Camera

Legge di delegazione europea 2025, un iter rapido e aperto al Parlamento

Data: 18/09/2025
Numero: Bollettino n. 554
Soggetto: Politiche dell'Unione europea (XIV)

ANTONIO GIORDANO (FDI)

Antonio GIORDANO (FDI), relatore, intervenendo anche a nome dell'altro relatore, on. Candiani, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la terza volta nel corso della legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale con i due strumenti sopra richiamati.

In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Evidenzia che il disegno di legge di delegazione europea 2025 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 2 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 16 direttive.

Rinvia per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

Rammenta innanzitutto che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea dev'essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

La relazione illustrativa riferisce, in particolare, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, fra l'altro, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa riporta il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia aggiornato alla data del 18 giugno 2025, che è pari a 64, di cui 51 per violazione, del diritto dell'Unione e 13 per mancato recepimento di direttive UE.

Al 15 settembre 2025 risultano aperte, nei confronti dell'Italia, 68 procedure di infrazione, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

La relazione rende noto altresì che, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per gli affari europei sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, solo le regioni Lombardia e Puglia, nel corso dell'anno 2024, hanno recepito direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.

Venendo all'illustrazione dei contenuti del Capo I, recante disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, segnala che l'articolo 1 reca, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi volti all'attuazione e al recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati negli articoli da 3 a 13 della presente legge di delegazione, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.

Il conferimento della delega si inquadra nell'ambito delle procedure previste per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione, secondo modalità già previste dalla normativa vigente in materia.

Il comma 2 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega sono trasmessi, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere il proprio parere sui provvedimenti in esame. In tal modo si assicura il coinvolgimento del Parlamento nella fase attuativa della delega legislativa.

Il comma 3 individua le fonti di copertura.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo finalizzata all'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di atti normativi dell'Unione europea, in particolare direttive e regolamenti, che risultino già applicabili ma per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative. In base a quanto stabilito dall'articolo, il Governo è delegato a intervenire entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le modalità di introduzione delle sanzioni nell'ordinamento nazionale in attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

La delega si riferisce, in particolare, agli obblighi contenuti in direttive europee già recepite mediante atti di natura regolamentare o amministrativa, nonché ai regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui tali atti non siano già accompagnati da un regime sanzionatorio. Le disposizioni sanzionatorie che saranno adottate dovranno conformarsi, per quanto concerne i princìpi e criteri direttivi, a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, il quale prevede, tra l'altro, che le sanzioni penali siano previste solo nei limiti in cui risultino necessarie per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Passando ai contenuti del Capo II, che ha ad oggetto le deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee, segnala che l'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione, da parte del Governo, della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/2822, approvato in pari data, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 in materia di disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione.

Come precisato nella relazione illustrativa, evidenzia che tali modifiche si rendono necessarie alla luce dell'esigenza di modernizzare il sistema di disegni e modelli industriali, rendendone la protezione più attrattiva e accessibile tanto per i singoli creatori e autori quanto per le imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI). L'intervento normativo risponde inoltre all'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, promuovendo un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali tra gli Stati membri e semplificando i meccanismi di acquisizione, amministrazione e tutela dei diritti sui disegni e modelli nell'ambito dell'Unione europea, a beneficio della crescita, della competitività delle imprese e nel rispetto degli interessi dei consumatori.

Passando all'esame dei contenuti dell'articolo, il comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'obiettivo è duplice: da un lato garantire il recepimento puntuale della citata direttiva (UE) 2024/2823, dall'altro assicurare la piena coerenza dell'ordinamento nazionale con le nuove disposizioni regolamentari europee.

Il comma 2 individua, in aggiunta ai principi generali stabiliti dalla normativa nazionale sul recepimento del diritto europeo, una serie di principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi. In primo luogo, si prevede l'adeguamento del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva e del regolamento in oggetto, con espressa abrogazione delle norme superate. Viene quindi richiesto di prevedere, in conformità alla nuova direttiva, i casi in cui un disegno o modello non possa essere registrato o debba essere dichiarato nullo. A tale proposito, è introdotta la previsione di una procedura amministrativa rapida ed efficiente per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello registrato, da svolgersi dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e modalità stabiliti dal decreto previsto all'articolo 226 del codice della proprietà industriale, la cui omissione comporta l'irricevibilità delle istanze.

Si richiede inoltre di modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in modo da garantire un sistema più celere e funzionale, anche in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia di nullità. In coerenza con gli interventi normativi previsti, si dispone infine il rafforzamento del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante l'assunzione, a decorrere dal 2027, di cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare anche provvedimenti di natura regolamentare per l'attuazione della direttiva, inclusi eventuali aggiornamenti del regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione, da parte del Governo, della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

Come precisato nella relazione illustrativa, le modifiche normative si rendono necessarie per incentivare, nel contesto della transizione verso un'economia circolare, la riparazione dei beni di consumo difettosi, favorendo una maggiore sostenibilità ambientale e riducendo lo smaltimento prematuro di prodotti ancora riparabili. Sottolinea che l'intervento mira, in particolare, a rendere più accessibile la riparazione anche al di fuori della garanzia legale, rafforzando la posizione dei consumatori, stimolando la concorrenza tra i riparatori e promuovendo l'utilizzo prolungato dei beni. La direttiva in parola, qualificabile come strumento di armonizzazione massima, impone agli Stati membri di non introdurre o mantenere disposizioni divergenti, richiedendo quindi un adeguamento puntuale dell'ordinamento nazionale.

Venendo al contenuto dell'articolo in esame, rileva che il comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In tale contesto, vengono elencati una serie di principi e criteri direttivi specifici cui attenersi nell'esercizio della delega.

In primo luogo, la lettera a) prevede la definizione delle modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, istituita dalla direttiva, esercitando ove opportuno le opzioni previste agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 2. L'obiettivo è quello di garantire la piena funzionalità della sezione nazionale, assicurando una partecipazione adeguata da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché il massimo beneficio per i consumatori. La piattaforma potrà comprendere, oltre ai riparatori, anche venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi e iniziative di riparazione collaborativa.

La lettera b) affida al Governo il compito di individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, incaricato di esercitare le funzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, inclusa l'attività di monitoraggio e di rimozione delle informazioni non valide dalla sezione nazionale, nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

La lettera c) demanda l'individuazione del quadro dei rimedi a favore dei consumatori qualora il riparatore non dia seguito all'erogazione del servizio dopo l'accettazione del modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva, garantendo una tutela effettiva degli utenti.

Con la lettera d), si prevede la designazione dell'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, le quali dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre stabilito che gli introiti derivanti dalle sanzioni siano destinati, con la previsione di destinare parte dei proventi in parte all'autorità di controllo e in parte al bilancio dello Stato.

La lettera e) consente di apportare alla normativa vigente – con particolare riferimento al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – tutte le modifiche, integrazioni e abrogazioni necessarie al fine di garantire il corretto e completo recepimento della direttiva.

La lettera f) mira ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di garanzie post-vendita con le nuove disposizioni europee, introducendo eventuali adattamenti del codice del consumo per assicurare la coerenza sistematica dell'ordinamento.

Infine, la lettera g) consente l'adozione di tutte le ulteriori modifiche e integrazioni alla normativa vigente che si rendano necessarie per garantire il coordinamento con la disciplina introdotta in attuazione della direttiva.

Il comma 2 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Venendo alle disposizioni del Capo III, recante deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei, segnala che l'articolo 5 conferisce al Governo una specifica delega finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, volto ad abrogare la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE e a stabilire le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico.

Come specificato nei commi 1 e 2, la delega – da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – è volta, in via generale, all'adeguamento dell'attuale quadro legislativo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento della direttiva 2006/42/CE, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni introdotte, modificate, abrogate e integrate dal regolamento (UE) 2023/1230, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche alcuni criteri specifici. Tra questi, figura in primo luogo la necessità di apportare le modifiche, integrazioni o abrogazioni al citato decreto legislativo n. 17 del 2010, al fine di assicurare una piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1230. È inoltre richiesto di garantire la coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di sicurezza generale dei prodotti e vigilanza del mercato, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 e il già citato decreto legislativo n. 157/2022. Al fine di assicurare la continuità operativa e commerciale, dovrà inoltre essere prevista una disciplina transitoria che consenta la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, nel rispetto delle previsioni della direttiva 2006/42/CE.

Osserva che un aspetto centrale della delega riguarda l'aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e conformità delle macchine. A tal fine, come ulteriore criterio direttivo, il legislatore richiede che le nuove sanzioni siano efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle violazioni, e che l'azione amministrativa nei procedimenti sanzionatori sia improntata a criteri di economicità, celerità ed efficacia.

È inoltre prevista la possibilità di riassegnare le somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e successiva destinazione agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato, per il potenziamento delle relative attività.

Infine, il comma 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 conferisce al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica i regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e applicabile a decorrere dal 2 luglio 2026, introduce un quadro normativo armonizzato volto ad assicurare maggiore trasparenza e affidabilità nelle attività di rating ESG, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari sostenibili.

La delega, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è volta a garantire l'attuazione, il coordinamento e l'adeguamento della normativa nazionale al contenuto del citato regolamento europeo, anche mediante l'introduzione delle modifiche necessarie al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Come previsto dal comma 2, il Governo dovrà assicurare il coordinamento con le normative settoriali vigenti, nonché l'integrale applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione previste dal regolamento stesso.

È altresì previsto che venga designata la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005. Alla CONSOB saranno attribuite le funzioni e i poteri disciplinati dal regolamento, da esercitarsi nei limiti e con le modalità ivi stabiliti. Fa presente che l'adempimento di tali compiti da parte dell'Autorità di vigilanza dovrà avvenire nell'ambito del proprio bilancio autonomo, utilizzando le risorse già disponibili per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

Il comma 3 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 affida al Governo il compito di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1005/2009. Evidenzia che tale regolamento si inserisce nel quadro della normativa europea per la protezione dell'ambiente e mira a garantire una più efficace tutela dell'ozono stratosferico, aggiornando gli obblighi per operatori economici e autorità pubbliche alla luce degli sviluppi scientifici e normativi più recenti.

Come specificato al comma 2, la delega è esercitata secondo le modalità previste dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, tale comma stabilisce una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà rispettare nell'attuazione della delega. Tra questi, la lettera a) prevede la necessità di ridefinire l'intera disciplina nazionale in materia, anche mediante l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo europeo, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione.

La lettera b) prevede di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, già previste dall'articolo 13 della legge n. 549/1993, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie attualmente stanziate a tale scopo nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo così la continuità delle attività di osservazione ambientale senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In attuazione della lettera c), il Governo è chiamato a ridefinire il sistema nazionale relativo al rilascio delle licenze, ai controlli sul commercio delle sostanze, alla promozione delle attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché alle attività di comunicazione e verifica. Ricorda che le competenze saranno attribuite alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, a quelle regionali o ad altri soggetti autorizzati, nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2024/590.

Infine, la lettera d) stabilisce l'esigenza di coordinare il sistema sanzionatorio con la disciplina degli adempimenti e delle competenze definita a livello europeo.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 conferisce al Governo una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244, adottato il 24 aprile 2024, che istituisce un quadro normativo uniforme per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali, prevedendo altresì la creazione di un portale europeo accessibile al pubblico per la consultazione di tali dati. Osserva che il regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, rappresenta un'evoluzione significativa del sistema di comunicazione ambientale dell'Unione, in coerenza con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti e con le recenti modifiche introdotte alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.

La delega, come disposto dal comma 1, deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con la tempistica europea che prevede, a partire dal 1° gennaio 2028, l'obbligo di trasmettere i dati ambientali annuali secondo le nuove regole. In tale prospettiva, la normativa nazionale dovrà essere adeguata entro l'anno 2026, così da garantire, a partire dal 2027, la piena operatività del sistema di raccolta e gestione delle informazioni.

Il comma 2 delinea i principi e criteri direttivi specifici cui dovranno attenersi i decreti legislativi di attuazione della delega. In primo luogo, si prevede l'istituzione di strumenti telematici nazionali idonei a garantire la disponibilità pubblica dei dati nazionali raccolti in attuazione del predetto regolamento europeo, in modo continuativo, gratuito e senza necessità di registrazione. Si prevede inoltre il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni ambientali relative agli impianti industriali, previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE, del portale delle emissioni istituito dal regolamento (UE) 2024/1244, nonché di ulteriori normative settoriali, quali ad esempio quella in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali obblighi informativi, anche mediante l'eliminazione di oneri non necessari, valorizzando le informazioni già disponibili nel fascicolo d'impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi pubblici coinvolti.

Nel rispetto della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, si attribuisce alle autorità regionali competenti la possibilità di effettuare, per conto dei gestori, le dichiarazioni annuali relative alle emissioni prodotte dagli impianti di allevamento e di acquacoltura, valorizzando l'organizzazione amministrativa decentrata e le competenze già in essere a livello territoriale. È altresì prevista la possibilità di adottare, con successivi decreti attuativi, specifici criteri e formati per la valutazione della qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali.

In via transitoria, nelle more della piena interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici coinvolti, si consente che i dati necessari alla predisposizione dei rapporti ambientali possano essere raccolti direttamente presso i gestori degli impianti, i quali restano comunque responsabili della veridicità e accuratezza dei dati trasmessi. Ai fini del pieno recepimento del regolamento europeo 2024/1244, si prevede l'introduzione di un quadro sanzionatorio autonomo, con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, anche in deroga alla disciplina generale recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e ai criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012. A tali sanzioni potranno inoltre essere affiancati strumenti deflattivi del contenzioso, come la diffida ad adempiere.

Ulteriori criteri direttivi prevedono: la possibilità che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati alle autorità competenti e al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento; la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurarne il coordinamento con le nuove disposizioni attuative del regolamento europeo, anche mediante l'abrogazione espressa delle norme divenute incompatibili.

Il comma 3 subordina l'adozione dei decreti legislativi all'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in considerazione delle competenze regionali coinvolte.

Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a). Il comma 5 stabilisce infine che, ad eccezione della copertura prevista al comma 4, l'attuazione dei restanti criteri direttivi della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata al riordino e alla razionalizzazione dell'apparato normativo vigente.

L'articolo 9 conferisce al Governo una delega legislativa, da esercitarsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per procedere all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 e modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056. Ricorda che il nuovo regolamento introduce una disciplina volta a garantire un più efficace controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, rafforzando la tutela dell'ambiente e della salute umana rispetto ai potenziali impatti negativi derivanti da tali attività, e promuovendo, nel contempo, una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, in linea con i principi dell'economia circolare e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi, oltre ai princìpi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche a specifici criteri direttivi. In primo luogo, dovranno essere previste sanzioni amministrative che risultino effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 63 del medesimo regolamento. A tal fine, potranno essere introdotte, ove necessario, disposizioni in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento in materia sanzionatoria, inclusa la possibilità di prevedere, in coerenza con la direttiva 2008/99/CE, la rilevanza penale delle spedizioni illecite di rifiuti. Le sanzioni dovranno tener conto, tra gli altri elementi, della natura e della gravità della violazione, dei benefici economici eventualmente conseguiti e dei danni ambientali arrecati.

Si prevede, altresì che, nell'esercizio della delega, si provveda all'individuazione e alla designazione delle autorità competenti coinvolte nei diversi profili attuativi del regolamento. In particolare, dovranno essere definite le autorità responsabili per l'attuazione del regolamento, quelle responsabili della cooperazione, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del regolamento di cui trattasi.

Inoltre, si prevede di apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento europeo 2024/1157.

È inoltre prevista, in fase di adozione dei decreti legislativi, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei profili attuativi della normativa in parola.

L'articolo 10 conferisce al Governo una delega legislativa da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzata al completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847, pubblicato il 20 novembre 2024, che disciplina i requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Il regolamento (UE) 2024/2847, noto come Cyber Resilience Act (CRA), già in vigore, si applicherà a partire dall'11 dicembre 2027, con disposizioni anticipate relative alla gestione delle vulnerabilità applicabili da giugno e settembre 2026. Tale regolamento introduce un quadro armonizzato di norme per garantire un elevato livello comune di sicurezza cibernetica dei prodotti digitali, al fine di tutelare il mercato unico europeo dalle minacce legate alla cybersicurezza, considerando la natura transfrontaliera del fenomeno.

Il testo del regolamento esclude dall'ambito di applicazione i prodotti digitali sviluppati esclusivamente per scopi di sicurezza o difesa nazionale, nonché quelli destinati al trattamento di informazioni classificate.

Il comma 1 dell'articolo in esame assegna al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana alle disposizioni del regolamento CRA.

Il comma 2 indica i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, oltre ai criteri generali stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e prevede in particolare:

MINISTRO TOMMASO FOTI

Il Ministro Tommaso FOTI fa presente di aver ritenuto importante partecipare alla seduta odierna della Commissione, trattandosi di un provvedimento di particolare rilievo sotto il profilo legislativo, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il recepimento nell'ordinamento nazionale degli atti dell'Unione europea.

Osserva che la presentazione del disegno di legge di delegazione europea relativa al 2025 al Consiglio dei ministri è avvenuta nel mese di luglio scorso, poiché era necessario attendere l'approvazione parlamentare, avvenuta nel mese precedente, del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, cui era opportuno dare priorità al fine di assicurare la coerenza dell'impianto normativo complessivo.

Auspica che l'iter parlamentare per l'esame del presente provvedimento possa proseguire in maniera spedita, con l'obiettivo di giungere all'approvazione dello stesso entro la scadenza, seppur non perentoria, del 28 febbraio, in vista della presentazione della prossima legge di delegazione riferita all'anno 2026.

Rende noto che nel provvedimento in esame sono ricompresi gli atti dell'Unione adottati tra aprile 2024 e giugno 2025, selezionati secondo criteri di priorità e rilevanza per il sistema normativo nazionale.

Precisa che, per quanto riguarda le direttive, due di esse richiedono l'indicazione di principi e criteri direttivi specifici nella delega al Governo, mentre per le altre, riportate nell'Allegato A, è sufficiente il rinvio a principi e criteri direttivi generici di cui alla legge n. 234 del 2012.

Fa presente che il testo del provvedimento in esame è stato sottoposto alla Conferenza Stato-regioni, che ha espresso due osservazioni di natura non vincolante, formulate come raccomandazioni. Su una di queste raccomandazioni il Governo ha espresso una riserva, impegnandosi a svolgere una verifica in ordine all'eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica e alla conseguente necessità di copertura.

Evidenzia che la fase emendativa del provvedimento in esame rappresenterà un momento di confronto significativo con il Parlamento, al quale il Governo guarda con spirito di collaborazione e apertura, nella consapevolezza del ruolo centrale che il legislatore riveste nel processo di recepimento della normativa europea.

Assicura che il proprio Dicastero è pronto a esaminare con la massima tempestività le proposte emendative di competenza, verificandone con attenzione gli aspetti di merito e, in particolare, il profilo delle coperture finanziarie eventualmente necessarie. Fa presente che verrà richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di fornire in tempi rapidi i riscontri di competenza, così da agevolare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione e garantire l'efficienza del processo legislativo. Ribadisce l'assenza di pregiudiziali, sia di natura tecnica che politica, rispetto all'accoglimento di proposte emendative anche delle opposizioni, purché le stesse risultino compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e coerenti con gli obiettivi generali del provvedimento.

Sottolinea l'impegno prioritario del Governo nella riduzione del contenzioso europeo e nella risoluzione delle procedure di infrazione ancora aperte.

Rende noto che da parte della Commissione è stato chiesto ai competenti uffici governativi di predisporre un quadro aggiornato e dettagliato delle procedure di infrazione in essere, che verrà trasmesso non appena disponibile, al fine di fornire alla Commissione un'analisi puntuale dello stato dei procedimenti e degli adempimenti ancora da completare.

Osserva che il dialogo con la Commissione europea è costante e strutturato, e che si è progressivamente affermato un metodo di lavoro orientato per materia piuttosto che per singoli atti, così da affrontare in maniera organica situazioni simili che, in parte, risultavano già superate.

Ribadisce che l'obiettivo prioritario è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazione, migliorando al contempo la tempestività e l'efficacia nel recepimento delle direttive europee, in un'ottica di piena collaborazione istituzionale. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso delle discariche abusive, per il quale si è passati da una situazione inizialmente molto critica alla presenza di sole quattro procedure ancora pendenti, risultato che testimonia un progresso significativo, seppur ancora parziale. Sottolinea che anche il tema delle acque reflue rappresenta un ambito particolarmente complesso e articolato, che richiede interventi tecnici di lunga durata e ingenti risorse finanziarie. Fa presente che, in numerosi casi, le procedure sono rimaste aperte non per inerzia da parte del Dipartimento per gli affari europei, bensì per la mancata tempestività nella trasmissione delle informazioni da parte degli enti territoriali coinvolti.

Evidenzia di aver più volte sollecitato regioni e comuni a una più attiva collaborazione, sottolineando come risposte tempestive possano contribuire a una più rapida chiusura delle procedure, evitando ritardi che rischiano di compromettere il buon esito dei procedimenti. Aggiunge che talune procedure richiedono comunque tempi fisiologicamente lunghi e risorse non sempre programmabili, fattori che incidono sulla complessità del percorso di adeguamento.

Sottolinea inoltre che la legge di delegazione europea costituisce un'occasione importante di confronto tra Governo e Parlamento e che l'interlocuzione dovrà essere continua, trasparente e orientata a una condivisione piena delle scelte strategiche.

Ribadisce la disponibilità a partecipare attivamente all'esame degli emendamenti, soprattutto per quelli che verranno accantonati, ritenendo che il confronto diretto con il Ministro competente possa risultare più efficace rispetto a una mediazione affidata esclusivamente ai Sottosegretari, per quanto preziosa.

Sottolinea infine che, sebbene il provvedimento riguardi principalmente il recepimento di atti dell'Unione europea, non deve escludersi la possibilità di introdurre, nel rispetto dei vincoli unionali, eventuali modifiche volte a risolvere procedure rimaste in sospeso.

Assicura, da parte propria e degli uffici del Dipartimento per gli affari europei, la massima attenzione nel valutare eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea, confermando l'impegno a mantenere un confronto costante e costruttivo con il Parlamento nell'interesse generale del Paese.

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TommasoFoti
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