Camera

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

Data: 21/02/2012

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e abbinate recante il riordino della disciplina in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti nella seduta del 14 febbraio 2012.
Si tratta, come è noto, di un provvedimento già approvato dalla Commissione Trasporti, in sede referente, nella seduta dell'11 ottobre 2011 e, successivamente, riesaminato dalla stessa Commissione sulla base dei pareri espressi, in sede consultiva, dalle Commissioni interessate - in primo luogo alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio -, nonché sulla base dell'affermata intenzione del nuovo Governo di presentare talune proposte emendative dirette a migliorare in alcuni punti il testo precedentemente elaborato dalla Commissione ed a conseguire un'equilibrata sintesi fra il lavoro istruttorio già svolto e le criticità emerse nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.
L'ulteriore testo approvato dalla IX Commissione nella seduta del 14 febbraio 2012 presenta, dunque, diverse novità rispetto a quello sul quale la VIII Commissione si era espressa favorevolmente, con la formulazione di una condizione e di una osservazione, nella seduta del 19 ottobre 2011.
Fra queste novità, segnala fin d'ora, salvo tornarvi più avanti in sede di illustrazione del loro contenuto, figurano anche quelle derivanti dall'accoglimento della condizione e della osservazione che accompagnavano il citato parere favorevole della VIII Commissione.
Rileva quindi che l'insieme delle modifiche apportate dalla Commissione Trasporti riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio.
In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, nel nuovo testo viene precisato anzitutto che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture sono svolte senza aggravio di oneri finanziari e che ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spetta alcun emolumento. Inoltre, si prevede che l'individuazione degli investimenti annuali per la realizzazione e l'implementazione delle infrastrutture non sia demandata al momento dell'approvazione della manovra di finanza pubblica ma attraverso l'istituzione di un apposito stanziamento di 5 milioni annui per il triennio 2012-2014.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti ordinamentali, si prevede anzitutto che il Piano generale per l'intermodalità sia elaborato dal Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, alla quale viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo. Inoltre, i Comitati interregionali per l'intermodalità sono sostituiti da un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro delle infrastrutture, che può articolarsi in sottocomitati territoriali definiti in funzione degli ambiti interessati allo sviluppo delle diverse infrastrutture.
Con riferimento, poi, agli specifici rilievi formulati dalla VIII Commissione, nel ribadire la soddisfazione per l'integrale loro accoglimento, ricorda che essi si sono tradotti, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti, nell'approvazione di due specifiche modifiche del testo del provvedimento: la prima diretta a garantire, in osservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice ambientale, l'assoggettamento del previsto Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); la seconda diretta invece a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali.
Deve, tuttavia, rilevare che il nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti presenta un'ultima novità di rilievo che, intervenendo, in una materia, quella urbanistica, di stretta competenza della VIII Commissione, presenta tuttavia, ad una prima lettura, alcuni aspetti problematici e meritevoli di essere approfonditi.
Infatti, con l'intento di accelerare e di rendere più agili le procedure relative alla definizione delle varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti e delle infrastrutture intermodali (elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità e con il coinvolgimento degli organismi nazionali di rappresentanza delle regioni e degli enti locali), nel nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti si prevede che i richiamati progetti, individuati dal Ministro delle infrastrutture, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità, «costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali».
Si tratta, come è evidente, di una modifica sostanziale del precedente testo nel quale, sia pure intervenendo con effetti di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, le varianti urbanistiche erano conseguenti, fatte salve le competenze delle Regioni, all'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali interessati.
Al riguardo, fa presente che la disposizione, così come da ultimo configurata, sembrerebbe lesiva della competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, nonché delle competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici. Pertanto, pur comprendendo che, trattandosi di infrastrutture strategiche, ci sia la necessità di snellire e accelerare le relative procedure amministrative, esprime tuttavia dubbi circa l'opportunità di introdurre nel testo una disciplina speciale che, al di là del caso in questione, potrebbe costituire un precedente di cui è difficile oggi valutare appieno la portata e gli effetti. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione approfondisca questo punto, anche al fine di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di espungere o, quantomeno, di modificare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del testo in esame.
Nel ribadire, quindi, il giudizio complessivamente favorevole su un provvedimento importante, che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti, preannuncia la predisposizione comunque di un parere sul nuovo testo del provvedimento in esame che tenga conto degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

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TommasoFoti
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