Data: 15/07/2009
Numero: 4-03627
Soggetto: Al Ministro dello sviluppo economico.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha dato attuazione alla legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire»;
in particolare, l'articolo 4 del citato decreto legislativo ha previsto l'obbligo per il costruttore di contrarre e di consegnare all'acquirente di un immobile da edificare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dello stesso acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori;
tale polizza ha per oggetto la copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita di assegnazione;
in data 27 aprile 2006 la Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, con nota indirizzata all'ANCE ed all'ANIA, forniva alcuni chiarimenti in ordine al contenuto di tale copertura assicurativa, evidenziando l'opportunità di inserire, nel testo della polizza da consegnare all'acquirente, tre specifiche clausole riguardanti rispettivamente la franchigia e/o scoperto, gli elementi dell'immobile coperti dalla garanzia assicurativa ed infine i massimali di risarcimento;
in particolare, relativamente agli elementi dell'immobile oggetto di garanzia assicurativa, detta Direzione, intendendo esplicitare il rinvio che l'articolo 4 del decreto legislativo citato opera nei riguardi dell'articolo 1669 del codice civile, circoscriveva la copertura assicurativa esclusivamente alle «parti strumentali dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile», mentre, in ordine ai massimali di risarcimento, la medesima Direzione fissava gli stessi nella misura del 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque per un importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro;
in data 31 maggio 2006 la Confedilizia-Confederazione italiana proprietà edilizia, con nota inviata al Ministero dello sviluppo economico, tuttora rimasta priva di riscontro, evidenziava le criticità che siffatte precisazioni comportavano in danno degli acquirenti di immobili da costruire;
in particolare, la confedilizia rilevava che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, non sarebbero state oggetto di tutela assicurativa tutte quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, eccetera) comunque tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile, che la giurisprudenza di legittimità considera rientrare senz'altro nella disciplina di cui all'articolo 1669 del codice civile. Inoltre, sempre la Confedilizia sottolineava che fissare il limite massimo del risarcimento al 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque entro un limite prestabilito di 2.500.000 euro costituiva, all'evidenza, una riduzione della garanzia prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo citato ed esponeva l'acquirente al rischio di una copertura assicurativa parziale con tutte le conseguenze del caso -:
se il Ministro interrogato intenda dare seguito a quanto evidenziato dalla Confedilizia e se non ritenga, in considerazione delle osservazioni riportate in premessa, di assumere iniziative volte a riformulare il contenuto delle clausole predisposte dalla Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi per renderle maggiormente aderenti al dato normativo, estendendo la copertura assicurativa a tutti quegli elementi secondari ed accessori dell'immobile le cui carenze costruttive possano comunque pregiudicare la fruibilità dell'opera e fissando massimali di risarcimento tali da coprire l'intero costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
(4-03627)
