ai soccorsi ai vari livelli; detto manufatto finisce, infatti, per ostacolare il regolare intervento di questi ultimi;


l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ed a quelli con popolazione inferiore a tale soglia ma soggetti a particolari condizioni di congestione della circolazione, di adottare il Piano urbano del traffico (PUT);


le specifiche tecniche e le modalità amministrative da rispettare per la redazione di detti Piani sono dettagliate nelle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico» del 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione del predetto articolo 36 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995;


la legge n. 144 del 1999, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale», ha come specifica finalità quello di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;


dal documento «Indirizzi generali e linee guida per l'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale» approvato con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, emerge la necessità di incentivare la redazione o l'aggiornamento dei Piani urbani del traffico, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza stradale;


gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 223/92 prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dall'articolo 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica (omologazione), rilasciato, previa istruttoria e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;


la realizzazione della soletta in premessa richiamata sembra pensata apposta per aggirare la normativa più sopra evocata;

se e quali verifiche intenda disporre in merito a quanto sopra rappresentato.
(5-00314)

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Rassegna Stampa

TommasoFoti
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