Camera

Ristrutturazioni edilizie

Data: 25/11/2004
Numero: 7-00516
Soggetto: La VIII Commissione impegna il Governo
Data Risposta: 25/11/2004

La VIII Commissione,

considerato che l'articolo 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), e successive modificazioni, stabilisce che sono compresi nella «ristrutturazione edilizia» anche gli interventi di demolizione di interi edifici e la loro ricostruzione con la medesima volumetria e sagoma di quelli preesistenti;

rilevato che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003 ha chiarito che la nuova definizione di ristrutturazione edilizia prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;

osservato altresì che numerosi operatori del settore, anche a seguito di interpretazioni degli enti locali interessati, hanno intrapreso iniziative di ristrutturazione edilizia conformi alle nuove disposizioni;

considerato altresì che, a seguito di richieste pervenute da diverse amministrazioni interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso pareri che affermano che anche gli interventi di cui sopra sono, invece, da considerarsi a tutti gli effetti nuove costruzioni e, come tali, devono rispettare tutte le disposizioni delle norme vigenti;

rilevato pertanto che, con tale interpretazione, il Consiglio superiore dei lavori pubblici sembrerebbe avere negato una interpretazione già contenuta nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

preso atto che, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sono stati dettati criteri per la costruzione in zone a rischio sismico, la cui attuazione richiede un chiarimento definitivo proprio in relazione al problema dell'interpretazione da dare alle definizioni citate;

osservato che lo stesso Dipartimento della protezione civile ha, in più occasioni, smentito l'interpretazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, confermando in sostanza la possibilità di comprendere, nell'ambito delle ristrutturazioni, anche le demolizioni e ricostruzioni con conservazione della sagoma degli edifici;

rilevato che, alla luce di tale ultima interpretazione, non sembrerebbero doversi applicare, agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, le norme antisismiche relative alle nuove costruzioni, bensì le norme antisismiche relative agli edifici esistenti;

preso atto che, in base all'incertezza sulle modalità applicative di cui sopra, soprattutto nelle zone a rischio sismico, lo stesso Dipartimento della protezione civile ha inviato alle regioni una bozza di modifica dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,


impegna il Governo


a verificare l'adozione di ogni possibile iniziativa finalizzata a chiarire definitivamente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui in premessa, valutando in particolare l'opportunità di specificare se agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella totale demolizione e ricostruzione del manufatto, con la conservazione della sagoma dell'edificio preesistente, vadano applicate le norme antisismiche relative agli edifici esistenti ovvero quelle relative alle nuove costruzioni.

(7-00516)«Foti, Antonio Pepe».

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TommasoFoti
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