Data: 15/09/2009
Numero: 4-04126
Soggetto: Al Ministro dello sviluppo economico.
Data Risposta:
16/11/2009
Per sapere - premesso che:
il 1o settembre 2009 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 luglio 2009 in materia di sicurezza degli ascensori, provvedimento con cui è stata disposta - con diverse scadenze in relazione alla data di installazione dei singoli impianti - una verifica straordinaria, «finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio», su tutti gli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999, prevedendo inoltre la realizzazione dei «conseguenti interventi di adeguamento», anche in questo caso con scadenze legate alla data di costruzione degli ascensori;
«Monti ascensori» (una delle maggiori aziende del settore) ha recentemente comunicato che, secondo le associazioni che raggruppano le aziende che curano la sicurezza degli ascensori, il costo medio degli interventi imposti dal predetto decreto potrebbe essere di 15.000 euro ad impianto, con un fatturato - e, di conseguenza, un onere a carico delle famiglie italiane - di circa 6 miliardi di euro -:
quali siano le motivazioni in ragione delle quali il decreto ministeriale citato in premessa sia stato emanato, atteso che non risulta richiesto da alcuna normativa europea;
se sia nota l'opposizione della più importante associazione della proprietà edilizia all'adozione del citato decreto;
se risponda al vero che, in un recente passato, un provvedimento analogo per contenuto e materia a quello in questione sia stato impugnato avanti il giudice amministrativo che, in sede di giudizio, ne ha censurato il contenuto;
se non ritenga opportuno prevedere la sospensione degli effetti del decreto emanato;
quali siano, in ogni caso, i costi stimati dal Ministero dello sviluppo economico conseguenti all'attuazione del detto decreto e se non si intendano quanto meno prevedere opportune iniziative volte ad alleviarne gli oneri, che allo stato appaiono particolarmente gravosi per i proprietari di casa e ciò proprio in un momento di grave crisi che colpisce da mesi le famiglie italiane.
(4-04126)
RISPOSTA DEL GOVERNO
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, e sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale competente, si comunica quanto segue.Il dibattito sulla sicurezza degli ascensori è una problematica che risale all'epoca dell'emanazione della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.Conseguentemente, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30 aprile 1999, recante norme attuative, dal quale restavano, però, esclusi tutti gli impianti preesistenti (circa 700.000, su un totale di 870.000), con anzianità media di qualche decennio.Va evidenziato che la Commissione europea, con raccomandazione 95/216/CE dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, aveva sottolineato, tuttavia, la necessità che anche gli impianti preesistenti venissero posti in regola, nel sostanziale e fondamentale rispetto del principio della sicurezza dei cittadini, da parte degli Stati membri.Detta raccomandazione, pur non essendo formalmente vincolante, non risultava però priva di effetti giuridici, come da pronunce della Corte europea di giustizia in ordine al carattere rivestito da tali atti.Sostanzialmente, i due atti comunitari citati (direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 e Raccomandazione 95/216/CE dell'8 giugno 1995), pressocché coevi e complementari, si occupavano l'uno di dettare regole per le nuove immissioni sul mercato delle macchine in questione, l'altro di migliorare la sicurezza di quelle preesistenti, nel comune intento di garantire il bene primario della sicurezza dei cittadini, intento che poteva risultare vanificato dalla mancata adozione, da parte degli Stati membri, di interventi in ottemperanza alla raccomandazione medesima.Nello specifico, la Commissione europea, nel richiamare il compito di garantire sul territorio la sicurezza delle persone e considerando che non esistono in tutti gli Stati membri dispositivi adeguati a garantire la sicurezza degli ascensori, raccomandò agli stessi di effettuare una ricognizione della situazione del parco ascensori esistente sui rispettivi territori, per decidere quali misure adottare al fine di promuovere il miglioramento in ordine alla sicurezza degli stessi, nell'ottica di una tendenziale convergenza dei livelli di affidabilità degli impianti già in servizio con quelli di futura immissione nel mercato, conformi alla direttiva emanata.A tal fine, la Commissione segnalò, come prioritario, l'adeguamento ad una serie di requisiti che, per effetto della legislazione vigente in Italia, erano peraltro in buona parte già soddisfatti dagli ascensori in servizio.A supporto dell'analisi, volta ad individuare e definire gli interventi da effettuare sugli impianti preesistenti, è stata elaborata, a livello europeo e con la partecipazione di tutte le parti interessate, la norma EN 81-80 recante «Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti», che l'UNI ha recepito in versione italiana nel 2004 e che é stata recentemente sostituita dalla norma UNI EN 81-80:2009. Tale modifica concerne l'appendice nazionale ed é stata sottoposta a regolare inchiesta pubblica con possibilità di partecipazione di tutti gli interessati.La norma EN 81-80 del 2004, pur non essendo a sua volta cogente, ha fissato dei limiti, al di sotto dei quali non bisogna scendere per avere un prodotto sicuro.Nel rispetto dell'indirizzo comunitario, il Ministro delle attività produttive, adottò il decreto 26 ottobre 2005, poi, di fatto, rimasto privo di attuazione nella successiva legislatura.Coerentemente con l'obiettivo a suo tempo posto, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto, tuttavia, imprescindibile riaffermare la necessità del rispetto di tale principio della sicurezza dei cittadini, sottoscrivendo il nuovo decreto 23 luglio 2009 che delinea, di fatto, uno specifico «piano» per il settore.Sebbene vi è stata l'opposizione di una importante associazione di categoria all'adozione del decreto, che tuttavia va attribuita a qualche equivoco interpretativo e ad una presumibile disinformazione di carattere tecnico.Il Governo, comunque, non può tener conto unicamente della posizione espressa dalla predetta associazione - peraltro non coincidente con quella di gran parte degli operatori del settore - nell'analisi di impatto di un provvedimento che, pur tenendo nella debita considerazione i diversi interessi dei cittadini, da un lato, e degli operatori, dall'altro, deve privilegiare, in ogni caso, il preminente interesse pubblico ad innalzare i livelli di tutela relativi alla sicurezza delle persone.Per quanto attiene, inoltre, a quanto riportato dall'interrogante, in ordine al fatto che il precedente analogo provvedimento - citato decreto del 26 ottobre 2005 - sia stato impugnato da associazioni imprenditoriali innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, occorre precisare che, benché impugnato, esso non fu oggetto di alcuna censura; tant'è che l'ordinanza n. 367 del 2006, adottata dal tribunale amministrativo regionale in data 9 febbraio 2006 ha, anzi, respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.Per quanto riguarda, infine, la stima dei presunti costi, conseguenti all'attuazione del decreto, questa sarà possibile ed attendibile solo dopo che l'avvio delle verifiche avrà consentito di constatare il reale stato di sicurezza di un numero significativo degli impianti più vecchi, nonché l'entità degli interventi, effettivamente necessari, da realizzare sugli stessi.Occorre, ancora, considerare che, il costo delle ipotetiche opere per la messa in sicurezza degli ascensori, ove, a rischio, nel caso di impianti condominiali, verrà ripartito fra una pluralità di utenze, attestandosi, quindi, su quote unitarie sicuramente accettabili.L'assunto relativo ad una presunta pesante onerosità degli effetti indotti dal decreto adottato appare, quindi, destituito di fondamento.In ogni caso, tale decreto intende costituire un «atto dovuto» in relazione sia alla raccomandazione della Commissioni europea, sia alla responsabilità sulla sicurezza che compete al Governo.Peraltro, il decreto é stato adottato non solo in conformità alle numerose decisioni della Magistratura, ma anche al fine di assicurare la continuità del servizio, indispensabile per l'utenza (soprattutto per anziani e disabili) considerato che, nel caso di verifiche di impianti a rischio, gli Organismi preposti sarebbero tenuti a disporre il blocco degli stessi.Il Ministero dello sviluppo economico, quindi, nella sua funzione di vigilanza, al fine di evitare eventuali comportamenti distorsivi o speculativi verificherà la corretta attuazione del decreto stesso.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Stefano Saglia.
