Data: 08/10/2008
Numero: 4-01262
Soggetto: Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Data Risposta:
23/03/2009
Per sapere - premesso che:
risulta che la sezione polizia stradale di Pavia abbia elevato in data 7 agosto 2008 il verbale n. 700007592199 contestando a chi guidava che «utilizzava veicolo per destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione. Al momento del controllo effettuava un trasporto di n. 1 carrello elevatore non immatricolato del peso di quintali 39,90. L'infrazione accertata da informazioni raccolte tramite D.T.T. di Pavia da operatore sala radio Pavia»;
nel caso che qui interessa il veicolo utilizzato (Volvo FL280), con massa complessiva di 16.000 Kg, risulta immatricolato come «autoveicolo per uso speciale - uso di terzi», è carrozzato con un «pianale parzialmente scarrabile con verricello dietro cabina» e classificato «attrezzato per soccorso stradale»;
la società proprietaria del detto veicolo risulta regolarmente iscritta all'albo autotrasportatori per attività di trasporti per conto terzi, senza alcuna limitazione;
al momento in cui è stato elevato il predetto verbale non risultava superata la massa complessiva del veicolo (16.000 Kg.) ed il carrello elevatore trasportato era in avaria: in ragione di detti presupposti la sanzione risulta poco comprensibile;
cercando di «interpretare» le argomentazioni che possono avere spinto alla contestazione di cui in premessa, la stessa potrebbe trovare ragione ed il provvedimento accessorio di sospensione della carta di circolazione risultare comprensibile soltanto a condizione che ai carrelli elevatori non targati non sia riconosciuta la possibilità di essere soccorsi per avaria; tuttavia detta condizione non trova supporto alcuno nella lettera del codice della strada;
soltanto in ragione dell'esiguità dell'importo della contravvenzione e del periodo in cui si è verificato il fermo del veicolo la società proprietaria del veicolo non ha adito il Giudice di pace -:
se un carrello elevatore senza targhe e/o con le targhe possa essere soccorso con un veicolo avente uguali caratteristiche a quello citato in premessa;
in caso di risposta negativa, quale classificazione debba essere attribuita ad un veicolo affinché lo stesso possa effettuare il soccorso di carrelli elevatori con e senza targhe, in avaria.
(4-01262)
RISPOSTA DEL GOVERNO
In riferimento all'interrogazione in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.Per quanto riguarda l'operato della sezione di polizia stradale di Pavia, è stato interessato il Ministero dell'interno che ha rappresentato quanto segue.La pattuglia del distaccamento di polizia stradale di Vigevano in data 7 agosto 2008, sulla ex strada statale 596 in località Garlasco, ha proceduto al controllo del veicolo targato DJ639AH, immatricolato quale «autoveicolo per uso speciale - uso terzi» ed avente sulla carta di circolazione la trascrizione «attrezzata per soccorso stradale».Al momento del controllo, il veicolo in argomento effettuava un trasporto di un carrello elevatore, non immatricolato, del peso di quintali 39,90 diretto a Piacenza presso la sede della ditta proprietaria del veicolo con il quale si stava svolgendo il trasporto.Dagli accertamenti effettuati sul posto, si riscontrava che il veicolo trasportato non si trovava in stato di avaria e riportava il numero identificativo non correttamente leggibile.Tale accertamento evidenziava che il trasporto in essere risultava contravvenire al disposto dell'articolo 82 del codice della strada che consente, per la tipologia di veicolo in argomento, unicamente il trasporto di veicoli in avaria e non di veicoli impossibilitati alla circolazione solo a causa della mancata immatricolazione oppure trasportati ai fini di allestimento.Per meglio chiarire la vicenda, si riporta a quanto stabilito all'articolo 82 del codice della strada in materia di uso e destinazione di veicoli, il quale specifica che:a) «per uso speciale» si intende il veicolo non idoneo al trasporto di merci munito di particolari attrezzature;b) «per uso terzi» si intende il veicolo che viene utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario del veicolo.La tipologia riportata sulla carta di circolazione, al punto J.1, dove vengono indicate la destinazione e l'uso del veicolo, «attrezzata per soccorso stradale», viene disciplinata dall'articolo 54 del codice della strada dove trova collocazione al comma 1, lettera g), come «autoveicolo per uso speciale».Per poter effettuare il trasporto in argomento, senza incorrere nelle violazioni previste dal codice della strada, la carta di circolazione del veicolo in questione avrebbe dovuto riportare alla voce J1 la dicitura «autoveicolo trasporto specifico» che, conseguentemente, avrebbe comportato, a differenza della situazione attuale, la necessità dell'iscrizione all'albo autotrasportatori ai sensi della legge n. 298 del 1974, per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto per conto terzi.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.
