Camera

Su un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia

Data: 05/08/2008
Numero: 5-00306
Soggetto: Al Ministro della giustizia.
Data Risposta: 28/10/2008

Per sapere - premesso che:

nel decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia relativo al procedimento 2159/05 R.G.GIP., si legge testualmente: «ritenuto che l'attività peritale richiesta dalla persona offesa dal reato con questo secondo atto di opposizione, di lunga e costosa esecuzione (nomina di un perito per stabilire con certezza se le mappe genetiche acquisite al fascicolo processuale siano tutte appartenenti allo stesso soggetto da identificarsi nella persona del defunto Massimo Cataldo) non potrebbe portare ad alcun risultato positivamente apprezzabile ai fini dell'esercizio dell'azione penale in quanto, come correttamente illustrato dal pubblico ministero in richiesta, anche se in ipotesi si provasse che vi è stata confusione tra i referti relativi al deceduto e quelli di altra persona, non si potrebbe mai dimostrare che la sostituzione sia stata conseguenza di un atto doloso e non colposo, con conseguente impossibilità comunque di sostenere efficacemente l'accusa in giudizio»;

i referti in questione non riguardano certamente alcun «deceduto», essendo la persona cui gli stessi si riferiscono persona viva e vegeta, cosicché il riferimento al «defunto Massimo Cataldo» appare incomprensibile e, comunque, inconferente con il caso che qui interessa;

la persona offesa, che agisce a tutela degli interessi del figlio minore, per effetto del decreto del giudice per le indagini preliminari si vede preclusa ogni impugnativa dello stesso -:

se i fatti siano noti al Ministro interrogato e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, rispetto al caso qui prospettato di denegata giustizia.
(5-00306)

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

Nell'atto di sindacato ispettivo l'onorevole Foti lamenta un'ipotesi di denegata giustizia asseritamene patita da Castaldi Orazio, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 1870/05 RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica di Pavia nei confronti di ignoti per il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico a norma dell'articolo 476 c.p.
Secondo la prospettazione dell'onorevole interrogante, la persona offesa dal reato risulterebbe, infatti, sprovvista di tutela avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 dicembre 2006 dal GIP di Pavia il quale, nel motivare tale suo provvedimento, avrebbe erroneamente collegato i referti medici - di cui alla denunciata falsificazione - ad un soggetto defunto piuttosto che, correttamente, ad un soggetto ancora in vita.
Ciò premesso, si fa presente che alla luce delle indagini conoscitive delegate al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, non vi è margine per un interessamento del Ministro della giustizia in relazione al procedimento penale sopra indicato in quanto, sulla base degli atti acquisiti, è emerso che nessuna censura di carattere disciplinare può essere mossa all'autorità giudiziaria procedente.
Ed invero, dalla lettura del provvedimento di archiviazione menzionato - emesso, come già detto dal GIP di Pavia, su conforme richiesta del P.M., dopo un supplemento di indagini disposto dal giudicante previa opposizione della persona offesa a precedente richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero - si evince la totale inconferenza del riferimento a persona defunta operato erroneamente dal predetto magistrato rispetto alla decisione in concreto assunta. Come rilevato dalle competenti articolazioni ministeriali, trattasi, infatti, di mero errore materiale in cui è incorso il GIP, errore che non ha avuto alcuna influenza rispetto alla logica argomentativa seguita dal magistrato nella motivazione del decreto di archiviazione e che, pertanto, determina l'assenza di concreti indici rivelatori di taluna delle ipotesi tipiche di illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, e successive modificazioni.
Ciò chiarito, senza voler in alcun modo entrare in una valutazione di merito del provvedimento di che trattasi - valutazione preclusa in sede amministrativa - va, peraltro, evidenziato che il supplemento di indagini disposto su istanza della persona offesa a seguito della prima richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, non ha fatto emergere elementi utili per l'individuazione del o dei presunti colpevoli del reato. Né è stata ritenuta di alcuna utilità la perizia sollecitata dalla persona offesa per accertare la presunta falsità di alcuni referti medici riguardanti il figlio minore del denunciante, qualificato erroneamente dal GIP come «il defunto Massimo Cataldo», considerata, si ribadisce, l'impossibilità di pervenire all'identificazione dei presunti responsabili del delitto di falso e, in via ulteriore, di provare eventualmente la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo e non della mera colpa, con conseguente impossibilità di sostenere efficacemente l'accusa in dibattimento, tenuto conto che il reato in questione è punibile solo a titolo di dolo. Deve, inoltre, segnalarsi che non risulta normativamente accreditata nemmeno la paventata preclusione di «ogni impugnativa» del provvedimento citato poiché alla persona offesa dal reato è riconosciuta la facoltà di proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione.
Va, infine, posto in evidenza che in ambito endoprocedimentale la persona offesa dal reato può comunque presentare istanza al pubblico ministero affinché richieda al GIP l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'articolo 414 cpp.

Tommaso FOTI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta, rilevando comunque che da un grave errore di un magistrato è derivato un grave caso di denegata giustizia.

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