Numero: 4-15323
Soggetto: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Data Risposta: 18/10/2005
Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2002 e il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 dettano disposizioni riguardanti l'istituzione di organismi notificati ed autorizzati ad operare nel campo dei serbatoi trasportanti materie della classe 2 ADR -:
se non ritenga doveroso adottare apposite iniziative normative volte ad estendere la detta normativa anche alle altre classi di trasporto ADR (3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 8.9) non essendovi ragione per cui quest'ultima sia riservata unicamente ad attività di trasporto di fatto più rischiosa (la classe 2 ADR si riferisce, infatti, ai gas compressi e/o liquefatti sotto elevate pressioni).
(4-15323)
In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2002 concernente l'attuazione della direttiva 1999/36/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
La direttiva sopra citata persegue il duplice scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose e per ferrovia e di garantire la messa in servizio e l'utilizzazione ripetuta anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato.
Tale direttiva stabilisce che il campo di applicazione sia limitato alle attrezzature a pressione destinate al trasporto dei gas della classe 2 dell'ADR di nuova fabbricazione, cioè rispondenti agli standard di sicurezza comunitari, escludendo quindi le attrezzature a pressione già in uso per le quali continuano ad applicarsi le precedenti normative nazionali vigenti nei singoli Stati della Comunità.
Il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, nell'ambito del sopra citato decreto legislativo, definisce le procedure operative per la destinazione degli organismi notificati ed autorizzati.
L'immissione in servizio e le verifiche periodiche delle cisterne destinate al trasporto delle materie appartenenti alle altre classi dell'ADR ricadono nel campo di applicazione della normativa nazionale, in particolare i decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, all'articolo 3 demanda la competenza per l'attuazione delle norme esplicitamente all'ex Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Da quanto sopra esposto consegue che gli organismi notificati ed autorizzati designati in virtù del decreto legislativo n. 23/2002 sono competenti ad operare sulle attrezzature e serbatoi di nuova costruzione rispondenti al complesso normativo comunitario.
Eventuali iniziative atte ad allargare il campo di applicazione della direttiva 1999/36/CE anche alle altre classi dell'ADR devono, ovviamente, essere precedute dall'armonizzazione delle norme di progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto delle altre materie pericolose ancora allo studio delle competenti Istituzioni comunitarie.
