Data: 17/10/2005
Numero: 4-17314
Soggetto: Ministro per gli affari regionali, al Ministro delle politiche agricole e forestali
Data Risposta:
17/10/2005
Per sapere - premesso che:
da ultimo, l'articolo 1, comma 510 della Legge 30 dicembre 2004, numero 311, ha disposto un trattamento fiscale di vantaggio per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari;
siffatti benefici, destinati anche alla salvaguardia dell'occupazione degli addetti di dette imprese, rischiano di essere vanificati da interventi impositivi autonomi delle Regioni che, in ragione dei compiti alle stesse conferiti dal Titolo V della Costituzione, hanno previsto, è il caso della Regione Emilia-Romagna, con la delibera della Giunta Regionale 1472/04, ex novo la tassazione per l'attracco ai moli fluviali, con ulteriore penalizzazione dei soggetti privati, ai quali viene fatto inoltre pagare l'occupazione di spazio acqueo costituito dal pontile -:
per quali motivi non sia stato sollevato un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale.
(4-17314)
