Data: 05/09/2008
Numero: 5-00326
Soggetto: Al Ministro degli affari esteri.
Data Risposta:
24/09/2008
Per sapere - premesso che:
risulta pronunciata nel mese di agosto la condanna - in primo grado - a dieci anni di reclusione dei connazionali Angelo Falcone e Simone Nobile tratti in arresto dalle autorità di polizia indiane il 10 marzo 2007, a Mandi (Stato dell'Himachal Pradesh) con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio;
è il caso di ricordare il fatto che i due connazionali - che alloggiavano presso una famiglia indiana (quella del signor Deepak Sharma), giusta l'usanza di quei luoghi - sono stati tratti in arresto con parte dei componenti della famiglia medesima e successivamente indotti dalla polizia locale a sottoscrivere, in assenza di un interprete, dichiarazioni ufficiali in lingua hindi - lingua ovviamente sconosciuta ai due connazionali - utilissime per l'elevazione dei capi d'imputazione e della successiva condanna;
la vicenda appare meritevole di ogni e possibile passo da parte dell'autorità diplomatica italiana nei confronti di quell'indiana, attese le scarse garanzie offerte ai due connazionali in occasione della formulazione dell'accusa e anche durante il dibattimento-:
se si ritenga possibile richiedere, anche a fronte della sola condanna di primo grado, la espulsione dall'India dei sopraddetti connazionali, con l'impegno che sconteranno in Italia la pena, quando confermata nell'ultimo grado di giudizio previsto dalle leggi dell'India;
se, in subordine, si ritenga di potere prospettare all'autorità di quel Paese uno scambio di detenuti, il che consentirebbe comunque il rientro dei nostri due connazionali, seppure sottoposti alla carcerazione;
quali eventuali iniziative intenda assumere affinché Angelo Falcone e Simone Nobili, sempre proclamatisi innocenti rispetto alle accuse loro mosse, possano far rientro in Italia.
(5-00326)
Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.
Il caso dei Signori Angelo Falcone e Simone Nobili è stato seguito fin dal suo inizio con la massima attenzione da parte del Ministero degli affari esteri.
Durante tutto il periodo della custodia cautelare l'Ambasciata a New Delhi si è adoperata per prestare ai due connazionali ogni possibile assistenza, in costante contatto con i familiari in Italia. Quattro visite consolari sono state effettuate per verificare le condizioni di salute e di detenzione degli interessati e un sussidio a carico dell'erario pari a 10.000 euro ciascuno è stato loro erogato quale contributo al pagamento delle spese legali.
Successivamente alla condanna dei due connazionali ad una pena di dieci anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (18 kg di hashish), l'Ambasciata ha fornito ai congiunti i nominativi di avvocati favorevolmente noti per il ricorso in appello, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data della sentenza di primo grado (a partire, cioè, dal 22 agosto 2008).
Quanto alla possibilità di scontare in Italia la pena inflitta dalla giustizia indiana, occorre tenere presente che l'India non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983 (strumento che è peraltro applicabile, anche fra gli Stati firmatari, soltanto in presenza di una sentenza definitiva). Pertanto, l'ipotesi prospettata dall'interrogante di recludere i Signori Falcone e Nobili in un carcere italiano a seguito di un loro trasferimento non appare, allo stato attuale, percorribile.
Difficilmente percorribili sono purtroppo anche le altre ipotesi ventilate dall'interrogante. Lo scambio di detenuti non appartiene tanto alla sfera della collaborazione giudiziaria quanto a quella della risoluzione dei conflitti internazionali, mentre l'ipotesi di una espulsione appare poco compatibile con le caratteristiche del sistema giudiziario indiano e con la tipologia dei reati contestati ai nostri connazionali. Incidentalmente, segnalo che, in ogni caso, l'espulsione costituisce un atto puramente discrezionale da parte dello Stato di condanna, normalmente per illeciti di carattere amministrativo. In assenza di meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale come la summenzionata Convenzione di Strasburgo, l'espulsione non implica per il detenuto l'obbligo di scontare il residuo di pena nel Paese di origine.
In questa fase, la strada maestra per i Signori Falcone e Nobili resta quindi quella di difendersi in giudizio e auspicabilmente di dimostrare la loro estraneità ai fatti di cui vengono accusati. Il Ministero degli esteri e la nostra Ambasciata a Nuova Dehli continueranno a seguire il loro caso con la massima attenzione, assicurando ai nostri connazionali tutta l'assistenza necessaria.
Tommaso FOTI (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta illustrata dal sottosegretario Craxi. Nella consapevolezza della complessità della questione posta con l'interrogazione, esprime l'auspicio che il legale che rappresenta in giudizio i due connazionali sia adeguato al caso, anche in considerazioni dei costi necessari ad affrontare il grado di appello.
