Camera

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia - Relazione illustrativa e replica

Data: 20/11/2024
Numero: 384
Soggetto: Camera dei Deputati

Discussione della proposta di legge: Mattia ed altri: Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia (A.C. 1987-A).

TOMMASO FOTI, Relatore. Grazie, Presidente. In via preliminare, devo osservare che vi è stata un'agenzia oggi da parte dell'onorevole Bonelli, il quale come prima cosa ha detto: la proposta di legge 1987-A ha la prima firma di Foti. Io mi permetto solo di fare questa breve correzione. Mi auguro che i testi degli emendamenti e di tutte le proposte siano stati letti meglio del frontespizio, perché chiunque sa, da quando ce ne occupiamo, che questa proposta di legge reca le firme, nell'ordine, dell'onorevole Mattia e di tutti gli altri capigruppo della Commissione ambiente del centrodestra, ma non sicuramente quella dello scrivente. Lo dico per la verità dei fatti, che a volte è anche verità delle idee. Dopodiché, fatta questa doverosa premessa, debbo dire che il tema non è nuovo ma, anche per scelta politica, è stato espunto, questo tema, da quello che era un decreto-legge che facilmente avrebbe esaurito la discussione, forse tra ordini del giorno e dichiarazioni di voto, perché quel decreto-legge avrebbe avuto, come ha avuto, il voto di fiducia e, invece, se ne è discusso, direi abbastanza approfonditamente, sia in Commissione che oggi in Aula. Allora, non risponderò qui alle due pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate, se non con un'osservazione - domani ci sarà la risposta di merito - che sarebbe interessante, quando si presentano pregiudiziali di costituzionalità, che almeno nel dispositivo si dicesse quali articoli della Costituzione vengono violati, perché è la premessa di una pregiudiziale di costituzionalità; diversamente, ha un'altra funzione, può essere una pregiudiziale di non passaggio ai voti, ma non di costituzionalità. Dico questo perché sono avvezzo a leggere, e tra le tante cose che ho letto, ho letto anche l'articolo 44 della Costituzione, che suggerirei di scrivere come premessa di ogni provvedimento riguardante la materia urbanistica, perché nel momento in cui si ritiene che il consumo di suolo debba essere necessariamente limitato, allora esiste solo una soluzione per eliminare il consumo di suolo che, evidentemente, prevede una città o un territorio a sviluppo orizzontale, e cioè lo sviluppo verticale, perché diversamente, se si va sullo sviluppo orizzontale, si aumenta il consumo di suolo. Questo lo dico in termini non politici, ma in termini fisici. Non esistono alternative, poi non so se qualcuno vuol pensare ad un tipo di urbanistica-edilizia fatta a livello di ipotenusa, ma rimarrebbe comunque rivolta verso l'alto e non rivolta verso l'orizzontale. Fatta questa premessa, dico anche che tutto il tema in esame non costituisce novazione di una norma, ma sussiste il diritto-dovere del Parlamento di interpretare la norma quando vi siano giurisprudenze contrastanti e, comunque, non prevalenti; e questo è il caso di specie, con una normativa che è generale ed astratta, come deve essere la norma per quanto riguarda la sua specificità. Ho ribadito in più occasioni che il tema "Salva Milano" è un tema di natura politica. Evidentemente potrei dire anche che, per salvare Milano, sarebbe stato sufficiente che si mantenessero le giunte di centrodestra (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) che a Milano avevano vinto in precedenza le elezioni amministrative. Ma a chi si oppone al Salva Milano, che non è il "Sala Milano", ma vuol chiamare Salva Milano un richiamo alla coerenza: non si può essere contro il Salva Milano a Roma, ed essere nella giunta di Milano a Milano; non si può essere contro Salva Milano a Roma ed essere, invece, per contro, in maggioranza a Milano. Lo dico per la chiarezza politica che deve esserci, perché se tutti lo chiamassimo, invece, come va chiamato, cioè interpretazione autentica della norma, allora sgombreremmo il campo della polemica politica e andremo nel campo del merito. In merito che dico? Non solo trae fondamento da una giurisprudenza copiosa al riguardo, ma che anche recepisce l'orientamento giurisprudenziale interpretativo che è stato già affermato in via amministrativa di recente, nel 1969. Quindi, se mi consentite, penso di poter dire che vi sono robuste argomentazioni per dire che non vi è nulla di novativo in questa norma; vi è di interpretativo, così come è compito del Parlamento fare, quando la non certezza del diritto lascia prevalere l'arbitrarietà delle interpretazioni. L'interpretazione autentica sgombra il campo dall'incertezza del diritto. Poi ho sentito anche ieri, in Commissione, un copioso dibattito sull'incostituzionalità o meno del provvedimento. Al di là delle pregiudiziali di costituzionalità, sulle quali domani si esprimerà questa Camera, io penso di poter e dover dire che è indubbio che, chi intende farlo, sia legittimato a sollevare l'eccezione di costituzionalità quando questa legge sarà in vigore, e sarà la Corte costituzionale che, con i tempi della Corte costituzionale, si pronuncerà al riguardo, così come si è pronunciata su migliaia di leggi. Ma se il Parlamento dovesse, ab initio, rinunciare al suo ruolo in ragione di una supposta violazione di una norma costituzionale, se questa non è palese, allora, abdicherebbe al suo ruolo anziché esercitarlo; questo mi sembra fondamentale. Poi, vedete, io penso anche di poter dire, dover dire e sgombrare il campo da tutta una serie di dichiarazioni che sono state fatte e che sono offensive della verità, perché qui si dimentica che questo provvedimento scrive nero su bianco due principi: una valutazione dell'interesse pubblico, che deve essere motivato dal comune; l'aderenza a quelli che sono gli strumenti urbanistici regionali o locali che si è dato. Scusatemi, ma questo non è un problema che noi possiamo impedire di dare a chicchessia. Io sento parlare, in modo a mio avviso inopinato, di un provvedimento che fa crollare gli oneri di urbanizzazione: allora, due chiarimenti al riguardo. Chi ha letto il titolo de Il Sole 24 Ore lo legga meglio, perché il titolo de Il Sole 24 Ore dice: previsti 140 milioni di oneri in meno dal blocco dell'attività in essere. E si riferiva solo al comune di Milano. Ma sugli oneri di urbanizzazione dico una cosa in più. È una materia che compete al comune e il comune, nella sua libera scelta, in alcuni casi, può decidere addirittura che gli oneri di urbanizzazione siano pari a zero. Non compete al legislatore nazionale entrare a gamba tesa in una materia che non è affidata al legislatore nazionale. Quindi, io voglio assicurare che questo provvedimento vale da Bolzano a Scilla, attraversando il "non Ponte di Messina" e finendo ad Agrigento. Dico questo perché non accetto una ricostruzione per cui chi voterà a favore o contro questo provvedimento lo farà in nome di una vicenda che non è oggetto di interesse di quest'Aula, e che non deve essere oggetto di interesse di quest'Aula. Questa non è una norma ad personam, e non è neanche una norma "a città"; è una norma che cerca di dare una risposta, tra l'altro anche correggendo un errore marchiano, perché, come hanno evidenziato i nostri uffici della Camera, tutti corriamo spesso e volentieri nell'errore di interpretare l'articolo 41-quinquies, sesto comma, ma, in realtà, il comma è cambiato perché i primi cinque sono stati, nel frattempo, abrogati. Lo dico perché, giustamente, ci è stata fatta questa osservazione che, con molta disponibilità, tutta la Commissione ha valutato chi positivamente, chi negativamente, ma non potendo dire sicuramente che quella degli uffici è una posizione sbagliata. Allora vedete, non si può neanche accettare il principio che questa sia una sanatoria, perché non sana assolutamente nulla; non è un condono, tant'è vero che non è prevista sanzione. Comprendo che nella polemica politica si possano confondere i linguaggi, anche perché spesso fa comodo confondere i linguaggi per confondere le idee, ma in tutta sincerità qui si ristabilisce un principio che, a dire il vero, non avrebbe avuto bisogno di essere ribadito se non vi fossero state decisioni contraddittorie. Un'ultima riflessione conclusiva: noi abbiamo avuto anche una modifica pesante del Titolo V della Costituzione. Guardate che passare dalla materia urbanistica delegata alle regioni - seppure in modo concorrente, ma con lo Stato che può esprimere principi generali e la cornice entro cui poi le regioni legiferano - e, quindi, dall'urbanistica al governo del territorio, come oggi è previsto, è un passo che è totalmente più ampio: di questo dobbiamo rendercene conto perché, soprattutto in Commissione, ho audito più volte che alcune leggi regionali sarebbero incostituzionali. Premesso che - torno a ripeterlo - se una legge sia costituzionale o non costituzionale non lo stabiliamo noi, ma la Corte costituzionale, e che tutt'al più noi possiamo impedire che una proposta di legge faccia il suo percorso se viene approvata la pregiudiziale di costituzionalità in quest'Aula, non è che poi noi diciamo che questa legge è incostituzionale perché abbiamo letto un bigino e, quindi, riteniamo che sia incostituzionale; è un altro organo che lo stabilisce. Però, voglio ricordare che di leggi per le quali i vari Governi hanno sollevato l'eccezione davanti alla Corte costituzionale perché hanno ritenuto di essere stati, tra virgolette, invasi nei loro poteri, ve ne sono a decine; tutti i Governi ne hanno sollevate a decine, ma le leggi regionali sono vigenti e perfettamente costituzionali. Poi - e ho concluso - con riferimento alla premialità (perché altro argomento di ieri è stato quello della premialità) di alcuni comuni per quanto riguarda gli interventi di tipo edilizio, scusatemi ma i piani regolatori - li chiamo alla vecchia maniera - comunemente indicati con sigle anche diverse perché da regione a regione i piani cambiano la loro targa (in Lombardia si chiamano in un modo, in Toscana si chiamano in un altro, in Emilia-Romagna si chiamano in un altro ancora) sono sempre strumenti di pianificazione urbanistica, al di là della sigla, e sono atti riservati esclusivamente ai consigli comunali. Chiedevano tra l'altro, spesso e volentieri, di essere coerenti con la programmazione provinciale e con la pianificazione regionale, perché sono piani a cascata; una cascata che va dall'alto verso il basso, come vanno tradizionalmente le cascate, non una cascata capovolta, cioè il principio dell'acqua in montagna che diventa difficile da realizzare se non con pompe. Ecco - e concludo - penso di avere soltanto voluto illustrare che questo è un provvedimento che sicuramente può dare adito a polemiche politiche per chi le vuole fare, ma per chi vuole attenersi al merito non c'è aggettivo che ha accompagnato questo provvedimento in senso negativo che corrisponda alla lettera della norma. Dopodiché, se vogliamo fare polemica possiamo farla, ne siamo capaci tutti. Ma compete al legislatore intervenire sui problemi o conviene al legislatore estremizzare i problemi? No, lo dico perché, se dovessimo guardare a un interesse politico, riferito magari a una città piuttosto che a un'altra, il centrodestra avrebbe avuto tutto l'interesse a star fermo, a far finta di non vedere e a fare come le tre scimmiette che non vedono, non parlano, non sentono, giocando allo sfascismo. Non lo abbiamo fatto non per fare un regalo a chicchessia, ma perché riteniamo che, quando c'è un problema di interpretazione delle norme, per evitare che si espanda senza più limiti e confini e diventi incontrollabile, il Parlamento ha il diritto-dovere di far sentire la sua voce. Poi può darsi anche che, in quest'Aula, il Parlamento ribalti esattamente la decisione della Commissione; può essere, se ne prende atto, ma non si dirà che abbiamo fatto finta di non vedere, non sentire e non parlare (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

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TOMMASO FOTI, Relatore. Signor Presidente, rimandando le risposte, sotto il profilo amministrativo e giuridico, alle pregiudiziali di domani, anche per l'economia dei nostri lavori, voglio soltanto fare due precisazioni. Innanzitutto, non capisco perché si continui a ripetere, in modo sbagliato, che questa è un'iniziativa del Governo. Basterebbe leggere il frontespizio della proposta di legge, e io mi auguro che almeno la differenza, in quest'Aula, tra proposta di legge e disegno di legge la si conosca. La proposta di legge reca: Mattia, Zinzi, Cortellazzo, Semenzato. Quanto, poi, al fatto che vi è stata una collega che ha ironizzato sull'urgenza, consiglierei a chi è intervenuto di leggersi il Regolamento, perché l'urgenza prevede i tempi dimezzati per l'approccio in Aula. La dichiarazione d'urgenza è stata deliberata dalla Capigruppo il 5 agosto 2024. L'esame della Commissione è iniziato il 10 settembre. Siamo in Aula il 20 novembre. Faccio presente che non è stata utilizzata alcuna norma di urgenza di dimezzamento dei tempi. Quindi, almeno la verità rispetto alla procedura, non dico al merito, perché mi rendo conto che le proposte, oltre che essere lette, andrebbero interpretate, secondo gli occhi della giurisprudenza amministrativa, che non ho sentito elencare in questa sede, sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale, che non ho sentito evocare in questa sede. Infatti, si dice "la Corte costituzionale ha detto". Tra l'altro, suggerirei al collega Grimaldi, che ha fatto un intervento puntuale, di non confondere, però, "liceità" con "legittimità", perché sono due concetti leggermente diversi in fatto e in diritto, perché il giudice che è intervenuto non è il giudice che attiene alla legittimità degli atti, ma, tutt'al più, alla liceità degli atti, che è una questione diversa. Non siamo di fronte ad una questione amministrativa, ma penale, ma, in ogni caso, in ambedue i casi, domani fornirò adeguata giurisprudenza amministrativa e costituzionale per dimostrare che le tesi qui espresse sono semplicemente tesi, ma non trovano fondamento nella giurisprudenza né amministrativa, né costituzionale.

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