Camera

Processo di uniformazione operato uffici catastali; evitare sprechi e consentire ai cittadini di tutelare i propri diritti al meglio

Data: 28/11/2024
Numero: 5-03191 / Interrogazione a risposta in Commissione
Soggetto: Ministro dell'Economia e delle Finanze
Data Risposta: -

Per sapere – premesso che: 

in data 29 gennaio 2024 l'interrogante ha presentato al Ministro interrogato un'interrogazione a risposta scritta (4-02230), tutt'ora rimasta inevasa, per sapere quali iniziative fossero state adottate per verificare lo stato dell'arte del processo di uniformazione dell'operato dei diversi uffici catastali, a seguito dell'approvazione della legge 20 dicembre 2015, n. 208, recante una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E; 

la disciplina in questione, in particolare, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, che, ai fini della suddetta determinazione, si debba procedere attraverso una stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, degli elementi ad essi strutturalmente connessi escludendo, invece, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; 

una sentenza della Corte di cassazione civile (sentenza n. 24064 del 10 novembre 2006) ha stabilito la necessità del ricorso ad una stima del valore degli impianti da effettuarsi caso per caso prevedendo, dunque, che il valore catastale non dovesse limitarsi alla semplice valutazione del fabbricato, ma comprendere, e conseguentemente distinguere, anche il valore degli impianti; 

l'indicazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, però, non essendo stata di fatto recepita dagli uffici catastali, ha portato alla non chiara distinzione, all'interno della valutazione catastale, del valore degli impianti: in sostanza, qualora gli impianti non siano stati separatamente stimati e valutati come voce a sé stante prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2016, ad essi non viene applicata, da parte di alcuni catasti, la nuova normativa di favore prevista dalla stessa, non consentendo, pertanto, alcuna differenziazione e nessuno scorporo; 

l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad emanare specifiche istruzioni operative e documenti di prassi finalizzati a garantire un comportamento uniforme da parte degli uffici; 

ciononostante, secondo quanto consta all'interrogante, molti uffici periferici continuano a non applicare le linee guida fornite dall'Agenzia delle entrate, respingendo le richieste degli utenti e costringendoli a fare ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria locale; 

ad oggi, le sentenze emanate a conclusione dei ricorsi presentati sembrano schierarsi dalla parte dei cittadini e di conseguenza, nella maggior parte dei casi, le stesse sono impugnate dall'Agenzia dinnanzi la Corte d'appello; 

tale meccanismo comporta, in primo luogo, un inutile sperpero di denaro pubblico, destinato al pagamento delle spese legali dell'Agenzia delle entrate e, il più delle volte, al risarcimento delle spese di lite in favore dei ricorrenti; 

in secondo luogo, tende inevitabilmente a scoraggiare il cittadino, preoccupato dei tempi e dei costi del contenzioso, a non richiedere il riconoscimento dei propri diritti –: 

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per concretizzare definitivamente il processo di uniformazione dell'operato dei diversi uffici catastali.

On. Tommaso Foti 

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