Numero: Bollettino n. 125
Soggetto: Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
TOMMASO FOTI
Tommaso FOTI (FDI), relatore, ritiene opportuno precisare preliminarmente quale sia il reale impegno di spesa del decreto-legge, ossia 1.780,54 milioni per il triennio 2023-2025, in particolare 1.718,23 milioni per l'anno 2023. Ritiene utile fare un'ulteriore precisazione riguardo alle quattro voci di spesa per le quali non è possibile prevedere una quantificazione, ovvero: la sospensione degli oneri per le bollette di elettricità e gas (articolo 1, comma 12) trattandosi di oneri da compensare nell'ambito di quelli generali di sistema; il ricavato della vendita dei beni immobili sequestrati (articolo 21, commi 1 e 2); gli interventi a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 176 del 2022 riguardante l'emergenza nelle Marche (articolo 18, comma 2), per i quali la disponibilità stimata sarebbe di 110 milioni di euro, e la rimodulazione del fondo per favorire l'attività agricola (articolo 12, commi 1-4). Ritiene pertanto che l'importo di 2 miliardi di euro, concernente le risorse mobilitate dal decreto, possa ritenersi correttamente indicato.
Reputa inoltre probabile che la tabella allegata al provvedimento, nella quale sono elencati i comuni interessati, possa essere integrata a favore di quelle parti del territorio che in prima battuta non sono state prese in considerazione ma che hanno effettivamente subito danni e perdite dagli eventi alluvionali oggetto del decreto. Sottolinea che occorrerà valutare attentamente eventuali integrazioni, che dovranno essere precise e limitate, anche tenendo conto delle risorse destinate dal provvedimento.
Quanto ai contenuti del decreto-legge in esame, che si compone di 23 articoli e di un allegato, ricorda che il provvedimento d'urgenza all'esame della Commissione, come indicato nel preambolo, è motivato sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 23 e del 25 maggio 2023 nei territori interessati dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.
Il Capo I (articoli 1-20) reca disposizioni in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, mentre il Capo II (articoli 21-23) detta le disposizioni finanziarie e finali.
Segnala che le disposizioni da esso recate presentano una accentuata natura intersettoriale e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento.
L'articolo 1, ai commi 1-9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza. Il comma 10 estende alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto superbonus al 110 per cento per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione, di cui all'allegato 1 al decreto in esame. Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell'allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 12 affida, infine, all'ARERA il compito di disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.
L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.
L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.
L'articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano (PNC). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate. La disposizione inoltre consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
L'articolo 5, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Si prevede, inoltre, che, fino al 31 agosto 2023, l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare la didattica a distanza ha luogo in deroga a una serie di disposizioni legislative e si demanda a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
L'articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, di svolgere attività didattiche ed esami – per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 – con modalità a distanza. Il comma 2 reca una norma in materia di esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023. I commi 3 e 4 recano stanziamenti, rispettivamente di 10 e di 2 milioni, per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di contributi e provvidenze a favore del personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni.
L'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Tale integrazione è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
L'articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro, ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
L'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei comuni colpiti indicati nell'allegato 1, l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a titolo gratuito.
L'articolo 10, al comma 1 – al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali – autorizza la concessione, da parte di SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni, di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
L'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento riferito al diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti e dei canoni per contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.
L'articolo 12 prevede, nel limite di 100 milioni di euro, misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022.
L'articolo 13, al comma 1, autorizza la concessione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali. Il comma 2 reca una norma in materia di maturazione dei crediti formativi da acquisire con attività di formazione continua in medicina, mentre i commi da 3 a 5 recano una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi.
L'articolo 14 detta disposizioni di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione. Si incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali. Si istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.
L'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
L'articolo 16 destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Si prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori colpiti dall'alluvione, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate.
L'articolo 17 – al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali – dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. La definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministero del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 18 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali nei territori interessati dagli eventi alluvionali, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Si disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (comma 2).
L'articolo 19 autorizza l'applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia – dell'articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), per le procedure di somma urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Tale procedura d'urgenza è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno.
L'articolo 20 reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali.
L'articolo 21 prevede alcune misure urgenti in materia di beni mobili giacenti e di giochi, volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In particolare, si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa e ad istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
L'articolo 22, al comma 1, abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Infine, l'articolo 23 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
In conclusione, ritiene che la Commissione, secondo quanto converrà l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa avviare fin dalla prossima settimana un ciclo di audizioni informali, a partire dai sindaci dei comuni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Auspica, infine, una pronta approvazione del provvedimento da parte della Camera, sia per permettere all'altro ramo del Parlamento di esaminarne adeguatamente il contenuto, sia per accelerarne l'entrata in vigore, soprattutto in ragione della necessità che i benefici arrivino quanto prima a quei territori attualmente non inseriti nell'allegato e che potrebbero esserlo a seguito della fase emendativa.
ANDREA ROSSI (PD-IDP)
Andrea ROSSI (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per l'illustrazione dettagliata del provvedimento, manifesta la massima disponibilità a collaborare per la costruzione di un percorso condiviso, al fine di dare pronte risposte ad una collettività colpita nel sistema produttivo e residenziale in modo importante. Concorda sulla necessità che si proceda ad un iter celere del decreto, sull'onda di una responsabilità collettiva, e fa presente che esso è parte di un sistema normativo composto anche da delibere della Presidenza del Consiglio dei ministri, ordinanze in corso di emanazione ed eventuali altri provvedimenti d'urgenza che diano risposte successive a quelle date con il decreto in esame nell'emergenza. Nel concordare quindi con la direzione indicata dal relatore con riguardo all'iter, ritiene tuttavia che si debba svolgere un ciclo di audizioni adeguato, compiendo un attento lavoro di ascolto e dando voce a tutte le realtà del territorio emiliano-romagnolo, che anche in altre sedi hanno espresso le loro richieste, come segnale di attenzione del Parlamento e delle istituzioni.
