Camera

TAR Sicilia: si al raddoppio del punteggio per servizio nei comuni di montagna per tutte le scuole

Data: 24/04/2007
Numero: 4-03434
Soggetto: Al Ministro della pubblica istruzione
Data Risposta: 05/10/2007

Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale, con pronuncia n. 11 del 10 gennaio 2007 ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per la parte in cui la lettera h) del punto B.3) della tabella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al medesimo decreto, convertito dalla legge n. 143 del 2004, prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna «anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957». A giudizio della Corte, infatti, il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con le su richiamate disposizioni costituzionali, come già  ribadito con le sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989;

ne segue che per la Corte costituzionale «il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio»;

l'organo costituzionale, per contro, ritiene che «sia idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957»;

in effetti, nell'ordinamento, esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna, secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse;

coerentemente con quanto sopra rilevato, il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 prevede che «...il servizio prestato dall'anno scolastico 2003-2004 all'anno scolastico 2006-2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia»;

i motivi per i quali sia stata emanata, con contenuti secondo l'interrogante del tutto opposti e contraddittori - tra l'altro contrastanti sia con il precitato decreto ministeriale 27/2007, sia con le disposizioni contenute nella legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) - l'ordinanza ministeriale del 16 marzo 2007 (viziata quanto meno nei suoi contenuti da eccesso di potere nell'interpretazione del decreto ministeriale 27/2007), che prevede, tra l'altro, l'applicazione retroattiva dell'ordinanza della Corte costituzionale, esclusa invece - almeno per il biennio 2003-2004 e 2004-2005 - da quest'ultima -:

se e quali urgenti provvedimenti intenda assumere al riguardo, al fine di evitare l'insorgere di nuovi contenziosi che finirebbero unicamente per penalizzare il già precario funzionamento del sistema scolastico.

(4-03434)

RISPOSTA DEL GOVERNO


Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:

in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità  a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;

sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.
Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

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