Data: 20/11/2008
Numero: 4-01686
Soggetto: Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Data Risposta:
16/02/2009
Per sapere:
se in relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dei trasporti 6 ottobre 2006, concernente il rilascio del certificato di formazione professionale ADR, il Ministro interrogato, come appare ragionevole e sensato all'interrogante, intenda confermare l'interpretazione resa dal Direttore generale per la motorizzazione anche all'Avvocatura dello Stato (chiamata a difendere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel ricorso davanti al Tar Lazio - RG 2281/07) in ragione della quale con l'articolo 4, comma 2, lettera d), «si prevede esplicitamente la possibilità degli organismi accreditati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997 di continuare ad effettuare ancora i corsi di formazione professionale per il conseguimento del CFP»;
se intenda pure confermare - anche in questo caso come ragione vorrebbe - l'interpretazione resa dal predetto direttore secondo cui «l'articolo 8 del decreto ministeriale 6 settembre 2006, che contempla le norme transitorie per l'attuazione del decreto, non contempla al comma 3 alcuna ipotesi di tacita revoca del riconoscimento delle organizzazioni contemplate nella lettera d), comma 2, articolo 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006, trattandosi di una norma transitoria che, al fine di una corretta ed equilibrata successione delle norme per consentire ai soggetti già operanti di adeguarsi al nuovo standard qualitativo prevedendo appunto un periodo di due anni durante il quale le organizzazioni attive nel campo professionale CFP possono continuare ad operare secondo le modalità operative previgenti all'emanazione del decreto impugnato, salvo dotarsi, al termine del detto periodo di due anni, di docenti qualificati, seguendo il disposto dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto».
(4-01686)
RISPOSTA DEL GOVERNO
In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.Il Consiglio delle Comunità europee, per migliorare la qualificazione del personale impegnato nel trasporto delle merci pericolose e nell'intento di contenere nei limiti i rischi di incidenti, ha emanato la direttiva n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989.Con tale direttiva è stato previsto il rilascio di un certificato di formazione professionale riconosciuto in tutta la Comunità a fronte di un corso formativo comune fra i vari Stati membri.Attesa la particolarità della materia, lo svolgimento dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale è stato demandato ad organizzazioni in grado di garantire una formazione qualitativamente soddisfacente, appositamente accreditati da una Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Con l'obiettivo generale di razionalizzare le procedure per il rilascio del certificato di formazione professionale, il cui impianto di riferimento risaliva al 1992, è stato emanato il decreto ministeriale 6 ottobre 2006 nel cui corpo sono stati riassunti ed armonizzate le normative emanate nel corso degli anni.Nel suddetto decreto, al fine di elevare i livelli della qualità della formazione, è stato previsto che i docenti debbano essere in possesso del certificato di formazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.Inoltre, perseguendo il generale obiettivo della semplificazione amministrativa, non è stato più richiesto il preliminare accreditamento degli enti idonei allo svolgimento dei corsi bensì sono stati fissati univocamente i loro requisiti.Gli enti già operanti, accreditati in forza del decreto ministeriale 15 maggio 1997, rientrano fra quelli che hanno titolo ad effettuare i corsi di formazione professionale (articolo 4, comma 2, lettera d), decreto ministeriale 6 ottobre 2006). Naturalmente, al fine di garantire la qualità della formazione erogata, è stato esplicitamente previsto che il corpo docente utilizzato, entro due anni dalla pubblicazione del decreto, sia qualificato quale consulente per il trasporto delle merci pericolose ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.Il comma 3, dell'articolo 8, del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2006, consente l'impiego dei docenti già accreditati per ulteriori due anni senza creare soluzioni di continuità nell'attività delle organizzazioni di cui trattasi.In tali termini, è stato dato mandato all'Avvocatura generale dello Stato in relazione al ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio RG 2281/07 citato dall'interrogante.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.
