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D.L. 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori . . .

Data: 03/05/2011

. . . della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché norme per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite Bilancio e Cultura.
Per quanto riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 4, autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area di Pompei, della società ALES S.p.a., mediante apposita convenzione, che deve comunque essere stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e potrà prevedere l'affidamento diretto alla citata società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma. Al riguardo, come ricordato anche dal Governo nel corso dell'esame al Senato, segnala che la società ALES S.p.a., che è interamente partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali, costituisce uno strumento operativo del medesimo Ministero, pienamente rientrante nella fattispecie delle società in house.
L'articolo 2, ai commi 5, 6 e 7, reca disposizioni speciali volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni. In particolare, il comma 5 prevede deroghe ad alcuni termini previsti dal Codice appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, riguardanti rispettivamente i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (articolo 70), il termine entro il quale le stazioni appaltanti inviano ai richiedenti i capitolati d'oneri, i documenti e le informazioni complementari nelle procedure aperte (articolo 71), nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (articolo 72), nonché i termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni, in alcuni casi fornite su richiesta, ed in altri d'ufficio (articolo 79). Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del Codice appalti, che prevede, invece, la progettazione definitiva, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente necessario un maggiore livello di definizione progettuale. Il comma 6 riguarda gli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche, che sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. Il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Tali contratti dovranno essere stipulati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli articoli 26 e 27 del Codice appalti per tali tipologie di contratti, obblighi che si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Qualora, invece, le candidature risultino insufficienti o non ne venga presentata alcuna, il Soprintendente potrà ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.
Per quanto riguarda invece l'articolo 5, ricordo che la versione originaria di tale articolo prevedeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. A seguito dell'approvazione di un emendamento governativo nel corso dell'esame al Senato, in luogo della cosiddetta moratoria nucleare, viene disposta l'abrogazione di tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella legge n. 99 del 2009, nel decreto legislativo n. 31 del 2010 e nel decreto legislativo n. 41 del 2011, volte alla cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e alla riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale. Anche in questo caso, per quanto riguarda i profili di stretta competenza della Commissione, segnalo che viene modificato in più punti l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, al fine di eliminare ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare. Vengono poi modificate le definizioni di Deposito nazionale e di decommissioning, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010. In particolare, il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Al riguardo, osservo che, per finalità di coordinamento, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 andrebbe modificato in quanto nel nuovo testo dell'articolo 2 la definizione di Deposito nazionale non si trova più alla lettera i) bensì alla lettera e). L'articolo 5 del decreto-legge in esame modifica, inoltre, gli articoli da 26 a 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che fanno parte del Titolo III recante «Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici». Le modifiche all'articolo 26 sono finalizzate ad eliminare, dai compiti affidati alla Sogin S.p.a., quelli relativi alla gestione di nuovi impianti. Nel segnalare che le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono finalizzate al coordinamento del testo, in cui scompare il riferimento alla valutazione ambientale strategica della strategia nucleare di cui è prevista l'abrogazione, sottolineo che viene altresì disposta l'abrogazione dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile.
Osserva, in proposito, che il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, non modificato dall'articolo in esame, prevede che l'erogazione dei contributi «compensativi» agli enti locali avvenga sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tale disposizione è giustificata dal fatto che, nel testo vigente, tali contributi riguardano anche i nuovi impianti e che, in tal caso, la determinazione delle tariffe spetta proprio alla citata Autorità, in forza dell'articolo 29. Sarebbe quindi opportuno, considerate le modifiche apportate all'articolo 26 e l'abrogazione dell'articolo 29, valutare se modificare, al comma 2 dell'articolo 26, il riferimento al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le parole limitatamente alle attività riguardanti l'erogazione dei contributi compensativi di cui alla lettera d). Le modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che disciplina la corresponsione di un contributo «compensativo» ai territori limitrofi al Parco Tecnologico, sono finalizzate ad eliminare ogni riferimento ai rifiuti radioattivi provenienti dai nuovi impianti. Nel riformulare il comma 1 viene altresì introdotto un criterio per il riparto, tra i vari enti locali coinvolti, del contributo compensativo citato, che è destinato: per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.
In conclusione, anche alla luce di quanto evidenziato e degli elementi che emergeranno dal dibattito, si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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TommasoFoti
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