Camera

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Data: 04/12/2008

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Tommaso FOTI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta da due articoli, è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni, anche acustiche, previsto dall'articolo 844 del codice civile; tale disposizione, lasciando ampi margini di interpretazione al concetto di «normale tollerabilità» dei rumori in esso contenuto, ha determinato, nel corso degli anni, un serio contenzioso in sede giurisdizionale ed una giurisprudenza contrastante che reca danno sia agli operatori economici che ai privati cittadini. Segnala, altresì, che, con l'intento di circoscrivere - per le sopra esposte ragioni - la portata della norma codicistica, l'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che i limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, siano stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali, emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che, nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, siano fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Precisa che, in altri termini, la proposta di legge individua un'interpretazione volta a coordinare la norma del codice civile con la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico, con l'obiettivo di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali. Osserva, infine, che l'articolo 2 reca le consuete norme relative all'entrata in vigore del provvedimento di legge. Prima di concludere ritiene, peraltro, doveroso ricordare che già nella XIV legislatura l'VIII Commissione esaminò una proposta di legge avente finalità analoghe, della quale egli stesso era stato relatore. Il provvedimento non ebbe, poi, ulteriore seguito. Si augura, pertanto, che tale proposta possa essere esaminata con sollecitudine al fine di poter dare una adeguata risposta ai problemi prima richiamati. . .

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TommasoFoti
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