Camera

Audizione del Ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.

Data: 20/10/2004

Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Tommaso FOTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Audizione del Ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.

Il senatore Enrico LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente Tommaso FOTI, a più riprese e il deputato Aldo CENNAMO (DS-U).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il senatore Enrico LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, ringrazia per l'intervento svolto e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15,20.

Audizione del ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia.


PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, l'audizione del ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia.
In primo luogo, ringrazio il signor ministro per aver accolto l'invito della Commissione. L'indagine conoscitiva che ha inizio oggi - la terza all'esame di questa Commissione - riguarda il tema dei rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.
Alla luce della legge di riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma anche della riforma il cui iter parlamentare è in corso in questi giorni, la Commissione vorrebbe avere un quadro chiaro. Molto spesso si parla di federalismo fiscale, ma dobbiamo capire se in realtà le regioni e gli altri enti locali hanno la possibilità concreta di applicare i tributi o di conoscerne l'entità nel momento in cui vanno ad applicarli. Infatti, dall'IRPEF alla compartecipazione ad altri tributi, a volte pare che essi non possiedano neanche l'esatta contezza dei dati che poi iscrivono a bilancio. Quindi, signor ministro, non ci aspettiamo che lei risolva il problema, perché sappiamo che è di risoluzione lunga e faticosa, ma le saremmo grati se potesse illuminare la Commissione con alcune sue riflessioni. Le do pertanto la parola.

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Sono venuto molto volentieri a fornire il mio apporto, per quanto mi sarà possibile e sulla base di quanto ho potuto leggere - i dati da voi raccolti mi sembrano molto utili e interessanti - e per aggiungere una serie di considerazioni. Ho preparato un documento scritto che vi consegnerò e che ora mi accingo ad illustrare per grandi linee.

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblicazione del documento consegnato dal ministro La Loggia in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi di seguito).

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. La polemica politica, ovviamente, è sempre legittima e può portare a qualunque tipo di considerazione, ma continuare a chiedere - come fanno molti - «quanto costa il federalismo fiscale?», «quanto costa il decentramento?» mi sembra fuori luogo. È come quel tizio che entra in un negozio e chiede al commesso quanto costa il negozio perché ha intenzione di comprarlo. Come farà quel commesso a dirgli quanto costa l'intero negozio, se non conosce l'inventario di magazzino, gli ordinativi e quant'altro? Quindi, continuare a fare queste domande mi sembra soltanto uno strumento, anche abbastanza efficace, per fare polemica. Se è così, va bene, non c'è nessun problema.
Studi effettuati da centri importanti e qualificati ma tra loro assolutamente incompatibili ci portano a conclusioni totalmente, troppo diverse tra loro per non chiedersi che tipo di parametri abbiano seguito e sulla base di quali ragionamenti abbiano lavorato. Tra 200 mila miliardi e 5 mila miliardi, infatti, c'è una bella differenza! E per di più ciò accade mentre si sta ancora cercando di capire quali sono le competenze che spettano allo Stato, quali quelle che spettano alle regioni, che cosa si intende per federalismo fiscale. Da qui prendono le mosse le polemiche sul decreto legislativo n. 56 del 2000: lo avete fatto voi, sì, ma voi lo avete attuato, siamo stati costretti ad attuarlo... La verità è che la polemica spesso porta a non comprendere neanche gli argomenti di cui ci occupiamo.
Con questo piccolo sfogo preliminare, voglio dire che realmente io mi sento molto impegnato nella soluzione di questi problemi e che stiamo attuando una serie di iniziative al fine di comprendere in che modo il decreto legislativo n. 56 del 2000 può essere migliorato, poiché tutti ormai riconoscono, sia da destra che da sinistra, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sia da parte dello Stato che da parte delle regioni, che qualcosa deve essere sfuggita, perché la progressione aritmetica o addirittura l'algoritmo che viene seguito per creare il parametro sulla base del quale decidere nel corso del tempo e sino al 2013 come saranno divisi questi fondi, porta con tutta evidenza ad una penalizzazione estremamente pesante delle regioni meridionali e non solo. La Lombardia, ad esempio, ci chiede: ma come mai il 52 per cento di tutto il carico lo dobbiamo pagare noi? È ovvio che bisogna aggiustare qualcosa, perché così non va.
Ma veniamo al documento che abbiamo preparato. In primo luogo, i punti essenziali del problema sono i seguenti: l'articolo 119 della Costituzione sancisce che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»; l'articolo 117, secondo comma, e l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, riservano allo Stato la determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; la Corte costituzionale, con più sentenze, ha statuito che non è ammissibile una piena esplicazione della potestà regionale in materia tributaria senza la previa adozione della normativa statale di coordinamento (sentenze nn. 37, 241 e 261 del 2004) ed ha affermato che le attuali imposte istituite con leggi statali, anche se a favore delle regioni o degli enti locali, non possono essere considerate «tributi propri» - con tutto il rispetto, non ci voleva la Corte costituzionale per fare questa affermazione, chiunque di noi con un minimo di buonsenso sarebbe giunto alla stessa conclusione - tali essendo solo quelle istituite con leggi regionali (sentenze nn. 296, 297 e 311 del 2003); le ultime leggi finanziarie si sono preoccupate - anche in accoglimento delle pressanti istanze regionali - di istituire un'Alta Commissione (ma anche di prorogarla una prima e una seconda volta); l'Alta Commissione, anche per il mancato raggiungimento del previo accordo in Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, non ha completato i suoi lavori nel termine fissato del 30 settembre ultimo scorso, per cui il Governo si è visto costretto a prorogare l'attività della stessa...

ALDO CENNAMO. Di sei mesi o di un anno?

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. È stata prorogata di un anno, che io sappia; mi pare che la sua attività si concluda il 30 settembre 2005. Nelle more, continua ad essere in vigore il decreto legislativo n. 56 de1 2000; non soltanto le regioni del sud, ma anche la Lombardia ha contestato il sistema in atto, la regione Campania ha sollevato ricorso contro questo decreto davanti alla Corte costituzionale e la regione Puglia davanti al TAR Lazio. Non è stato più possibile raggiungere in Conferenza Stato-regioni l'intesa sul riparto dei fondi trasferiti dallo Stato, quale compartecipazione all'IVA, IRAP e accise.
È evidente che l'avvio dell'autonomia finanziaria delle regioni è un percorso complesso e delicato, che si interseca anche con le altre procedure di trasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni nell'ambito del cosiddetto federalismo amministrativo, che si è cercato di regolare con la legge n. 131 del 2003, a voi ben nota.
Al riguardo, segnalo che l'articolo 43-sexies della riforma, come approvata dalla Camera - probabilmente non avete avuto ancora il tempo di coordinare le varie modifiche operate dall'ultima lettura alla Camera della riforma costituzionale; parlo in primo luogo per me, ma escludo che qualcuno di noi possa ricordare a memoria che cosa dice l'articolo 43-sexies - prevede espressamente che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Nel quadro di questo ampio ridisegno della struttura finanziaria della Repubblica, una importanza fondamentale hanno i meccanismi che consentono di conoscere e mettere a regime la capacità fiscale della popolazione e del paese nel suo insieme.
L'Anagrafe tributaria rappresenta uno degli aspetti più significativi del processo di decentramento e semplificazione amministrativa avviato con la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini I) e proseguito, in larga parte, con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Essa assume una rinnovata importanza alla luce del federalismo fiscale. È in questo senso che nel programma dell'indagine conoscitiva in corso si richiama - e voi sapete bene di che cosa stiamo parlando - «l'esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali ""quale obiettivo da perseguire, in relazione anche al processo di integrazione europea, ormai irreversibile, che comporta un continuo controllo sui flussi di risorse finanziarie sia a livello centrale che periferico"".
L'enorme banca dati dell'Anagrafe tributaria costituisce - come è ben detto nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta nel 2002-2003 sul funzionamento e le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria - «una risorsa da mettere a disposizione di regioni e comuni per l'attuazione della cosiddetta devolution e del progetto di federalismo fiscale». Tuttavia, proprio le risultanze della suddetta indagine evidenziavano un elemento di criticità emerso nel corso della stessa, consistente nell'essere, quello della SOGEI, «un sistema assolutamente impenetrabile alle esigenze delle regioni e alle loro prerogative in materia fiscale ""costituzionalmente riconosciute"", donde la necessità di una tempestiva informazione sull'andamento dei flussi finanziari e delle disponibilità dei dati analitici dei rapporti tributari accolti nel sistema unificato dei versamenti inerenti i tributi delle regioni e degli enti locali».
L'indagine sottolineava anche come «nell'ambito delle nuove funzioni da assegnare alla società di gestione dell'Anagrafe tributaria una delle più attese sia proprio quella rivolta alla sua integrazione con un sistema fiscale federale decentrato. Già il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, aveva disposto nella scorsa legislatura la cessazione, a decorrere dal 2001, di alcuni trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario, realizzando un intervento subito ridefinito di federalismo fiscale. Si è trattato in realtà di un progressivo trasferimento di risorse alle autonomie locali in vista della realizzazione del piano di decentramento di compiti e funzioni attribuiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Il sistema introdotto con il decreto legislativo n. 56 de1 2000, in ogni caso, ha agganciato le entrate regionali all'andamento dell'IVA e dell'IRPEF.
«L'esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell'Anagrafe tributaria anche da parte degli enti locali rappresenta un obiettivo più volte richiamato. Giustamente, questa Commissione, nelle sue considerazioni conclusive, auspicava l'estensione del servizio fornito dalla società di gestione informativa anche alle autonomie locali ""in prospettiva di attuazione di un sistema fiscale ispirato a un modello federale"".
Mi sono soffermato su tali risultanze perché esse centrano appieno il problema alla base della concreta realizzazione dell'autonomia finanziaria delle regioni. Consapevoli di questo, le regioni si sono attivate concretamente sia sul piano legislativo che su quello gestionale. Per tale finalità, sono state adottate, fra le altre, le leggi regionali istitutive di anagrafi tributarie regionali dalle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria. La maggior parte di tali leggi prevede specificatamente il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La legge della Lombardia n. 10 del 2003 prevede poi espressamente che «le notizie in possesso dell'anagrafe tributaria regionale sono trasmesse, mediante procedure informatiche, all'Anagrafe tributaria statale, secondo modalità definite d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze».
Il sistema regionale perciò si è da tempo attrezzato per colloquiare con quello statale. Coerentemente con tali iniziative normative, infatti, le regioni hanno provveduto a richiedere al Governo la determinazione delle modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria per lo scambio di informazioni di interesse fiscale. Il relativo decreto ministeriale non è però mai stato emanato, così che alcune regioni (tra cui Lombardia e Toscana) hanno cercato di ovviare a tale inconveniente utilizzando lo strumento delle convenzioni, previsto per una diversa finalità dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Successivamente, la situazione è parzialmente mutata, in quanto l'Agenzia delle entrate, subentrata al ministero, e la SOGEI si sono adoperate per mettere a disposizione delle regioni informazioni anagrafico-fiscali. Alle regioni in particolare vengono ora offerti i seguenti servizi dedicati quali: forniture massive di informazioni fiscali ai fini IRAP e addizionale regionale; servizi di consultazione anagrafica e fiscale delle singole partite; servizi statistici di supporto all'analisi revisionali dei gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale; supporto alla gestione delle tasse automobilistiche.
In aggiunta ai suddetti servizi fiscali, l'Anagrafe tributaria è utilizzata per il monitoraggio della spesa sanitaria. L'articolo 50 della legge 24 novembre 2003 n. 326, infatti, detta disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, affidando al Ministero dell'economia e delle finanze l'incarico di sviluppare un progetto operativo per la realizzazione, attraverso un sistema informatico, delle funzionalità che devono essere rese disponibili a tutti gli organismi istituzionali preposti al controllo della spesa. A tale monitoraggio concorre anche il Dipartimento per gli Affari regionali.
Come prima fase di questo progetto, il Ministero dell'economia e delle finanze deve curare la generazione e la progressiva consegna della tessera sanitaria a tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale e muniti di codice fiscale. Il patrimonio della banca dati dell'Anagrafe tributaria, inoltre, è utilizzato per le varie Carte regionali dei servizi.
In conclusione, ritengo che il rapporto tra sistema regionale e Anagrafe tributaria sia migliorato rispetto anche al recente passato e si evolva verso forme di collaborazione più avanzate, il che costituisce un dato significativo e un indubbio vantaggio per la realizzazione del federalismo fiscale, anche se occorre da parte di tutti un ulteriore sforzo. In una società, come la nostra, sempre più fortemente orientata verso sistemi tecnologicamente avanzati, si pone il problema non solo di definire normativamente un sistema di federalismo fiscale ordinato ed in grado di far funzionare meglio la macchina pubblica ma, anche e contestualmente, di trovare forme di gestione che, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione, siano in grado di realizzare tutto ciò.
La realizzazione del federalismo fiscale presuppone, infatti, un sistema informativo efficiente ed organico. La tecnologia informativa oggi consente tutto ciò, garantendo con veridicità ed immediatezza la sintesi di dati e di informazioni, oggi sempre più necessaria.
È altrettanto pacifica, però, la necessità di una revisione del sistema che consenta il potenziamento della capacità di scambio di dati ed informazioni. Le informazioni, invero, costituiscono un patrimonio importante per tutti e le informazioni devono essere in grado di arrivare là dove servono e devono poter andare dal centro alla periferia e viceversa. Occorre, perciò, un sistema che, attraverso l'informatica, faccia viaggiare i dati e non le persone, con meno disagio possibile per il contribuente.
Il federalismo, qualunque esso sia, amministrativo o fiscale, ha senso e valore se capace di migliorare i servizi e di renderli più efficienti, garantendo, nel contempo, una migliore qualità di vita ai cittadini destinatari dei servizi stessi. Se questa è l'impostazione culturale e metodologica che deve guidare nella sua realizzazione, nel caso di specie la soluzione atta a consentire, attraverso una ordinata gestione dell'Anagrafe tributaria, rapporti di leale collaborazione e coordinamento con i diversi organi di governo del territorio, può essere rinvenuta in un sistema di interscambio di dati e informazioni che sia concordato tra il centro ed il territorio.
Si ricorda che il rispetto dei parametri di Maastricht impone la necessità di avere dati certi e complessivi. Il sistema dell'Anagrafe dovrà consentire tutto ciò, così come dovrà essere in grado di fornire informazioni utili per la lotta all'evasione fiscale, in un'ottica di collaborazione fra «i diversi livelli di governo del Paese».
La realizzazione di un sistema più omogeneo riguarda senza dubbio in primo luogo l'Anagrafe tributaria, ma coinvolge anche gli enti locali che, nell'ottica della leale cooperazione, dovranno avviare iniziative volte a rendere omogenei i sistemi informatici eventualmente esistenti e quelli che autonomamente potranno essere realizzati per la gestione dei tributi propri all'indomani della piena attuazione del federalismo fiscale, affinché i dati complessivi siano in grado di dialogare reciprocamente.
Una considerazione generale finale. Non vi è dubbio che vi sia una unica grande amministrazione pubblica, fatta da organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e da tutti gli altri enti locali; l'unicità dell'amministrazione, impone, tuttavia, imprescindibilmente l'unicità della funzione pubblica e, quindi, di attività gestionali che, pur svolte dai diversi livelli, siano in grado di assolvere il fine pubblico che, in quanto tale, è uguale per tutti gli amministratori e per tutti i cittadini della Repubblica.
Questo interscambio di dati e servizi, questa condivisione degli strumenti di base è nella logica di ogni federalismo e non è forse lontano il tempo in cui il processo si invertirà e sarà «l'esattore comunale che riscuote anche le tasse dello Stato ... il Comune che presta i funzionari al Governo» (Tocqueville, La democrazia in America).
Ciò che mi preme dire è che è di tutta evidenza che questo sistema integrato, in cui tutti dialogano tra loro utilizzando lo stesso linguaggio - e lasciatevelo dire da uno che è molto indietro nella cultura dell'informatica, facendo parte di una generazione che l'informatica l'ha imparata a forza di colpi di ginocchio, ma non certamente a scuola... - non soltanto è indispensabile, ma consente un risparmio colossale. Vi è un unico grande confine di cui dobbiamo farci carico tutti, maggioranza e opposizione, Governo, Parlamento, regioni, province e comuni: è la salvaguardia della privacy, perché che tutti questi dati circolino esattamente dove devono circolare è assolutamente doveroso e tutti lavoriamo per questo obiettivo, ma non possiamo permettere che circolino laddove non devono farlo.
Ognuno di voi può immaginare qualunque cosa: il concorrente dal punto di vista professionale, il piccolo racket locale che non ha nessun titolo per conoscere né il nostro reddito né i nostri versamenti IVA e via dicendo. L'intercambiabilità del linguaggio e del messaggio deve essere assolutamente uniforme su tutto il territorio nazionale, ci mancherebbe altro, prevedendo però dei sistemi di garanzia adeguati quali sino a questo momento non mi pare siamo riusciti ad attuare.

PRESIDENTE. Prima di tutto ringraziamo il ministro La Loggia per essere intervenuto. Mi pare che egli abbia messo in risalto un elemento significativo che meriterà un approfondimento quando incontreremo le regioni, perché il fatto che tutte le regioni si siano già dotate di un'anagrafe tributaria regionale costituisce già un momento significativo di raccordo con lo Stato.
Tra l'altro, nella relazione è citato l'articolo 6 della legge della regione Lombardia n. 10 del 2003, dove addirittura si prevede espressamente che «le notizie in possesso dell'anagrafe tributaria regionale sono trasmesse, mediante procedure informatiche, all'anagrafe tributaria statale, secondo modalità definite d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze». Quindi, la circolazione di informazioni, che più volte abbiamo reclamato come auspicabile, di fatto già esiste dal punto di vista legislativo. A questo punto però, secondo me, occorre renderla operativa nel vero senso della parola.

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Se posso permettermi, è importante che questa circolazione non avvenga soltanto tra la singola regione e lo Stato, ma anche tra le regioni, perché se dobbiamo andare a «pescare» un evasore, non possiamo cercarlo soltanto in Lombardia perché sappiamo che la sua residenza anagrafica e tributaria è in Lombardia! Se questa persona nel frattempo si è trasferito a da un'altra parte, ha eletto domicilio in un'altra regione e lì ha aperto un'altra attività, attraverso nome e cognome codice fiscale o partita IVA e quant'altro, si deve essere in condizione di trovarlo! Ma se la regione Lombardia non dialoga con il sistema della Campania e del Molise e questa persona scappa, non lo prendiamo più. Allora sì che è necessaria la capacità di dialogare, ma non fuori da quel circuito, con la raccomandazione finale - non voglio naturalmente rubare il mestiere al professor Rodotà - che la privacy sia garantita, il che non è semplice, perché proprio la facilità di accesso ai dati rende complicata la copertura degli stessi rispetto agli sguardi di chi non ha nessun diritto di accedervi.

PRESIDENTE. Avevamo già audito il professor Rodotà in occasione dell'entrata in vigore del codice di protezione dei dati personali. Devo dire che, per alcuni aspetti relativi all'anagrafe tributaria, vi erano effettivamente dei margini di copertura discreti nell'ambito della normativa. Poiché oggi però anche le regioni hanno un potere di organizzazione dei dati, occorre che tutto questo sistema funzioni a rete per lo scambio di informazioni ed anche per avere delle garanzie di protezione omogenee, perché altrimenti avremmo delle regioni che «raccontano» tutto e regioni che non forniscono nessun dato!
Mi pare pertanto che queste osservazioni siano meritevoli di considerazione e che vi sia materia per procedere nei lavori della Commissione. Ringrazio anora il ministro e do la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

ALDO CENNAMO. In primo luogo, vorrei anch'io ringraziare il ministro La Loggia in modo non formale, perché con il suo intervento ha centrato gli argomenti oggetto della nostra indagine, che io voglio riassumere in due punti. Vorrei premettere che il mio non sarà un intervento di merito, giacché l'ampia relazione del ministro necessita di un approfondimento, cosa che la Commissione ovviamente farà nel prosieguo dei propri lavori.
È la prima volta che il ministro La Loggia viene audito dalla Commissione ed è quindi opportuno segnalare alla sua attenzione che le argomentazioni oggetto della sua relazione - in modo del tutto autonomo e proprio per confermare la capacità di approfondimento che questa Commissione ha avuto nel corso degli ultimi due anni - le abbiamo già poste all'attenzione dei vari soggetti, istituzionali e non, che sono stati auditi dalla Commissione, per quanto concerne in particolare lo stato di attuazione del federalismo fiscale nel nostro paese e, ancora più in particolare, i rapporti tra il sistema di gestione dell'Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali che mi pare costituisca un punto importante della sua relazione di questa mattina.
Non entrerò nella polemica sui costi del federalismo fiscale, perché anch'io trovo che la polemica sul disegno di riforma costituzionale del Governo, il dibattito parlamentare che ne è scaturito sia molto più concentrato sugli aspetti politici che non su quelli di merito e che, ovviamente, una questione così complessa e delicata necessita di un approfondimento, perché determinare tali costi non è certo facile. L'importante è che, su questa vicenda dell'attuazione del federalismo fiscale, viga - e non potrebbe essere altrimenti in uno Stato unitario e nazionale - il principio della solidarietà.
Mi preme anche ricordare a tutti noi, a titolo informativo, che il Servizio studi della Camera, nel settembre di quest'anno, ha prodotto un dossier proprio in relazione al dibattito che si è svolto in aula sull'organizzazione dei sistemi di federalismo fiscale, prendendo in esame cinque paesi europei (Belgio, Austria, Germania, Spagna ed un altro che ora non ricordo) e tre paesi extraeuropei (Stati Uniti, Canada e Australia). Ho avuto modo di prenderne visione in questi giorni e trovo che sia un lavoro molto ben fatto, che potrà esserci utile nel prosieguo dei nostri lavori.
Tornando alle questioni di merito, signor ministro, per quanto riguarda la prima, vorrei rassicurarla sul fatto che noi intendiamo il federalismo fiscale - così come lo intendeva il decreto legislativo n. 56 del 2000 - come disciplina dei rapporti finanziari tra Stato ed economia locale, che parte dal presupposto del rispetto della legge che garantisce l'autonomia di spesa e di entrata agli enti locali e le disponibilità di risorse finanziarie da ottenersi mediante l'applicazione di tributi ed entrate proprie.
Il secondo aspetto alquanto delicato riguarda invece la fissazione degli strumenti di coordinamento del sistema tributario dello Stato e degli enti locali. Questo è il grande tema che abbiamo di fronte. Proprio in relazione a questi strumenti di coordinamento fu proposta l'istituzione di questa Commissione di alta vigilanza ed io debbo rilevare - lo dico con rammarico - che essa si è trovata di fronte delle difficoltà oggettive. Ritengo tuttavia che sarebbe opportuno pervenire finalmente alla conclusione di questi lavori.
Infatti, nel frattempo la delega fiscale che il Parlamento ha dato al Governo procede e quindi procedono i provvedimenti di riforma del sistema fiscale. Dall'altra parte, sono compiuti - o quasi - i disegni di riforma costituzionale e quindi è vieppiù indispensabile che la Commissione produca un risultato utile per affrontare questo grande nodo che, come ricordava il ministro, proprio in questi ultimi anni ha dato luogo a tanti contrasti tra il mondo delle autonomie locali e il Governo centrale, tant'è che in varie istanze amministrative pendono ancora dei ricorsi.
Questi due principi presuppongono la costruzione di un federalismo fiscale che davvero ci porti al superamento della finanza derivata, verso la quale già ci siamo incamminati con alcune misure importanti, come ad esempio la cessazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale attraverso il trasferimento di fondi. Oggi infatti è sostanzialmente finanziato attraverso la compartecipazione al gettito dell'IVA, attraverso l'incremento di una aliquota di azionata dell'IRPEF a favore delle regioni e attraverso l'aumento della compartecipazione alle accise sulla benzina.
Questo perché, da un lato, vi è stata la soppressione dei trasferimenti erariali e, dall'altro, la cessazione dei trasferimenti relativi alla spesa sanitaria. È quindi nell'ottica definita dal decreto legislativo n. 56 del 2000 che noi intendiamo proseguire i nostri lavori di approfondimento, rispetto ai quali il contributo fornito dal ministro si è rivelato assai utile.
L'altro tema sul quale abbiamo insistito molto nel corso degli ultimi due anni - come ricordavo poc'anzi, signor ministro - è il rapporto tra sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e il mondo delle autonomie. Si tratta di un grande tema e infatti non vi è occasione in cui non lo riproponga.
In primo luogo, il nostro è uno dei paesi europei all'avanguardia per quanto riguarda la gestione dell'Anagrafe tributaria, perché abbiamo creato un sistema che funziona, come è da tutti riconosciuto. Recentemente abbiamo avuto anche possibilità di confronto in sede europea - come si evince dalla precedente indagine che abbiamo svolto -, dove si teme l'armonizzazione fiscale; sembra difficile presupporre un'armonizzazione dei sistemi di anagrafe tributaria in assenza di una armonizzazione del sistema fiscale a livello europeo. Tuttavia, su questa questione, abbiamo un gran patrimonio di conoscenze che potrebbe essere estremamente utile all'intero mondo delle autonomie e che purtroppo oggi non è messo a disposizione del sistema delle autonomie.
Il professor Di Tanno, audito da questa Commissione nella precedente indagine, ci riportava questo esempio. Se mettessimo le nostre conoscenze catastali - anche in questo caso, dobbiamo rilevare che il procedimento di decentramento del catasto è sospeso - a disposizione dei comuni, ciò sarebbe molto utile per effettuare accertamenti più congrui e siccome ritengo che anche domani, a federalismo fiscale realizzato, non potremo avere 20 sistemi di anagrafe tributaria, dovremo avere una anagrafe tributaria centrale che sia in grado di dialogare con autonomie locali. Quindi, è tanto più importante mettere questo immenso patrimonio a disposizione delle autonomie locali, perché questo sicuramente incentiverebbe il lavoro dei comuni e preparerebbe un atterraggio più morbido anche delle conclusioni sul piano operativo a cui perverremo sia attraverso la riforma costituzionale sia attraverso quella fiscale, relativamente al reperimento delle risorse.
Questi sono i temi su cui, ancora una volta, ci cimentiamo ed io credo, presidente, che successivamente (e comunque prima della conclusione dei nostri lavori) sarebbe utile informare il ministro La Loggia alla luce dei nuovi approfondimenti, magari attraverso un nuovo confronto in questa sede.

GERARDO LABELLARTE. Sarei voluto intervenire, ma ritenendo esauriente l'intervento del collega Cennamo, «cederò» il tempo a mia disposizione al ministro.

PRESIDENTE. Sta bene. Do dunque la parola al ministro La Loggia per la replica.

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Vorrei aggiungere soltanto una sottolineatura. Come riportato a pagina 6 della relazione, le regioni sono ancora in attesa della fornitura completa delle dichiarazioni dei redditi dei residenti ai fini della verifica delle autocertificazioni e dei servizi in campi strategici, collegati al reddito, quali sanità, casa, asili nido, borse di studio e via dicendo. Come è di tutta evidenza, si tratta di dati che rappresentano la «spina dorsale», senza i quali cioè è perfettamente inutile discutere di tutto il resto, perché senza questi dati è difficile fare un controllo sull'evasione.
Diciamolo con tutta chiarezza, il controllo sull'evasione oggi non può essere soltanto compito dello Stato. Forse fino a qualche tempo fa poteva essere così, oggi non più: deve esserci necessariamente un intreccio di informazioni e di controlli che partano dai comuni più che dallo Stato, se è vero, com'è vero, che le evasioni che riguardano i tributi locali sembrerebbero essere - e forse voi arriverete alla stessa conclusione molto presto - la fetta più grossa. Non so se anche questa questione fa parte del vostro programma, ma se non è così è sicuramente una questione collaterale al vostro programma di indagine, perché anche in quel caso, sicuramente, c'è tanto da fare.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro e dichiaro conclusa l'audizione.

ERRATA CORRIGE


Nel Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 20 ottobre 2004, alla pagina 9, seconda colonna, quarta riga, le parole «economia locale» sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali»; alla pagina 10, prima colonna, ventinovesima riga, le parole «dove si teme» sono sostituite dalle seguenti «sui temi della».















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