Data: 19/05/2010
Numero: 4-07261
Soggetto: Al Ministro della giustizia.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto nel nostro ordinamento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari allorché il creditore sia un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria oppure un ente di previdenza obbligatoria;
in particolare, l'articolo 13, comma 8-sexies, del predetto provvedimento, ha stabilito che l'ipoteca «si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita»;
in applicazione del citato comma 8-sexies, il successivo comma 8-decies ha previsto che il conservatore dei registri immobiliari, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del creditore dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, proceda alla «cancellazione» dell'ipoteca;
l'Agenzia del territorio, con circolare n. 5 del 1o giugno 2007, ha riconosciuto alla «cancellazione» di cui trattasi mera funzione di «pubblicità notizia», avendo, questa, come unico effetto quello di portare a conoscenza dei terzi la predetta comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione; nello stesso senso si sono pronunciati anche il tribunale di Roma, il 4 giugno 2009 e il tribunale di Bologna il 1o dicembre 2009;
tale conclusione ha l'effetto di rendere, all'evidenza, la cancellazione semplificata inidonea ad estinguere definitivamente l'ipoteca, in ciò differenziandola dalla cancellazione ordinaria, vale a dire da quella prevista e disciplinata dall'articolo 2886, secondo comma del codice civile, la quale, configurandosi ai sensi dell'articolo 2878, primo comma, n. 1, del codice civile come un'autonoma causa di estinzione di questa formalità, ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligazione garantita, ha invece efficacia costitutiva;
conseguenza di tutto questo è che, in applicazione dell'articolo 2881 del codice civile, la cancellazione semplificata non impedisce la reviviscenza dell'ipoteca in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del pagamento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi o altro); del pari, dalla citata funzione di «pubblicità notizia» deriva anche che, in caso di cancellazione semplificata menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all'annotazione della surrogazione, al nuovo creditore ipotecario surrogato non sia possibile - ai sensi dell'articolo 2879, secondo comma del codice civile - opporre tale formalità semplificata;
la Confedilizia, per quanto sopra esposto, ha segnalato alle proprie associazioni territoriali come il procedimento di cancellazione in questione non dia alcuna garanzia, giacché reca seri pregiudizi alla sicurezza delle transazioni e alla tutela dell'affidamento dei terzi, evidenziando che per coloro tra questi ultimi che vogliano avere certezza in ordine all'inesistenza dell'ipoteca si impone di ottenere la cancellazione dell'ipoteca stessa con il sistema ordinario previsto dal codice civile (sistema che unico tutela effettivamente i terzi contro eventuali reviviscenze di un'ipoteca ritenuta - erroneamente - estinta) -:
se il Ministro interrogato non intenda assumere le iniziative normative del caso per porre rimedio alla descritta situazione. (4-07261)
