Camera

Rideterminazione dei valori di terreni agricoli ed edificabili

Data: 05/08/2008
Numero: 5-00312
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

il comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha prorogato al prossimo 30 giugno il termine entro cui i soggetti privati hanno la possibilità (introdotta dall'articolo 7 della legge n. 448 del 2001) di rideterminare, attraverso una perizia giurata ed il versamento di un'imposta sostitutiva, il valore di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli ai fini delle imposte sui redditi, nonché di registro, ipotecaria e catastale;

l'agenzia delle entrate con la risoluzione 236/E del 10 giugno 2008 ha precisato che il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulla precedente rivalutazione dei terreni (o partecipazioni) non può essere richiesto se sono trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento;

ne segue che il contribuente che ha rideterminato il valore di terreni o partecipazioni alla data del 1o gennaio 2002, con termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva al 31 dicembre 2002, se ora vuole aderire alla nuova rivalutazione non vedrà accolta la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la precedente, essendo trascorsi più di 48 mesi dal versamento -:

se e quali eventuali iniziative, se del caso anche di ordine legislativo, intenda assumere al riguardo atteso che si verifica allo stato una disparità di trattamento fra i contribuenti (tra coloro per i quali sono trascorsi oltre quattro anni dal primo versamento e coloro per i quali tale termine non è invece decorso) e che risultano a rischio gli obiettivi di entrata che si poneva la proroga dei termini in premessa evocata.
(5-00312)

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Rassegna Stampa

TommasoFoti
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