Data: 28/10/2009
Numero: 5-02035
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
la risoluzione n. 56/E del 12 giugno 2009 dell'Agenzia delle entrate si occupa delle ritenute su incentivi corrisposti ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 2007, n. 62 - Eccellenza degli studenti nei corsi di istruzione;
in particolare, detta risoluzione, ribadisce preliminarmente che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi qualifica redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante». Viene, quindi, richiamata la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, recante chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di redditi di lavoro dipendente, con la quale veniva precisato che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere - ad esempio - l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione;
la risoluzione che qui interessa - dopo avere sottolineato che in relazione a particolari borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono, invece, l'esenzione dall'IRPEF - stabilisce che le altre borse di studio (pomposamente definite «benefici di tipo economico») sono da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 24 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (se corrisposte dai sostituti di imposta indicati dall'articolo 23, primo comma) o dalle amministrazioni dello Stato individuate dall'articolo 29 dello stesso decreto (per effetto del rinvio operato dal quinto comma del medesimo articolo);
nella maggiore parte dei casi le borse di studio assegnate non assumono certo rilevanza per il «beneficio economico» ad esse sotteso, ma costituiscono più che altro momento di legittima e giusta soddisfazione per coloro che, meritevoli, le hanno acquisite;
tra le tante iniquità che contraddistinguono il sistema fiscale italiano l'istituzione del balzello sulle borse di studio, proprio nel momento in cui - da più parti - si inneggia giustamente alla meritocrazia, appare tra i più odiosi -:
se non ritenga, anche in relazione al misero gettito determinato dal balzello sulle borse di studio, di assumere iniziative urgenti anche di carattere normativo volte ad impedire forme odiose di prelievo fiscale tra le quali quella stabilita dalla risoluzione in premessa evocata.
(5-02035)
