Camera

Sulla chiusura della via per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino.

Data: 29/04/2008
Numero: 5-00001
Soggetto: Al Ministro dell'interno.
Data Risposta: 30/07/2008

Per sapere - premesso che:
nella risposta resa dal Sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno alle interrogazioni nn. 4-04988 e 4-04989 è detto che il giudice di pace di Borgonovo ha «accertato l'insussistenza di una servitù di uso pubblico» sulla via alla chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino, mentre la sentenza in questione nulla ha invece «accertato», essendosi il giudice limitato a dichiarare che il comune non aveva «provato» (nonostante la facilità della cosa!) la sussistenza della servitù di cui trattasi;
anche il Tribunale di Piacenza non ha dichiarato l'insussistenza in parola, limitandosi a stabilire che la sentenza del giudice di pace precitata impediva ad esso Tribunale di entrare nel merito della vicenda e quindi di stabilire alcunché;
lo «stradello carrabile» di cui alla precitata risposta è in realtà una striscia di terreno non coltivata che si stacca dalla strada comunale che risale il colle sul quale si trova la chiesa, striscia di terreno impercorribile tant'è che - non potendo essere percorsa dai carri funebri - le bare dei defunti vengono in atto portate in chiesa a braccia, salendo la ripida scalinata prospiciente la chiesa parrocchiale;
la già citata risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante non chiarisce se le opere definitive ingiunte con l'ordinanza del sindaco del comune di Ziano Piacentino del 7 agosto 2006 siano state eseguite o meno, parendo anzi di capire il contrario;
non si capisce come abbia potuto non essere irrogata la sanzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del Codice della strada, la cui irrogazione discende dal solo fatto dello stato di pericolo creato (come fa chiaro il primo comma della stessa norma), a nulla rilevando che siano fatti salvi (anzi, proprio per questo) altri provvedimenti per la tutela della pubblica incolumità;
la strada per la chiesa è stata chiusa dai proprietari del castello prospiciente la stessa dopo la (e in conseguenza della) citata sentenza del Tribunale di Piacenza, i cui effetti sono stati peraltro sospesi con ordinanza 18 settembre 2007 della Corte d'appello di Bologna -:
se alla luce di quanto sopra in proposito considerato, il Prefetto di Piacenza non intenda rivedere la propria decisione ed irrogare la sanzione di cui all'articolo 30 del codice della strada, prima che la stessa si prescriva;
se la stessa Autorità, essendo accertato - per quanto emerge dalla stessa risposta alle precitate interrogazioni - che l'ordinanza del sindaco di Ziano Piacentino del 7 agosto 2006 non è stata osservata né revocata, nella sua parte relativa ai provvedimenti definitivi ingiunti per la messa in sicurezza del fabbricato in questione, non ritenga di assumere i provvedimenti surrogatori di competenza, anziché mantenere il suo attuale e da tempo perdurante atteggiamento;
se la stessa Autorità non intenda intervenire, nelle forme consentite, presso il sindaco di Ziano Piacentino perché venga ordinata la riapertura della strada in questione a seguito del provvedimento della Corte d'appello citato e, comunque, perché la strada in parola venga reiscritta nell'elenco delle strade ad uso pubblico, dalla quale è stata cancellata dopo la sentenza del Tribunale di Piacenza ora sospesa - come detto - nei suoi effetti;
se il comune di Ziano Piacentino abbia ripetuto (e, in caso, in che data) dalla proprietà del castello di cui trattasi le spese sostenute per spese ed onorari in favore del tecnico abilitato citato nella più volte richiamata risposta ministeriale e, in caso negativo, cosa intenda fare al proposito il Prefetto di Piacenza, in via surrogatoria o di segnalazione alle competenti autorità anche contabili;
quali iniziative si intendano assumere per assicurare il transito dei parrocchiani sulla strada per secoli dagli stessi percorsa, dovendo la situazione di fatto da secoli esistente, essere comunque ripristinata atteso che nessuna Autorità giudiziaria ha ad oggi affrontato nel merito il problema dell'esistenza o meno della servitù di uso pubblico della strada di cui trattasi;
se l'ordinamento giuridico non offra proprio alcun rimedio definitivo ad una situazione come quella attualmente esistente e se il Prefetto di Piacenza non intenda promuoverlo.
(5-00001)

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

L'interrogazione dell'On.le Tommaso Foti riguarda le iniziative da adottare per ripristinare il transito - da parte degli abitanti di Vicobarone, frazione di Ziano Piacentino - della «Strada della Chiesa».
Com'è noto all'interrogante, si tratta di un'annosa e complicata vicenda, che vede principalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria, che si è pronunciata più volte e non favorevolmente all'uso pubblico della strada, anche se la decisione non è ancora definitiva. Purtuttavia, in relazione alle funzioni di mediazione e di raccordo tra le istituzioni pubbliche e le varie componenti della società civile, la Prefettura di Piacenza ha tenuto varie riunioni con il Comune di Ziano e le parti interessate, al fine di verificare la possibilità, al di là delle vicende giudiziarie, di trovare un punto d'incontro.
Il Prefetto stesso, nell'ultima riunione del 14 dicembre 2007, ha proposto al proprietario del fabbricato prospiciente la chiesa, nelle more della decisione di merito della Corte d'Appello di Bologna, di consentire l'accesso ai parrocchiani in occasione di particolari celebrazioni religiose, con modalità da concordare e senza pregiudizio del proprio diritto. Quest'ultimo non ha ritenuto di accettare, dichiarando ufficialmente, invece, la propria disponibilità a vendere o a permutare l'intero immobile, per dirimere definitivamente la questione.
Successivamente, con telefax del 19 dicembre 2007, la proprietà ha fatto pervenire in Prefettura una comunicazione con la quale ha informato della decisione di aderire, sia pure parzialmente, all'invito rivolto dal Prefetto, consentendo a chi lo voglia di transitare a piedi sulla porzione di fondo un tempo denominata «via della Chiesa», in occasione delle festività natalizie, per recarsi nella parrocchiale di Vicobarone e partecipare ai riti religiosi che vi saranno celebrati.
Debbo purtroppo rilevare come, allo stato degli atti, non sembra vi siano margini per altri interventi da porre in essere da parte del Prefetto in ordine alla vicenda in parola.
Difatti l'intervento richiesto sul Comune di Ziano, per il reinserimento della strada nell'elenco comunale delle strade a uso pubblico, non è percorribile, atteso che si rientra in un ambito che prevede la piena autonomia dell'ente locale. Com'è noto, il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 15 febbraio 2007, ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la domanda riconvenzionale volta ad accertare l'assoggettamento di via della Chiesa in Vicobarone di Ziano Piacentino alla servitù di uso pubblico acquistata per possesso ab immemorabili. Con la medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il parroco e un altro privato cittadino che aveva presentato tale denuncia, non hanno titolo per transitare a piedi o con autoveicolo o in altro modo lungo la citata via, ordinando loro di astenersi dal transitare sulla medesima strada.
A seguito di tale sentenza, secondo quanto riferito dal Sindaco, il Comune di Ziano ha ritenuto atto dovuto la cancellazione della strada della Chiesa dall'elenco delle strade a uso pubblico, non emergendo dalla sentenza 80/2007 dei Tribunale di Piacenza alcun elemento idoneo a contrastare le statuizioni di cui alla sentenza 17/1999 del Giudice di Pace di Borgonovo, nella quale il magistrato non aveva ritenuto provata la circostanza di un passaggio pubblico sulla strada.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Parroco e il privato cittadino hanno proposto atto d'appello alla Corte d'Appello di Bologna e hanno chiesto, tra l'altro, qualora si ritenga la sentenza provvisoriamente esecutiva, di sospenderne l'esecuzione alla prima udienza. La richiesta è stata motivata dall'impossibilità di celebrare i funerali nella Chiesa parrocchiale, il cui altro accesso è rappresentato da una scalinata costituita da 36 scalini.
Tuttavia la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 18 settembre 2007, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato l'udienza per le conclusioni al 29 maggio 2012.
Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere provvisionali ingiunte con l'ordinanza 7 agosto 2006 al proprietario del fabbricato prospiciente la strada perché necessitava lavori di consolidamento, il Comune ha precisato che il 6 aprile 2007 esse sono state completate ed eseguite in conformità alle prescrizioni. Conseguentemente, previo parere positivo del Comando Vigili del Fuoco, sono state rimosse le transenne a suo tempo predisposte per scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica, e il tecnico incaricato dal Comune ha confermato che non sussistono più le condizioni di pericolo immediato.
Le relative spese resesi necessarie per l'espletamento delle perizie restano a totale carico del proprietario dell'immobile prospiciente la strada. A tal fine l'amministrazione comunale ha comunicato di non aver sostenuto alcun esborso di somme.
In merito alla sanzione prevista dall'articolo 30 del codice della strada, al di là dei dubbi sull'applicabilità della norma alla fattispecie dato che il tratto in questione non parrebbe rientrare nel concetto di strada accolto dall'articolo 2 del Codice della Strada, è comunque da rilevare la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione. Ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Strada, infatti, atto d'impulso per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria è l'accertamento di una violazione, e quindi l'invio in Prefettura di un verbale o atto compilato da un ufficio o comando accertatore; atto che nel caso in specie non è mai stato prodotto, sicché è mancato il presupposto fondamentale per qualsiasi valutazione di merito sulla fondatezza dell'accertamento.
Allo stato attuale, oltretutto, i presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione (fabbricati e muri che minacciano rovina) non sussisterebbero, atteso che le prescrizioni dell'ordinanza sindacale del 7 agosto 2006, come detto, risultano soddisfatte e, dopo l'esecuzione delle opere provvisionali, non sono state evidenziate aree potenzialmente esposte a pericolo di crolli. Conseguentemente il Sindaco di Ziano, con ordinanza n. 39 del 6 dicembre 2007 ha provveduto a revocare l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2006, essendone venuti meno i presupposti di legge che ne avevano determinato l'adozione.
Al momento, come già detto, non sembrano sussistere i presupposti per un intervento prefettizio in qualsiasi altro campo che non sia una mera attività di confronto e ricerca di pacifiche soluzioni tra le parti, che il rappresentante del Governo nella provincia non ha mancato di esperire.

Tommaso FOTI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale ricostruzione della vicenda, che definisce «farsesca». Ricorda che la strada per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino è sempre stata aperta e percorribile, prima che il nuovo proprietario del cosiddetto «maniero» ne rivendicasse l'uso esclusivo, con la conseguenza che, per raggiungere la predetta chiesa, occorre ora inerpicarsi per una lunga scalinata. Constata che sull'intera vicenda le autorità pubbliche sono di fatto assenti: lo stesso sindaco, dopo aver adottato un'ordinanza urgente, che non è mai stata attuata, l'ha poi ritirata perché sarebbero venuti meno i presupposti, laddove la situazione è invece di fatto rimasta immutata, mentre i tentativi di conciliazione non sono stati condotti con sufficiente convinzione. Quanto al giudice di pace di Borgonovo, fa presente che questi non ha accertato l'insussistenza di una servitù di uso pubblico sulla via in questione, ma si è limitato a rilevare che il comune non ne aveva provato la sussistenza. In conclusione, prende atto con amarezza che la questione rimarrà sospesa fino ad almeno il 2012.

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TommasoFoti
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