Data: 27/05/2008
Numero: 5-00039
Soggetto: Al Ministro della difesa.
Data Risposta:
24/09/2008
Per sapere - premesso che:
il livello professionale delle nostre forze armate ha raggiunto livelli di eccellenza, sicché non è retorico affermare che il nostro Paese può contare sull'apporto di professionisti seri che spesso dedicano la loro vita alla difesa dei diritti dell'uomo e della libertà dei più deboli;
il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate, similmente a quanto accade per le forze di polizia, è legato sia al grado rivestito sia all'anzianità della nomina di ufficiale;
più in particolare nei primi tredici anni di carriera dell'ufficiale, quest'ultimo ha diritto ad un trattamento economico strettamente legato al grado rivestito; detto meccanismo stipendiale viene abbandonato al compimento del tredicesimo anno di servizio a far data dalla nomina ad ufficiale ovvero ad aspirante;
tale forma di omogeneizzazione stipendiale del personale ufficiale delle forze armate se da un lato si pone come il giusto riconoscimento della valorizzazione professionale della figura dell'ufficiale, dall'altra ha creato alcuni aspetti di particolare dissonanza la cui mancata correzione provoca a tutt'oggi aspetti di discriminazione paradossale;
il personale ufficiale, infatti, accede alla carriera militare del servizio permanente tramite gli istituti di Accademia o tramite concorsi riservati al personale Ufficiale in ferma prefissata; detto personale si arruola solitamente in un'età anagrafica che va a seconda dei casi dai 18 ai 22 anni. Tali ufficiali, in ragione del computo dei tredici anni imposto dall'istituto dell'omogenizzazione stipendiale (legge 8 agosto 1990, n. 231) percepiscono il trattamento economico da Colonnello prima dei trentacinque anni di età o ancora prima nel caso risultino vincitori dei concorsi riservati al personale proveniente dalle ferme prefissate;
le forze armate hanno però la necessità, in ragione della sempre maggiore professionalità, di arruolare figure di ufficiali ai quali è richiesto il requisito di base il diploma di laurea: è il caso di figure importanti come l'ufficiale medico, ingegnere, fisico o altro ancora;
in questi casi vengono banditi concorsi pubblici per la nomina diretta a tenente dei ruoli delle forze armate, il cui limite di età anagrafico è stabilito in anni 32 (dieci in più rispetto al limite di accesso all'accademia): anche a detto personale si applica il criterio di omogeneizzazione stipendiale basato sul requisito dei tredici anni di carriera;
è evidente che per il personale laureato il criterio dei tredici anni dalla nomina ad ufficiale per il raggiungimento dell'omogenizzazione stipendiale appare come una discriminante fortemente negativa e penalizzante;
come evidenziato, oggetto della questione è la computabilità dei periodi indicati nel regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ai fini del raggiungimento del periodo minimo per l'attribuzione del beneficio economico dell'omogeneizzazione stipendiale. In forza di detta norma «Agli Ufficiali per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo equipollente, per quelli nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da Ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno»;
le doglianze degli ufficiali a nomina diretta nascono, come più sopra osservato, dalla circostanza che l'attuale sistema retributivo degli ufficiali delle forze armate favorisce e premia solo il personale che riesce ad acquisire in giovane età la qualifica di Aspirante o Sottotenente, a prescindere dall'iter propedeutico all'attribuzione di tale qualifica;
la Direzione Generale per il Personale Militare, argomentando una Circolare dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari finanziari ha escluso dal computo per il raggiungimento dell'omogeneizzazione i periodi indicati dal regio decreto 3458/28: ad avviso di quest'ultima, infatti, la legge istitutiva dell'omogeneizzazione stipendiale richiede che si tratti di «servizio effettivamente prestato senza demerito». In particolare, la Circolare BL/19602/A. 7.1/11-1 del 7 dicembre 1990 precisa che «ai fini del servizio senza demerito si considerano esclusi dal computo i periodi nei quali l'ufficiale:
a) ha riportato la qualifica di inferiore alla media o insufficiente;
b) sia stato giudicato non idoneo all'avanzamento;
c) sia incorso nella sospensione disciplinare o penale del servizio»;
detta circolare, che peraltro non esclude i periodi di cui trattasi dal computo, ha fatto propendere la Direzione Generale per il Personale Militare per l'inapplicabilità dei periodi previsti dal citato regio decreto ai fini del computo per l'omogeneizzazione degli Ufficiali a nomina diretta delle FF.AA. sulla scorta dell'opinabile considerazione che l'effettività del servizio prestato senza demerito si ricollega alla «nozione di demerito indicata nella circolare»;
il Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, nella sentenza n. 18332 del 10 ottobre 2005, ha chiarito che l'effettività del servizio computata per fictio juris deve essere scevra dal presupposto della valutazione del demerito, ai fini del computo dei periodi per il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale, poiché la valutazione del demerito afferisce alla sola previsione di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di addivenire ad una logica ed opportuna applicazione dell'articolo 10 del regio decreto n. 3458 del 1928, permettendo quindi che gli anni della durata legale del corso di laurea diminuiti di uno siano ritenuti utili per il raggiungimento del trattamento economico stipendiale del personale omogeneizzato.
(5-00039)
Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.
L'articolo 5, comma terzo, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ha introdotto nell'assetto retributivo del personale militare delle Forze Armate, a decorrere dal 1° settembre 1990, l'istituto della «ulteriore omogeneizzazione stipendiale», prevedendo:
per i Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Colonnello (e gradi, equivalenti);
per i Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).
Successivamente, con decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono state previste modificazioni al testo del suscitato articolo 5, comma terzo, della legge n. 231 del 1990.
Il sopravvenuto intervento normativo ha riguardato, sostanzialmente, l'estensione del beneficio in argomento ai Maggiori (e gradi equivalenti) con 15 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), nonché ai Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti) con 25 armi di analogo servizio dal suddetto dies a quo, i quali, alla luce delle cennate modificazioni, hanno fruito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello stipendio corrispondente, rispettivamente, a quello del Colonnello e del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).
In forza del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 250, nonché delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295, il quadro concernente il beneficio in disamina è stato ulteriormente ridelineato.
Infatti, viene ora conferito il «trattamento economico» (stipendio ed indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modifiche, nonché l'indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari, di pena e capitanerie di porto, prevista dalla legge 14 settembre 1987, n. 468 e successive modifiche) del Colonnello e del Brigadier Generale e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate, agli ufficiali che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante.
Inoltre, è stata prevista l'introduzione, a far data dal 1° aprile 2001, di una sorta di «pre-omogeneizzazione» stipendiale (articolo 2 - comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2001, convertito nella legge n. 250 del 2001).
Trattasi della possibilità di riconoscere, comunque, lo stipendio corrispondente alla misura iniziale della prima posizione retributiva del Colonnello, ovvero del Brigadier Generale (e gradi equivalenti) anche agli Ufficiali sprovvisti degli anzidetti requisiti di servizio, a condizione, tuttavia, che abbiano almeno maturato, rispettivamente, 13 anni e 23 anni dal grado di Sottotenente (e gradi equivalenti) o dal conseguimento della qualifica di aspirante. Tale fattispecie, però, per esplicita prescrizione normativa, a differenza dell'istituto, per così dire, della classica «ulteriore omogeneizzazione» (sia essa economica, che stipendiale), non riserva all'avente titolo la prerogativa tipica riconducibile al personale dirigente, ovverosia che il predetto trattamento stipendiale possa costituire «presupposto per la determinazione della progressione economica» per aumenti biennali; e ciò fino a quando non si perfezionino i requisiti propri del beneficio nella sua forma più ampia (15 anni o 25 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante).
Nel medesimo disposto normativo il legislatore ha, inoltre, previsto in favore degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente, ivi nominati direttamente con il grado di Tenente, o corrispondente, l'applicazione dell'istituto della «ulteriore omogeneizzazione», nella sua formula piena, già al compimento del requisito di anzianità dei 13 o dei 23 anni di servizio prestato dalla data di nomina in detto grado. In altri termini, da tale momento vengono applicati i medesimi criteri di inquadramento stipendiale e relativa progressione economica riservati al personale della dirigenza.
Ed è per siffatta tipologia di personale, relativamente agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, che è stata posta l'eccezione rivolta a considerare la durata legale dei pertinenti corsi di studi o nel computo dell'anzianità di servizio prestato dalla nomina a Tenente, ai fini del conseguimento del beneficio economico della «ulteriore omogeneizzazione» stipendiale.
In proposito, la normativa in materia, per l'individuazione del lasso temporale da porre a base per il conferimento del beneficio in argomento, introduce la locuzione «agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale», (per il caso di specie Tenente).
Sul punto, con riguardo alla connotazione del servizio prestato, rectius servizio effettivo, sovviene l'articolo 18 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per il quale, esso «... è la posizione dell'Ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio...».
Ed ancora, l'articolo 15 della richiamata legge n. 113 del 1954 in cui è sancito che «l'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente».
In tal senso, appare, dunque, evidente che il legislatore, nel richiedere quale condizione essenziale per l'attribuzione del beneficio in parola il servizio prestato senza demerito dal conseguimento della domina ad ufficiale, abbia inteso riferirsi ad una prestazione militare effettiva e non già a periodi di servizio figurativi o fittizi, quali possono essere gli anni legali degli studi universitari.
Del resto, anche la verifica della sussistenza di eventuali ipotesi demeritorie, intervenute durante il periodo di riferimento, non può che essere ricondotta unicamente ad una, prestazione di servizio militare in concreto resa. Non a caso, pertanto, la Difesa nel disciplinare, con circolare emanata dall'Ufficio Centrale del Bilancio prot. n. BL/19602/A.7.1 in data 7 dicembre 1990, il requisito del «servizio prestato senza demerito», ha ritenuto di dover escludere da detto computo i periodi nei quali l'ufficiale:
abbia riportato la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente»;
sia stato giudicato «non idoneo all'avanzamento»;
sia incorso nella «sospensione disciplinare» (salvo condono) o «penale» dal servizio.
Tali argomentazioni, del resto, sono in linea con la costante giurisprudenza, formatasi sulla materia, per effetto di pronunciamenti resi in diverse sedi di giudizio.
Così:
TAR Lazio, sentenza n. 8537/2000, con riguardo all'analoga condizione prevista per l'istituto della «parziale omogeneizzazione»: «Si desume da tale disposizione che il legislatore, menzionando il servizio prestato dalla nomina a Tenente, ha inteso fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato, con esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio quale è il periodo degli studi universitari».
TAR Campania, sentenza n. 623 del 1999, sempre in tema di parziale omogeneizzazione: «il legislatore... ha inteso in modo univoco fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato... con l'esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio, quale è il periodo degli studi universitari.
Per il riconoscimento del quale è necessaria una espressa previsione legislativa di deroga al principio secondo cui nell'anzianità di servizio rientra di norma solo il servizio effettivamente prestato».
Consiglio di Stato, parere n. 9105/2004, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: «... ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in parola rilevano soltanto gli anni di servizio militare effettivamente prestati, senza demerito, dalla nomina ad ufficiale. Di conseguenza, nel periodo relativo alla durata legale del corso di laurea, il ricorrente non rivestiva la qualifica di ufficiale, né può essere oggetto di valutazione caratteristica, alfine di stabilire il merito o il demerito dell'ufficiale, come richiesto dalla norma».
Consiglio di Stato, parere n. 2903-07/ 2008, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: «Secondo la costante interpretazione al fine del beneficio dell'omogeneizzazione stipendiale occorse avere riguardo solo al servizio militare effettivo, e non anche a quello figurativo o fittizio quale è quello corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari. Tanto si desume dal dato normativo letterale, che richiede un servizio senza demerito e dunque un servizio che, per formare oggetto di valutazione dell'assenza di demerito, non può che essere il servizio effettivo».
Si ritiene ora opportuno evidenziare che la sentenza n. 18332/2005 resa dal TAR Campania, in materia di indennità di buonuscita INPDAP, richiamata nell'interrogazione in argomento, non appare adeguata alla questione in esame. Tale sentenza, difatti, riguarda la peculiare fattispecie e della cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 43, commi 4 e 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in forza del quale agli ufficiali collocati in ausiliaria quattro anni prima del limite di età sono riconosciuti i benefici ivi indicati, che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età previsto.
La pronuncia in parola statuisce che il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di compimento del limite di età è da considerare, per finzione di legge, come servizio effettivamente prestato e non è suscettibile di applicazione analogica ad altri casi.
Infatti, in essa si enuncia che «il presupposto del servizio senza demerito riguarda l'ipotesi tipica di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo, ma risulta inconferente rispetto ad una fattispecie di favore in cui il legislatore ha considerato il periodo trascorso in ausiliaria quale servizio virtuale».
Tommaso FOTI (PdL) ritiene che la risposta resa dal sottosegretario Crosetto sgombri il campo, alla luce dell'attuale giurisprudenza, da possibili dubbi interpretativi. A margine delle questioni poste nell'interrogazione, evidenzia comunque come, in altri settori della pubblica amministrazione, siano stati assunti nei confronti del personale, orientamenti diversi da quelli adottati con riguardo agli ufficiali delle Forze armate. Infine, sottolinea come, stante l'attuale giurisprudenza in materia, le problematiche sollevate nell'interrogazione non potranno che essere risolte attraverso un apposito intervento legislativo.
