Camera

Regolamento comune di Fiorenzuola su volantinaggi

Data: 26/09/2005
Numero: 4-16856
Soggetto: Ministro dell'Interno
Data Risposta: 26/09/2005

Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della Costituzione permette a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
alcune norme regolamentari vigenti nei comuni (si veda, ad esempio, il comma 22 dell'articolo 50 del Regolamento di nettezza urbana del comune di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza) prevedono che l'attività di volantinaggio possa essere effettuata solo previa autorizzazione del sindaco;
non vi è dubbio che qualsivoglia norma di carattere regolamentare non può né comprimere, né limitare, in alcun modo un diritto costituzionalmente garantito;
si assiste, ad avviso dell'interrogante, ad una distorta interpretazione dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche: ne è conferma il diniego pronunciato dal sindaco di Fiorenzuola d'Arda (provincia di Piacenza), a fronte della richiesta di autorizzazione all'effettuazione di un'attività di volantinaggio in quel comune presentata da responsabili provinciali del movimento politico Forza Nuova. Detto sindaco, a fronte della presenza sul territorio comunale di una consistente comunità di extracomunitari, ha negato infatti l'effettuazione del richiesto volantinaggio, ipotizzando possibili (a suo dire) «momenti di tensione sociale» che avrebbero finito per turbare «un clima di collaborazione e condivisione». Una motivazione, secondo l'interrogante, del tutto pretestuosa ed assurda, sol che si consideri che il volantino oggetto di autorizzazione era volto unicamente a preannunciare alla cittadinanza lo svolgimento di una manifestazione nella città di Piacenza;
non vi è dubbio che la «vigilanza» riservata al sindaco dal più sopra citato articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche non attribuisce al sindaco competenze specifiche in materia di ordine e sicurezza pubblica, che sono e rimangono riservate all'autorità di Pubblica Sicurezza, nulla rilevando sul punto la competenza del comune - competenza tra l'altro in capo al responsabile del procedimento e non più al sindaco - nell'eventuale richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dei suolo pubblico -:
se non intenda impartire immediate disposizioni affinché i sindaci si attengano ad una corretta e rigorosa interpretazione dell'articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, impedendo - quindi - che applicazioni, secondo l'interrogante partigiane, della evocata norma sottraggano all'autorità di Pubblica Sicurezza le funzioni e i compiti alla stessa riservati in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(4-16856)


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TommasoFoti
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