La Commissione inizia l'esame.
Tommaso FOTI (PdL), relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Prima di esaminare nel dettaglio gli articoli che riguardano le competenze specifiche della VIII Commissione, intende soffermarsi su alcune considerazioni di carattere generale: segnala, infatti, che - come già visto in occasione del dibattito sul DPEF - la strategia dell'azione di governo tende a raggiungere quattro obiettivi essenziali: ridurre il costo complessivo dello Stato, rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione, ridurre il peso della burocrazia sui cittadini e spingere l'apparato economico verso lo sviluppo. Alcune di queste azioni, quali l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa e la detassazione delle remunerazioni di produttività, sono già state poste in essere con il decreto-legge n. 93, mentre molte altre importanti iniziative sono ora contenute nel decreto-legge 112. In particolare, osserva che il decreto-legge si pone l'obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso misure di liberalizzazione e semplificazione amministrativa «a costo zero» sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese. In tal senso, l'articolo 1, che definisce le finalità e l'ambito di intervento del decreto-legge, chiarisce come quest'ultimo, unitamente ad altri provvedimenti normativi indicati nel DPEF 2009-2013, sia volto a realizzare, con effetti a far data dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/Pil, definiti dallo stesso DPEF, nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del Pil attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati, idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Passando alle materie di più specifica competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 11 prevede, al fine di contrastare il tema dell'emergenza abitativa, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari. Il piano prevede anche l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali. Rileva che, sempre con riferimento all'emergenza abitativa, l'articolo 13 - al fine della valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati - prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. Il comma 2 del medesimo articolo individua i criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi, ed in particolare che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione; il comma 3 prevede, quindi, che negli accordi stessi possa essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Al riguardo, osserva che occorrerà valutare, nel corso del dibattito, l'opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di prevedere che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica. Sottolinea, poi, che il successivo articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto all'istituzione degli organismi per la gestione delle attività e alla fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.Passa, quindi, all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Segnala che esso ripropone il testo di un emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame istruttorio del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Le norme proposte, già introdotte nel decreto-legge, ne sono state espunte a seguito del rinvio del testo alla Commissione da parte dell'Assemblea della Camera, per l'esame degli emendamenti del Governo riproducenti le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Rileva, dunque, che lo scopo della disposizione è quello di promuovere la riorganizzazione di una serie di strutture e organismi tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consenta di razionalizzare le risorse umane e finanziarie attualmente destinate a tali organismi, anche allo scopo di assicurare un percorso rapido ed efficace alle attività di controllo e monitoraggio effettuate da tali organismi in materia ambientale. In proposito, ritiene utile sottolineare l'esigenza che la disposizione in esame, pienamente condivisibile, mantenga una impostazione diretta a garantire il rafforzamento del sistema dei controlli in campo ambientale, secondo principi di efficienza e terzietà degli apparati tecnici preposti. Fa presente, inoltre, che con detto articolo è ridotto da 25 a 23 il numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, e modificata la composizione della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, con una riduzione di dieci unità (da 33 a 23). Illustra, poi, l'articolo 30, che semplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi abbiano ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, restando ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire in materia al fine di garantire livelli ulteriori di tutela. Da ultimo, rileva che il comma 5 dell'articolo 63 reca una disposizione volta a consentire ad Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi. Osserva, infine, che il provvedimento contiene ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, anche se non di sua strettissima competenza: si tratta, in particolare, dell'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Al riguardo, giudica piuttosto incomprensibile la ragione dell'accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti. Segnala, inoltre, l'articolo 10, che inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Illustra, poi, l'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali. Si tratta, a suo avviso, di un intervento su cui occorre la massima prudenza e in ordine al quale si rimette al dibattito in Commissione per comprendere come valutarlo ai fini della predisposizione della proposta di parere. Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che apporta modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana. Rileva che tale disposizione è la sostanziale riproposizione delle vecchie concessioni interrotte dal precedente Governo e che essa va inquadrata nell'ambito delle procedure di recupero dei contraenti generali, anche tenendo conto degli sviluppi in ambito comunitario. Segnala, infine, i commi 12 e 13 dell'articolo 63, che ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane. In conclusione, nel ribadire il proprio convincimento circa la rilevanza fondamentale del provvedimento nel suo complesso, si riserva di presentare - eventualmente anche al termine della seduta odierna - una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà sulle singole disposizioni (talune delle quali già enunciate nella sua relazione introduttiva), preannunciando sin d'ora un orientamento di massima favorevole al decreto-legge. . .
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Tommaso FOTI (PdL), relatore, considerato l'andamento del dibattito odierno, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), anche al fine di consentire ai gruppi i necessari approfondimenti e l'eventuale prospettazione, anche in via informale, di possibili richieste di modifica o di integrazione, che si riserva di verificare con il massimo scrupolo per la seduta di domani.
ALLEGATO
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).
La VIII Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1386, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa «a costo zero» sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese; rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi, esprime
con le seguenti osservazioni: 1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti; 2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela - anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale - la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali; 3) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 4) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: «e strumenti di incentivazione del mercato della locazione», le seguenti parole: «e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione», anche in modo da rispondere, da un lato, all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi; 5) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica; 6) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati tecnici preposti.
