Camera

Risarcimento danni in agricoltura causati dalla grandine

Data: 13/07/2004
Numero: 5-03355
Soggetto: Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Data Risposta: 27/07/2004

violenti temporali che si sono verificati domenica 20 giugno in provincia di Piacenza hanno provocato ingenti danni alle colture delle aziende agricole ubicate nei comuni di Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Castelvetro Piacentino, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Pontenure, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova sull'Arda, Ziano -:

se intenda assumere idonee iniziative normative volte a rinviare al 1 gennaio 2005, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo n. 102 del 2004;

se intenda conseguentemente adottare iniziative affinché, per l'anno 2004, ai danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, siano applicati gli interventi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del decreto stesso. (5-03355)


RISPOSTA DEL GOVERNO


Il sottosegretario Teresio DELFINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

In merito all'interrogazione in oggetto, si fa presente, innanzi tutto, che, per le piogge alluvionali verificatesi il 20 giugno 2004 nella provincia di Piacenza, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici regionali accertino una incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiore al 30 per cento (20 per cento nel caso di zone svantaggiate), in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004.
Allo stato, la Regione Emilia Romagna, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.
Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Quanto ai quesiti specifici, si evidenzia che nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 157/2004, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari ed in materia di pesca, all'articolo 2, comma 1-quater è previsto il rinvio al 2005 delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Pertanto, dopo l'approvazione definitiva del provvedimento, per l'anno in corso, ai fini del riconoscimento di eccezionalità degli eventi calamitosi, potranno essere delimitate tutte le colture e strutture aziendali danneggiate, comprese quelle assicurabili.
Di conseguenza, nei territori danneggiati da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con decreto del MiPAF, potranno essere concesse per l'anno 2004 le provvidenze recate dall'articolo 5, comma 2, lettera a), b), e) e d) del decreto legislativo n. 102/2004.

Tommaso FOTI (AN), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, sia per la parte specificamente riferita alla provincia di Piacenza, sia per il richiamo alle disposizioni legislative relative all'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

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TommasoFoti
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