Camera

DL 240/04: Accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio . . .

Data: 20/10/2004

Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 240/04: Accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo e integrazioni alla legge n. 431 del 1998.
C. 5350 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che il rappresentante del Governo, essendo impegnato nella seduta della IX Commissione relativa all'esame in sede consultiva della manovra di bilancio, ha comunicato di non poter giungere presso la VIII Commissione prima delle ore 14,30. In tal senso, se non vi sono obiezioni, propone che nell'odierna seduta si proceda esclusivamente allo svolgimento della relazione introduttiva del relatore, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Tommaso FOTI (AN), relatore, illustra le finalità del provvedimento, sottolineando come esso intenda porre rimedio ad una situazione di «sospensione del diritto» nel settore delle locazioni ad uso abitativo. Il decreto-legge in esame, infatti, si colloca alla fine di un percorso che ha avuto inizio con la legge finanziaria per il 2001 e che è culminato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2004, che ha ribadito il principio per cui la sospensione delle procedure di rilascio di immobili può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». La Corte ha anche sottolineato che lo Stato, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio, non può limitarsi a trasferire all'infinito il relativo onere, in via esclusiva, a carico del locatore.
Passando ad analizzare i contenuti specifici del decreto-legge n. 240 del 2004, rileva che le modifiche ad esso apportate dal Senato hanno dato un sostanziale contributo a sostegno del miglioramento dell'impianto complessivo, anche mediante l'individuazione di una soluzione alla vicenda delle varie proroghe della sospensione degli sfratti, succedutesi a partire dalla legge finanziaria per il 2001. In tal senso, l'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento: i destinatari delle misure recate dal decreto-legge sono coloro che versino in condizioni di particolare disagio, che siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio e successivi differimenti e proroghe, e siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti. L'articolo 2 assicura quindi un contributo innovativo alla normativa vigente, con l'istituzione di cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini «disagiati» di cui all'articolo 1, e per le quali sono previste le agevolazioni fiscali ed i contributi indicati nei successivi articoli 3 e 4. I commi 2, 5 e 6 del citato articolo 2 prevedono tre nuove tipologie contrattuali, stipulatibili dai soggetti indicati dall'articolo 1, mentre i commi 3 e 4 riguardano due nuove tipologie contrattuali che possono riguardare enti locali in qualità di conduttori. Il riferimento esteso agli enti locali, e non più limitato solo ai comuni, rappresenta, a suo avviso, un ulteriore miglioramento del testo, che consente a nuovi soggetti istituzionali di accedere ai contributi previsti dalla nuova disciplina. Inoltre, le nuove tipologie contrattuali ampliano il quadro delle opportunità per i soggetti interessati e innescano un sistema virtuoso per l'accesso ai contributi.
Rileva altresì che il provvedimento assicura un ulteriore fondamentale chiarimento, contenuto al comma 6-bis dell'articolo 2, approvato nel corso dell'iter al Senato, che introduce una norma volta a non pregiudicare la possibilità dei conduttori, che si avvalgono delle nuove tipologie contrattuali, di partecipare ai bandi per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il comma 7 dell'articolo 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari e degli altri istituti comunque ad essi succeduti (ex IACP), mediante la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», per fornire assistenza ai soggetti di cui all'articolo 1 e per il coordinamento delle relative iniziative.
Osserva quindi che l'articolo 3 disciplina gli incentivi per favorire il ricorso alle nuove tipologie contrattuali che possono consistere, tra l'altro, in agevolazioni di carattere fiscale o nella possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dell'ICI. Costituisce criterio prioritario per l'erogazione del contributo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 marzo 2005, invece della data originariamente prevista del 31 dicembre 2004. L'articolo 4 prevede poi una differenziazione del contributo statale previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, per le cinque tipologie contrattuali a seconda della dimensione demografica dei comuni. Una norma particolarmente rilevante è quella contenuta all'articolo 5, in materia di copertura finanziaria, sostituita quasi integralmente nel corso dell'iter al Senato, per adeguare il provvedimento alle nuove norme approvate.
Sottolinea che l'articolo 6 prevede un regime transitorio entro il quale il conduttore potrà dichiarare di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto-legge, differendo nel contempo, fino a tale data, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione, mentre l'articolo 7, recependo anche alcune proposte presenti in vari provvedimenti all'esame della Camera, novella diverse norme della legge n. 431 del 1998, soprattutto per quanto riguarda il decreto ministeriale che fissa le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a canone concordato in mancanza di definizione degli accordi territoriali e che disciplina, altresì, i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 431. Il comma 2 dell'articolo 7 prevede, inoltre, una diversa modalità di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, posticipando la ripartizione alle regioni dal 31 gennaio al 31 marzo di ogni anno e accogliendo alcune abiezioni sollevate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Fa quindi presente che l'articolo aggiuntivo 7-bis, inserito durante l'iter al Senato, riproduce esattamente il contenuto di una proposta di legge di sua iniziativa, successivamente confluita nel testo unificato delle proposte di legge n. 1411 e abbinate, adottato dalla VIII Commissione e tuttora all'esame in sede consultiva della V Commissione. Osserva inoltre che l'articolo 8 prevede che le disposizioni recate dagli articoli del decreto legge in esame, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, abbiano efficacia fino al 31 marzo 2005.
In conclusione, ritenendo condivisibili gli obiettivi e i contenuti del decreto-legge in esame, ritiene che l'insieme delle modifiche apportate alla legislazione vigente, da questo come da altri provvedimenti, sia tale da rendere opportuno, in futuro, un intervento organico di riordino dell'intero settore, eventualmente nella forma di un testo unico. In ogni caso, con riferimento al decreto-legge all'esame della Commissione, sottolinea l'opportunità di una sua rapida approvazione, ai fini della definitiva conversione in legge.

Pietro ARMANI, presidente, intervenendo per una precisazione, chiede al relatore se esista una quantificazione di massima dell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in esame.

Tommaso FOTI (AN), relatore, osserva che, alla luce delle stime fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento dovrebbe riguardare circa 26.000 famiglie, comprendenti soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato della proroga relativa all'esecuzione dei rilasci per finita locazione scaduta il 30 giugno scorso.

Pietro ARMANI, presidente, nel prendere atto della precisazione fornita dal relatore, rinvia, secondo quanto convenuto in precedenza, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.



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TommasoFoti
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