Data: 02/02/2011
Numero: 5-04138
Soggetto: Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Data Risposta:
16/02/2011
Per sapere - premesso che:
diverse aziende acquistano, quasi esclusivamente da Paesi comunitari, scarti della lavorazione del legno - attualmente qualificati come rifiuti - che costituiscono la materia prima necessaria per la attività delle stesse;
data la provenienza di detto materiale, il trasporto all'insediamento produttivo viene quasi sempre effettuato da imprese di autotrasporto non nazionali, che, in ragione delle recenti modifiche apportate al testo unico dell'ambiente, sono soggette all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
detto albo ha assunto, in data 22 dicembre 2010, la deliberazione contenente le «Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 205 del 2010», che obbliga - tra l'altro - le imprese straniere interessate ad istituire una sede secondaria in Italia;
tale disposizione non risulta in vigore in alcuno degli altri Paesi della Comunità europea;
l'obbligo introdotto che, peraltro, solleva dubbi di legittimità, atteso che pare contrastare con le vigenti norme disciplinanti il mercato unico europeo, rischia seriamente di compromettere i rapporti in essere tra gli autotrasportatori stranieri e le aziende in premessa evocate, già duramente provate dalla crisi economica, che rischiano di dovere rivedere il sistema di approvvigionamenti di materia prima, con un insopportabile incremento di oneri -:
se non ritenga opportuno assumere ogni utile iniziativa volta a prevedere l'eliminazione, dalle disposizioni applicative, dell'obbligo di possedere, per le imprese di trasporto non nazionali, una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile.
(5-04138)
Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.
In risposta n. 5-04138 presentata dall'onorevole Foti, nel premettere che l'obbligatorietà dell'istituzione della sede secondaria con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, richiesta alle imprese estere per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, è prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 aprile 1998, recante il Regolamento dell'Albo, si rappresenta che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, è stato avviato l'iter procedimentale volto all'approvazione del nuovo regolamento dell'Albo, il quale abolirà la disposizione di cui trattasi.
Nell'attesa della modifica della norma regolamentare, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha chiarito, con circolare del 25 gennaio 2011, prot. n. 146, che le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero si possono iscrivere da subito all'Albo senza l'obbligo di istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ma indicando nella domanda, ai soli fini dell'iscrizione all'Albo, semplicemente un domicilio.
Tommaso FOTI (PdL) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
