Camera

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia; Interventi in Aula

Data: 21/11/2024
Numero: 385
Soggetto: Camera dei Deputati

Proposta di legge: Mattia ed altri: Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia (A.C. 1987-A) (Seguito della discussione ed approvazione)

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TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, rispetto alle pregiudiziali di costituzionalità giova, innanzitutto, in premessa evidenziare che l'articolo di legge in esame rispetta le competenze legislative costituzionalmente definite: rientra - quello del governo del territorio - nell'ambito dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. È evidente che la disciplina dei principi fondamentali, anche in materia edilizia, investe in via esclusiva il Parlamento e, sotto questo profilo, voglio ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2022, che sgombra il campo da ogni e qualsiasi possibile equivoco. In secondo luogo, la legittimità delle disposizioni legislative retroattive di interpretazione autentica non è un fatto opinabile. Insegna al riguardo il giudice delle leggi: "La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze nn. 271 e 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009)". Ciò detto, la Corte costituzionale ha, comunque, più volte affermato la sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica retroattive e norme innovative con efficacia retroattiva (sentenze n. 73 del 2017 e n. 108 del 2019, sentenza n. 70 del 2020), arrivando a ritenere la possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità costituzionale, delle due fattispecie (sentenza n. 108 del 2019). Andiamo al terzo rilievo che si può prospettare e, cioè, il rispetto dei limiti alla retroattività legislativa. Su questo profilo, mi riferisco all'articolo 11 delle preleggi, lo citava prima il collega Dori, ma poi bisogna non solo citare numericamente le sentenze, ma vederne le disposizioni; dicevo, il divieto di retroattività delle leggi, di cui all'articolo 11 delle preleggi, non ha la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione, perché quella tutela privilegiata è consentita solo in materia penale e noi stiamo intervenendo in altra materia. Sul punto e sull'adeguata giustificazione del provvedimento in esame, vi è la sentenza CEDU n. 78 del 2012 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2014. Quanto, poi, al ragionevole bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, devo dire, anche se il collega Dori non è in Aula, che non farei confusione, quando stiamo parlando di materia costituzionale, tra giudicato e indagini, perché quello è un errore marchiano che dobbiamo sottolineare con tre matite blu (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! E poiché, all'evidenza, si è fatto riferimento ad una questione, in particolare a quella di Milano, allora, forse, è giusto rinverdire la memoria ad alcuno. Parlerò della vicenda ex-Ilva, con procedimenti giudiziari non solo in corso, ma anche con sequestro, addirittura, dell'attività produttiva degli stabilimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Sul punto, sono intervenuti, con provvedimenti di legge, non come questa proposta di legge, ma con decreti -legge, l'articolo 12, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, l'articolo 7, comma 1, lettera d), e l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 136 del 2013 e l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012. E sul punto mi pare fondamentale richiamare la sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale, che ha giudicato non fondata la questione sollevata, in quanto la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare quello della salute, da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e quello del lavoro; salute e lavoro erano i due bilanciamenti, da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di dispiegare ogni sforzo in tal senso. Aggiungo, a proposito del bilanciamento dei valori, che, in questo caso, esso trova fondamento nel bilanciamento dei valori di ordinato sviluppo del territorio, che stanno alla base delle disposizioni relative ai procedimenti urbanistici, con i valori, anch'essi costituzionalmente protetti, della tutela dell'affidamento, perché, se uno consegue la realizzazione di una SCIA, è evidente che, dopo due anni, quando ha realizzato, non puoi andare a dire una cosa diversa da ciò che è stato un esercizio di assenso all'iniziativa medesima, di certezza del diritto e di buon andamento della pubblica amministrazione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

TOMMASO FOTI (FDI). Mi scusi, Presidente. Infatti, non è possibile, lo ripeto, non è possibile, che non ci si ponga il problema della chiusura di alcuni uffici urbanistici in alcune città d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Da ultimo, visto che è stato detto che non vi è contrasto giurisprudenziale e che questo caso riguarderebbe solo Milano, citerò due sentenze del TAR, solo come numeri, che dimostrano come il problema sia su tutto il territorio nazionale: in materia di interpretazione della ristrutturazione edilizia si veda il TAR Marche nella sentenza n. 170 del 18 marzo 2022 e la sentenza n. 505 del TAR Lazio del 27 maggio 2022 (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

TOMMASO FOTI (FDI). In conclusione, sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali, queste due iniziative, da parte del gruppo dei 5 Stelle e di AVS, ci dimostrano una cosa: che sotto il vestito non c'è niente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)!

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TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, solo perché ritengo giusto che quest'Aula si associ alla soddisfazione che ognuno di noi ha per la nomina di un nostro collega, l'onorevole Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo della Commissione europea (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente- PPE e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare, che si levano in piedi, e di deputati dei gruppi Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe e Italia Viva-il Centro-Renew Europe). È una vittoria dell'Italia, è una vittoria del Presidente del Consiglio che, con determinazione, l'ha sostenuta a tutti i livelli. È un buon inizio per una stagione che non sarà facile per l'Europa, e, quindi, siamo sicuri che Raffaele Fitto rappresenterà non soltanto l'Italia in quel consesso, ma, evidentemente, opererà come Vicepresidente e come Commissario per l'interesse di tutti i cittadini europei. 

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TOMMASO FOTI , Relatore. Sugli emendamenti 1.101, 1.103 e 1.23 Santillo, 1.25 Morfino, 1.102 Santillo e 1.107 Bonelli vi è invito al ritiro o parere contrario. Sull'emendamento 1.77 Manes il parere è favorevole, previa riformulazione, ossia, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 8- bis: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

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TOMMASO FOTI, Relatore. Presidente, non sono d'accordo con l'accantonamento, anche confortato dalla giurisprudenza che mi permetto di citare e cioè il TAR del Lazio, sentenza n. 505 del 27 maggio 2022. La cito perché - prima il collega Bonelli ha introdotto il tema di Roma - ha riconosciuto che la nozione di ristrutturazione edilizia può includere interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma e prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, purché sia possibile accertare la preesistente consistenza dell'edificio. In ragione di ciò, ritengo che l'obiezione del collega sia superata nei fatti.

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TOMMASO FOTI (FDI). Solo per dire che bisognerebbe leggere, di questo articolo, anche la parte successiva, perché si è detto che non vi è alcun rispetto di alcuna norma. Tutto questo, quanto diceva il collega, è subordinato a questa frase: purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. Questa è la lettera, il resto è fantasia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

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